Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 –
Cryo-Save / EUIPO
(causa C‑327/17 P) ( 1 )
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire»
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1. |
Impugnazione–Interesse ad agire–Presupposto–Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (v. punto 12) |
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2. |
Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Non luogo a statuire–Impugnazione proposta dal titolare di un marchio dell’Unione europea avverso una sentenza del Tribunale che reca conferma della decisione di una commissione di ricorso con cui è stata accolta la domanda di decadenza del marchio–Ritiro della domanda di decadenza del marchio–Fine della controversia (Regolamento di procedura della Corte, artt. 149 e 190, § 1; regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 66, § 1, e 71, § 3) (v. punti 14, 16) |
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3. |
Procedimento giurisdizionale–Spese–Non luogo a statuire (Regolamento di procedura della Corte, artt. 142, 149, 184, § 1, e 190) (v. punti 17, 18) |
Dispositivo
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1) |
Non occorre statuire sulla presente impugnazione. |
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2) |
La Cryo-Save AG è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito del presente procedimento. |
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3) |
La Cryo-Save AG e la MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG sopporteranno le proprie spese. |
( 1 ) GU C 330 del 2.10.2017.