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3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 187/64 |
Sentenza del Tribunale del 4 aprile 2019 — Sharif/Consiglio
(Causa T-5/17) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Pregiudizio alla reputazione»)
(2019/C 187/68)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ammar Sharif (Damasco, Siria) (rappresentanti: B. Kennelly, QC, e J. Pobjoy, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič e V. Piessevaux, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: L. Havas e J. Norris, agenti)
Oggetto
In via principale, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e tendente all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 293, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio, del 27 ottobre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 293, pag. 25), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui detti atti riguardano il ricorrente e, in via subordinata, la domanda fondata sull’articolo 277 TFUE diretta a ottenere la dichiarazione dell’inapplicabilità dell’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2013, L 147, pag.14), come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 75), e dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (GU 2012, L 16, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/1828 del Consiglio, del 12 ottobre 2015 (GU 2015, L 266, pag. 1), nella misura in cui tali decisioni si applicano al ricorrente
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Ammar Sharif è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute del Consiglio dell’Unione europea. |
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3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |