26.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 21 novembre 2017 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. / Amazon EU Sàrl

(Causa C-649/17)

(2018/C 112/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in cassazione: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Resistente in cassazione: Amazon EU Sàrl

Questioni pregiudiziali

Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (1):

1)

Se gli Stati membri possano prevedere una disposizione che, come quella di cui all’articolo 246a, paragrafo 1, comma 1, primo periodo, punto 2, dell’EGBGB, nell’ambito della conclusione di contratti a distanza obbliga il professionista a mettere a disposizione del consumatore sempre [e non solo ove disponibile] il suo numero di telefono prima che detto consumatore manifesti la sua volontà contrattuale.

2)

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») utilizzata nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che un professionista deve unicamente fornire informazioni riguardanti i mezzi di comunicazione già effettivamente presenti nella sua impresa e che egli non è pertanto tenuto ad attivare ex novo una linea telefonica o fax oppure un account di posta elettronica quando decide di concludere, nell’ambito della sua impresa, anche contratti a distanza.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se l’espressione «gegebenenfalls» («ove disponibili») contenuta nel[la versione tedesca del]l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE significhi che si considerano già presenti in un’impresa solo quei mezzi di comunicazione che, in ogni caso, sono effettivamente impiegati dal professionista anche nei rapporti con i consumatori nell’ambito della conclusione di contratti a distanza o se si considerino tali anche quei mezzi di comunicazione impiegati in precedenza dal professionista unicamente per altri fini come, ad esempio, per comunicare con gli operatori economici o le autorità.

4)

Se l’enumerazione dei mezzi di comunicazione — vale a dire telefono, fax e posta elettronica — contenuta nell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE sia tassativa o se il professionista possa utilizzare anche altri mezzi di comunicazione ivi non indicati — quali, ad esempio, una chat su Internet o un sistema di richiamata telefonica — a condizione che siano in tal modo garantiti contatti rapidi e una comunicazione efficace.

5)

Se ai fini dell’applicazione dell’obbligo di trasparenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, secondo cui il professionista deve fornire al consumatore in maniera chiara e comprensibile le informazioni sui mezzi di comunicazione indicate nella lettera c) della disposizione succitata, rilevi il fatto che le informazioni siano fornite in modo rapido ed efficace.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 64.