Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 maggio 2017 – Bericap
(causa C‑53/17) ( 1 )
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti concessi dagli Stati membri – Deroghe al divieto degli aiuti – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Regolamento (CE) n. 800/2008 – Definizione di microimprese, piccole e medie imprese – Imprese collegate – Imprese che svolgono le proprie attività sul medesimo mercato e che appartengono a un gruppo di imprese globale detenuto dai membri di una stessa famiglia – Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto»
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1. |
Questioni pregiudiziali–Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza–Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 15, 16) |
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2. |
Aiuti concessi dagli Stati–Divieto–Deroghe–Regolamento n. 800/2008–Definizione della nozione di «piccole e medie imprese»–Nozione di «imprese collegate»–Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto»–Portata (Regolamento della Commissione n. 800/2008, allegato I, art. 3, § 3, commi 1 e 4) (v. punti 17‑19 e dispositivo) |
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli [107 e 108 TFUE] (regolamento generale di esenzione per categoria), deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate collegate, ai sensi di tale disposizione, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato. Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di una condizione siffatta dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione ai sensi dell’allegato I al regolamento n. 800/2008.
( 1 ) GU C 144 dell’8.5.2017.