23.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 207/28


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Japan Airlines / Commissione

(Causa T-340/17) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato del trasporto aereo di merci - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Scambio di informazioni - Competenza territoriale della Commissione - Articolo 266 TFUE - Prescrizione - Diritti della difesa - Non discriminazione - Infrazione unica e continuata - Importo dell’ammenda - Valore delle vendite - Gravità dell’infrazione - Importo supplementare - Circostanze attenuanti - Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche - Partecipazione sostanzialmente limitata - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»)

(2022/C 207/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. F. Bellis e K. Van Hove, avvocati, e R. Burton, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, G. Koleva e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 4, lettera h), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT/39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Japan Airlines Co. Ltd, all’articolo 3, lettera h), di detta decisione, è fissato in EUR 28 875 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Japan Airlines sopporterà un terzo delle proprie spese.

5)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Japan Airlines.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.