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18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/17 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2017 da OZ avverso la sentenza del Tribunale (sesta sezione) del 13 luglio 2017, causa T-607/16, OZ / Banca europea per gli investimenti
(Causa C-558/17P)
(2017/C 437/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: OZ (rappresentante: B. Maréchal, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni della parte ricorrente
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente la sentenza impugnata, pronunciata nella causa T-607/16; |
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annullare la decisione del Dr. Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti, del 16 ottobre 2015, adottata nel contesto del procedimento DAW (dignità sul lavoro) avviato con denuncia presentata da OZ il 20 maggio 2015 nei confronti del supervisore F, su cui ha indagato il comitato d’inchiesta, e annullare la relazione del comitato d’inchiesta del 14 settembre 2015 relativa alla denuncia presentata da OZ, nella quale è stata respinta la denuncia di OZ e sono state inserite raccomandazioni inappropriate; |
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condannare la BEI alle spese mediche occasionate dal danno sofferto da OZ per un totale di (i) EUR 977 ad oggi (IVA inclusa) e (ii) e un importo di EUR 5 859 a titolo di provvisionale per le spese mediche future; |
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condannare la BEI a risarcire il danno morale subito per un importo di EUR 20 000; |
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condannare la BEI alle spese legali del presente procedimento per un importo di EUR 35 100 (IVA inclusa); |
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condannare la BEI alle spese del presente procedimento di impugnazione nonché del procedimento dinanzi al Tribunale; |
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ordinare la riapertura del procedimento DAW (dignità sul lavoro) da parte della BEI e/o una nuova decisione del Presidente della BEI. |
Motivi e principali argomenti
La parte ricorrente chiede che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale del 13 luglio 2017, OZ/Banca europea per gli investimenti (Causa T-607/16) con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione del Presidente della BEI, del 16 ottobre 2015, emessa nel quadro del procedimento di inchiesta in materia di dignità sul lavoro avviato con denuncia presentata da OZ in materia di dignità sul lavoro il 20 maggio 2015, nei confronti di F, riguardante accuse di molestie sessuali sulle quali ha indagato il comitato d’inchiesta, nonché all’annullamento della relazione del comitato d’inchiesta, del 14 settembre 2015, relativa alla denuncia in materia di dignità sul lavoro presentata da OZ il 20 maggio 2015 («la decisione e la relazione di cui trattasi»).
La causa verte sulle accuse di molestie sessuali sollevate da OZ nei confronti del supervisore, F, avvenute tra il 2011 e il 2014 che hanno portato OZ ad avviare un procedimento formale di inchiesta in materia di dignità sul lavoro presentato il 20 maggio 2015.
Conformemente al procedimento d’inchiesta in materia di dignità sul lavoro, un comitato d’inchiesta ha presentato una relazione, del 14 settembre 2014, in base alla quale il Presidente della Banca europea per gli investimenti ha emanato la decisione del 16 ottobre 2015.
La parte ricorrente sostiene che: (i) vi sono state diverse irregolarità nel corso del procedimento d’inchiesta, in particolare per quanto riguarda le violazioni del diritto di OZ a un giusto processo e al contraddittorio, conformemente a quanto disposto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («CEDU») e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («CDF») e (ii) sia la relazione che la decisione contengono diversi elementi che non solo sono irrilevanti per il trattamento delle denuncia di OZ relativa alle molestie sessuali, che concernono la vita privata di OZ e per questo dovrebbero essere rimossi, ma sono privi di rilevanza ed eccedono l’ambito dell’inchiesta.
Dopo aver tentato, invano, di trovare una composizione amichevole della controversia, segnatamente avviando una procedimento di conciliazione basato sull’articolo 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti (procedimento il cui fallimento è stato attestato il 22 aprile 2016), OZ, attraverso l’avvocato Benoit Maréchal, ha presentato al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea una domanda di annullamento della decisione e della relazione.
Con sentenza del 13 luglio 2017 il Tribunale ha respinto il ricorso. Il Tribunale ha ritenuto che la Banca europea per gli investimenti non abbia commesso atti illeciti nei confronti di OZ nel quadro del procedimento di inchiesta sulle molestie sessuali e ha respinto la domanda di risarcimento danni.
Oz propone la presente impugnazione deducendo la violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale e cercando di dimostrare la responsabilità della BEI.
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Primo motivo d’impugnazione: violazione del procedimento in materia di dignità sul lavoro, dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della CDF: il principio del diritto di OZ a un giusto processo e al contraddittorio, conformemente all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è stato violato durante il procedimento d’inchiesta sulla denuncia per molestie. |
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Secondo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 8 della CEDU e dell’articolo 7 della CDF: inserimento di elementi e commenti irrilevanti nella relazione e nella decisione del Presidente della BEI — violazione del diritto di OZ al rispetto della vita privata. |
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Terzo motivo d’impugnazione: violazione consistente in un diniego di giustizia, poiché il Tribunale non si è pronunciato sui fatti e sulla base giuridica dedotti. |