24.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 341/15


Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 — Curto / Parlamento

(Causa T-275/17) (1)

((«Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Articolo 24 dello statuto - Domanda di assistenza - Articolo 12 bis dello statuto - Molestie psicologiche - Comitato consultivo competente per le molestie e la loro prevenzione sul luogo di lavoro che tratta denunce riguardanti assistenti parlamentari accreditati da un lato, e deputati del Parlamento europeo, dall’altro - Decisione di rigetto della domanda di assistenza - Errore di valutazione - Portata dell’obbligo di assistenza - Durata della procedura amministrativa - Termine ragionevole - Rifiuto di comunicazione della relazione redatta dal comitato consultivo»))

(2018/C 341/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Michela Curto (Genova, Italia) (rappresentanti: L. Levi e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau, E. Taneva e M. Rantala, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE e inteso, da una parte, all’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha respinto la domanda di assistenza introdotta dalla ricorrente il 14 aprile 2014, nonché, d’altra parte, al risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente in ragione della violazione, da parte di detta autorità, dell’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 24 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, segnatamente in ragione della durata eccessiva della procedura.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di detta istituzione ha respinto la domanda di assistenza introdotta dalla sig.ra Michela Curto il 14 aprile 2014, è annullata.

2)

Il Parlamento è condannato a versare alla sig.ra Curto, a titolo di danno morale subito, un importo di EUR 10 000 oltre interessi moratori, a far data dalla pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento.

3)

Il Parlamento è condannato alle spese.


(1)  GU C 239 del 24.7.2017.