Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 –
Topaz
(causa C‑211/17) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto preliminare di compravendita redatto dal promotore immobiliare e autenticato da un notaio – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Prova del carattere negoziato delle clausole – Presunzione – Sottoscrizione del contratto da parte del consumatore – Articolo 3, paragrafo 3 – Allegato, punto 1, lettere da d) a f) e i) – Clausola risolutiva espressa – Clausola penale – Carattere abusivo – Articoli 6 e 7 – Possibilità per il giudice nazionale di modificare la clausola dichiarata abusiva»
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1. |
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di una pronuncia pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale – Presunzione di pertinenza delle questioni sottoposte (Art. 267 TFUE) (v. punti 37, 38) |
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2. |
Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 41, 42) |
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3. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausole di un contratto preliminare di compravendita previamente redatte dal professionista – Presunzione di assenza di una negoziazione individuale di tali clausole – Sottoscrizione del contratto da parte del consumatore – Assenza di inversione di detta presunzione – Contratto autenticato da un notaio e trasmesso al consumatore prima della sua conclusione – Irrilevanza (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 2, e 4, § 1) (v. punti 47‑51, dispositivo 1) |
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4. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Nozione – Clausola risolutiva espressa e clausola penale di un contratto preliminare di compravendita previste esclusivamente a favore del professionista e previamente redatte da quest’ultimo – Inclusione – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1; allegato, punto 1, d), e) e f)] (v. punti 55, 57, 59, 61, 65, 66, dispositivo 2) |
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5. |
Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Inammissibilità – Sostituzione di una clausola abusiva con una decisione del giudice nazionale – Inammissibilità – Eccezione (Direttiva del Consiglio 93/13, 24esimo considerando e art. 6) (v. punti 75‑78, dispositivo 3) |
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la mera sottoscrizione di un contratto stipulato da un consumatore con un professionista, nel quale si preveda che, mediante la sottoscrizione, tale consumatore accetta l’insieme delle clausole contrattuali previamente redatte dal professionista, non comporta un’inversione della presunzione secondo cui siffatte clausole non sono state oggetto di negoziato individuale. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’allegato a quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che una clausola risolutiva espressa e una clausola penale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, contenute in un contratto stipulato da un consumatore con un professionista, previste esclusivamente a favore di quest’ultimo e che egli abbia previamente redatto, possono costituire clausole abusive di cui al punto 1, lettere da d) a f), di tale allegato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. |
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3) |
L’articolo 6 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora una clausola risolutiva espressa e una clausola penale contenute in un contratto preliminare di compravendita stipulato tra un consumatore e un professionista siano dichiarate abusive, il giudice nazionale non può ovviare alla nullità di siffatte clausole abusive sostituendo queste ultime con la propria decisione a meno che tale contratto non possa sussistere una volta eliminate tali clausole abusive e che l’annullamento di detto contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli. |
( 1 ) GU C 249 del 31.7.2017.