19.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 14 novembre 2017 — Germanwings GmbH / Emina Pedić

(Causa C-636/17)

(2018/C 063/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Resistente: Emina Pedić

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1), debba essere interpretato nel senso che «tutte le misure del caso» che il vettore operativo deve aver adottato al fine di potersi sottrarre, in caso di circostanze eccezionali, all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, debbano essere rivolte soltanto ad evitare le «circostanze eccezionali» [nel caso di specie l’assegnazione di un nuovo (successivo) Air-Traffic-Control-Slot da parte dell’ente europeo di controllo del traffico aereo EUROCONTROL]; ovvero se con tale espressione venga richiesto che il vettore operativo debba parimenti adottare misure, nei limiti del ragionevole, per evitare la cancellazione o un ritardo prolungato.

2)

Se — in caso di necessità di misure, comunque ragionevoli, dirette ad evitare un ritardo prolungato — l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, al fine di potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, in caso di imbarco dei passeggeri su un collegamento aereo costituito da uno o due (o più) voli, debba adottare soltanto misure ragionevoli per evitare un possibile ritardo gravante sui voli che esso debba eseguire; ovvero nel senso che debba adottare misure ragionevoli ulteriori volte ad evitare un ritardo prolungato dei singoli passeggeri alla destinazione finale (ad esempio verificando la possibilità di una nuova prenotazione su un altro collegamento aereo).

3)

Se gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che il vettore operativo, in caso di ritardo prolungato alla destinazione finale –per potersi sottrarre all’obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento — debba affermare e dimostrare di aver adottato misure ragionevoli per la nuova prenotazione del passeggero su un collegamento aereo grazie al quale questi possa presumibilmente raggiungere la destinazione finale senza incorrere in un ritardo prolungato.


(1)  GU L 46, pag. 1.