22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 16 ottobre 2017 — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie e a.

(Causa C-597/17)

(2018/C 022/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrenti: Belgisch Syndicaat van Chiropraxie, Bart Vandendries, Belgische Unie van Osteopaten e a., Plast.Surg. e a., Belgian Society for Private Clinics e a.

Resistente: Ministerraad

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che riserva l’esenzione in esso prevista, per quanto riguarda le pratiche sia convenzionali sia non convenzionali, a coloro che esercitano una professione medica o paramedica assoggettata alla normativa nazionale sulle professioni sanitarie e che soddisfano i requisiti fissati da detta normativa nazionale, mentre sono escluse dalla suddetta esenzione le persone che non soddisfano detti requisiti, ma sono affiliate ad un’associazione professionale di chiropratici o di osteopati e soddisfano i requisiti fissati da detta associazione.

2.

Se gli articoli 132, paragrafo 1, lettere b), c) e e), 134 e 198 della direttiva 2006/112/CE (…), in combinato disposto con i punti 3 e 4 dell’allegato III della direttiva, segnatamente sotto il profilo del principio di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso:

a)

che essi ostano ad una disposizione nazionale che prevede un’aliquota IVA ridotta applicabile ai medicinali e ai dispositivi medici forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura terapeutica, mentre sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria i medicinali e i dispositivi medici che sono forniti nel caso di un intervento o di un trattamento di natura puramente estetica, e che vi sono strettamente connessi;

b)

oppure che essi consentono o impongono una parità di trattamento dei due casi sopra menzionati.

3.

Se, nel caso in cui dalla risposta alla prima e alla seconda questione pregiudiziale discenda che esse sono contrarie al diritto dell’Unione europea, il [Grondwettelijk] Hof (Corte costituzionale) possa mantenere provvisoriamente gli effetti delle disposizioni (…) che devono essere annullate, nonché delle disposizioni che devono eventualmente essere interamente o parzialmente annullate, al fine di consentire al legislatore di adeguarle a detto diritto.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.