5.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 83/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca) il 22 dicembre 2017 — A
(Causa C-716/17)
(2018/C 083/20)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: A
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 45 TFUE, come interpretato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, nella causa C 461/11 (1), osti a una norma sulla competenza giurisdizionale come quella danese, il cui obiettivo è garantire che il giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di cancellazione di debiti conosca e possa prendere in considerazione nella sua valutazione la situazione socio-economica concreta nella quale il debitore e la sua famiglia vivono e presumibilmente vivranno in futuro, e che tale valutazione possa essere effettuata alla luce di criteri predeterminati, che stabiliscono che cosa possa essere considerato un tenore di vita modesto accettabile durante la cancellazione del debito. |
Se la risposta alla prima questione è che la restrizione non può considerarsi giustificata, si chiede alla Corte di rispondere alla seguente questione:
2) |
Se l’articolo 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che ha effetto diretto nei rapporti tra privati in un caso come quello di specie, con la conseguenza che i creditori privati devono accettare la riduzione o l’estinzione dei debiti contratti nei loro confronti da un debitore trasferitosi in un altro paese. |
(1) Sentenza della Corte di giustizia dell’8 novembre 2012, ECLI:EU:C:2012:704.