4.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 190/5


Impugnazione proposta il 24 novembre 2017 da RF avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2017, causa T-880/16, RF/Commissione

(Causa C-660/17 P)

(2018/C 190/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: RF (rappresentante: K. Komar-Komarowski, avvocato)

Altra parta nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché la riesamini e pronunci una decisione sul merito impugnabile;

in subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che sussistano le condizioni per statuire definitivamente sulla controversia, annullare l’ordinanza impugnata e accogliere integralmente le domande presentate in primo grado;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 45, secondo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 53 del medesimo statuto, a causa della sua errata interpretazione. Il Tribunale, avendo considerato la nozione di «forza maggiore» e la nozione di «caso fortuito» come nozioni semanticamente identiche, ha violato il principio di ragionevolezza del legislatore. Una siffatta interpretazione di entrambe le nozioni è inoltre contraria allo scopo dell’articolo 45 dello statuto, la cui disciplina è intesa a compensare le differenze derivanti dalla distanza (tra il domicilio della parte e la sede della Corte). Di conseguenza, il Tribunale ha infondatamente omesso di tener conto del caso fortuito, il quale ha impedito alla ricorrente di depositare entro i termini la versione cartacea (l’originale) del ricorso.

2)

Motivo vertente sulla violazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale del 04.03.2015, a causa della sua erronea applicazione. Nonostante l’assenza dei presupposti, il Tribunale ha applicato l’articolo 126 del regolamento, ritenendo, senza alcun fondamento, che il ricorso della ricorrente fosse manifestamente irricevibile. La violazione da parte del Tribunale dell’articolo 126 del regolamento costituisce una conseguenza inevitabile ed evidente della violazione dell’articolo 45, in combinato disposto con l’articolo 53 dello statuto.

3)

Motivo vertente sull’erronea valutazione, secondo cui il ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza del caso fortuito di cui all’articolo 45, secondo comma, dello statuto. La ricorrente ha dimostrato l’esistenza del caso fortuito. A questo proposito ella non solo ha presentato più prove del necessario, ma ha presentato in generale tutte le prove a sua disposizione. Relativamente all’onere di garantire il deposito del plico contenente il ricorso entro i termini, la ricorrente ha applicato la diligenza che le poteva essere ragionevolmente richiesta. Al momento della spedizione del plico, la ricorrente non aveva più alcuna influenza sull’andamento della consegna di esso; a partire da quella data, le circostanze che potevano incidere sulla data del deposito erano del tutto estranee alla ricorrente.

4)

Motivo vertente sulla violazione degli articoli 1, 6, paragrafo, 1 e 14 della Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, per aver il Tribunale impedito l’accesso ad un Giudice e discriminato la parte in base al domicilio o alla sede. L’adozione da parte del Tribunale di un termine che tiene conto della distanza, uguale per tutti gli Stati membri, ostacola l’accesso alla giustizia alle parti domiciliate o aventi sede a considerevole distanza dalla sede del Tribunale, comprese le zone periferiche dei loro Stati, e di conseguenza costituisce una discriminazione delle parti del procedimento fondata sul domicilio.