26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 dicembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-682/17)

(2018/C 112/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

Se un impianto di fabbricazione di un prodotto non ricompreso nelle attività indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva sullo scambio di quote di emissioni») (nella specie: la produzione di zolfo) e all’interno del quale viene esercitata nel contempo l’attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni ai sensi dell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE ove in un impianto secondario del suddetto impianto sia parimenti prodotta elettricità destinata all’impianto stesso e una parte (ridotta) di detta elettricità sia immessa a titolo oneroso nella rete elettrica pubblica.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se un impianto, quale descritto nella prima questione, laddove costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, possa ottenere un’assegnazione per il calore ai sensi della decisione 2011/278/UE (2) della Commissione, sebbene il calore risponda presupposti di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione medesima, ma non rientri nelle categorie di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 1, terzo comma, 3 e 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni — calore da combustione di gas di scarico per la produzione di elettricità, teleriscaldamento e cogenerazione ad alto rendimento.

3)

Qualora, alla luce della risposta fornita alle prime due questioni pregiudiziali, sia ipotizzabile un’assegnazione per il calore prodotto nell’impianto della ricorrente:

Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione 2011/278/UE della Commissione, un’emissione risultante da una delle attività elencate nell’articolo 3, lettera h), punto v).

a)

Se, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione 2011/278/UE della Commissione, emissioni di CO2 possano aversi «a seguito» di un’attività nell’ambito della quale il CO2 presente nella materia prima venga fisicamente separato dalla miscela di gas e rilasciato nell’atmosfera senza che l’attività in corso in tale contesto generi, nel contempo, biossido di carbonio aggiuntivo ovvero se la disposizione medesima presupponga necessariamente che il CO2 rilasciato nell’atmosfera sia prodotto per la prima volta come risultato dell’attività.

b)

Se una materia prima contenente carbonio sia «impiegata» ai sensi dell’articolo 3, lettera h), punto v), della decisione 2011/278/UE della Commissione ove, nell’ambito del cosiddetto processo Claus, il gas naturale normalmente presente venga utilizzato nell’ambito della produzione di zolfo e, in tale contesto, il biossido di carbonio contenuto nel gas naturale sia rilasciato nell’atmosfera senza che esso partecipi alla reazione chimica che si verifica nel corso del processo ovvero se la nozione di «impiego» presupponga necessariamente che il carbonio prenda parte alla reazione chimica in atto o sia tal fine assolutamente necessario.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione: nel caso in cui un impianto partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

(2)  Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).