9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) il 21 dicembre 2017 — Ahmad Shah Ayubi

(Causa C-713/17)

(2018/C 123/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrente: Ahmad Shah Ayubi

Resistente: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE (1) che obbliga uno Stato membro a provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale ricevano, nello Stato membro che ha concesso tale protezione, adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione, debba essere interpretato nel senso che soddisfi i criteri dell’applicabilità diretta sviluppati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella propria giurisprudenza.

2)

Se l’articolo 29 della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione nazionale che concede soltanto ai beneficiari del diritto d’asilo con permesso di soggiorno permanente l’assistenza sociale sotto forma di garanzie minime complete in funzione dei relativi bisogni della persona e, quindi, in misura pari ai cittadini dello Stato membro, mentre prevede una decurtazione dell’assistenza erogata in base a tali garanzie per quei beneficiari del diritto d’asilo cui sia stato concesso soltanto un permesso di soggiorno temporaneo parificandoli dunque, sotto il profilo della portata dell’assistenza sociale, a beneficiari di protezione sussidiaria.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta GU 2011, L 337, pag. 9).