Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 –
Cryo-Save / EUIPO

(causa C‑327/17 P) ( 1 )

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Ritiro della domanda di decadenza – Impugnazione divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire»

1. 

Impugnazione–Interesse ad agire–Presupposto–Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta

(v. punto 12)

2. 

Marchio dell’Unione europea–Procedimento di ricorso–Non luogo a statuire–Impugnazione proposta dal titolare di un marchio dell’Unione europea avverso una sentenza del Tribunale che reca conferma della decisione di una commissione di ricorso con cui è stata accolta la domanda di decadenza del marchio–Ritiro della domanda di decadenza del marchio–Fine della controversia

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 149 e 190, § 1; regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 66, § 1, e 71, § 3)

(v. punti 14, 16)

3. 

Procedimento giurisdizionale–Spese–Non luogo a statuire

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 142, 149, 184, § 1, e 190)

(v. punti 17, 18)

Dispositivo

1) 

Non occorre statuire sulla presente impugnazione.

2) 

La Cryo-Save AG è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell’ambito del presente procedimento.

3) 

La Cryo-Save AG e la MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG sopporteranno le proprie spese.


( 1 ) GU C 330 del 2.10.2017.