22.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 22/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 23 ottobre 2017 — PM/AH
(Causa C-604/17)
(2018/C 022/32)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad
Parti
Ricorrente: PM
Resistente: AH.
Questioni pregiudiziali
Se il regolamento (CE) n. 2201/2003 (1) consenta, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 8 e 12 del regolamento, la trattazione delle cause relative alla responsabilità genitoriale da parte del giudice di uno Stato membro competente in materia di divorzio in forza dell’articolo 3 del regolamento, quando, ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale giudice è obbligato a pronunciarsi d’ufficio, oltre che sulla domanda di divorzio, anche sull’esercizio dei diritti genitoriali, sulle misure relative al diritto di visita, sugli alimenti e sull’uso dell’abitazione familiare.
(1) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).