201808030652050922018/C 294/57882017TC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180705434421

Causa T-88/17: Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2018 –Spagna/Commissione [«FEASR — Ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nell’ambito del programma di sviluppo rurale della comunità autonoma dell’Estremadura — Metodo di calcolo — Articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Legittimo affidamento»]


C2942018IT4310120180705IT0057431442

Sentenza del Tribunale del 5 luglio 2018 –Spagna/Commissione

(Causa T-88/17) ( 1 )

«[«FEASR — Ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013 — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri — Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nell’ambito del programma di sviluppo rurale della comunità autonoma dell’Estremadura — Metodo di calcolo — Articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005 — Legittimo affidamento»]»

2018/C 294/57Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di spagna (rappresentanti: M. A. Sampol Pucurull e M. J. García-Valdecasas Dorrego, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e M. Morales Puerta, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2016/2113 della Commissione, del 30 novembre 2016, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 — 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013 (GU 2016, L 327, pag. 79), con cui la Commissione ha qualificato come «importo non riutilizzabile» l’importo di EUR 5364682,52 nell’ambito della liquidazione dei conti dell’organismo pagatore dell’Estremadura.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 95 del 27.3.2017.