26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 6 dicembre 2017 — ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-682/17)
(2018/C 112/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un impianto di fabbricazione di un prodotto non ricompreso nelle attività indicate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE (1) (in prosieguo: la «direttiva sullo scambio di quote di emissioni») (nella specie: la produzione di zolfo) e all’interno del quale viene esercitata nel contempo l’attività di «combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW», partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni ai sensi dell’allegato I della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE ove in un impianto secondario del suddetto impianto sia parimenti prodotta elettricità destinata all’impianto stesso e una parte (ridotta) di detta elettricità sia immessa a titolo oneroso nella rete elettrica pubblica. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: Se un impianto, quale descritto nella prima questione, laddove costituisca un impianto di produzione di elettricità ai sensi dell’articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87/CE, possa ottenere un’assegnazione per il calore ai sensi della decisione 2011/278/UE (2) della Commissione, sebbene il calore risponda presupposti di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione medesima, ma non rientri nelle categorie di cui all’articolo 10 bis, paragrafi 1, terzo comma, 3 e 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni — calore da combustione di gas di scarico per la produzione di elettricità, teleriscaldamento e cogenerazione ad alto rendimento. |
3) |
Qualora, alla luce della risposta fornita alle prime due questioni pregiudiziali, sia ipotizzabile un’assegnazione per il calore prodotto nell’impianto della ricorrente: Se il CO2 rilasciato nell’atmosfera in sede di trattamento del gas naturale (sotto forma di gas acido) nel cosiddetto processo Claus mediante separazione del CO2 presente nel gas naturale dalla miscela di gas costituisca, ai sensi dell’articolo 3, lettera h), primo periodo, della decisione 2011/278/UE della Commissione, un’emissione risultante da una delle attività elencate nell’articolo 3, lettera h), punto v).
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4) |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: nel caso in cui un impianto partecipante al sistema UE di scambio delle quote di emissioni soddisfi sia i presupposti per costituire un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, sia le condizioni per costituire un sottoimpianto con emissioni di processo, quali siano i parametri di riferimento in base ai quali debba essere compiuta l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito. Se il diritto ad assegnazione con parametro di riferimento di calore prevalga sul diritto ad assegnazione per emissioni di processo o se, in considerazione del criterio di specialità, il diritto ad assegnazione per emissioni di processo prevalga sul parametro di riferimento di calore e di combustibili. |
(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
(2) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1).