26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/52


Sentenza del Tribunale del 4 ottobre 2018 — Asolo / EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Causa T-150/17) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL - Marchi nazionali denominativi anteriori …VERLEIHT FLÜGEL e RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL - Impedimenti alla registrazione relativi - Preclusione per tolleranza - Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza dei prodotti - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]»)

(2018/C 427/67)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Asolo LTD (Limassol, Cipro) (rappresentanti: W. Pors e N. Dorenbosch, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: A. Renck e S. Petivlasova, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, del 17 novembre 2016 (procedimento R 282/2015-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Red Bull e l’Asolo.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 novembre 2016 (procedimento R 282/2015-5) è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento di dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea denominativo FLÜGEL per i prodotti «bevande alcoliche (tranne le birre)» e «essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool» di cui alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO e la Red Bull GmbH sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Asolo Ltd.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.