201711170071555592017/C 412/245352017CJC41220171204IT01ITINFO_JUDICIAL20170911161611

Causa C-535/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 settembre 2017 — NK, nella sua qualità di curatore dei fallimenti della società OJ B.V. e di PI / BNP Paribas Fortis NV


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 settembre 2017 — NK, nella sua qualità di curatore dei fallimenti della società OJ B.V. e di PI / BNP Paribas Fortis NV

(Causa C-535/17)

2017/C 412/24Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: NK, nella sua qualità di curatore dei fallimenti della società OJ B.V. e di PI

Resistente: BNP Paribas Fortis NV

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’azione di risarcimento del danno avviata dal curatore nei confronti di un terzo — in forza dell’incarico, ad esso affidato dall’articolo 68, paragrafo 1, della Fw [Faillissementswet, legge fallimentare dei Paesi Bassi], di gestire e liquidare la massa fallimentare a nome del concorso dei creditori del fallito –, in quanto siffatto terzo ha agito illecitamente nei confronti di tutti i creditori, il cui ricavato, in caso di accoglimento della domanda, andrà a beneficio della massa fallimentare, rientri nella deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 1 ) del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, e qualora dunque siffatta azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 ( 2 ) del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, se detta azione sia quindi regolata dal diritto dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, sia per quanto riguarda la competenza del curatore ad avviare l’azione sia riguardo al diritto sostanziale ad essa applicabile.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza debba tenere conto, eventualmente per analogia:

a)

di quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 (…), nel senso che la parte convenuta può opporsi ad un’azione, promossa dal curatore a favore della massa dei creditori, provando che il suo atto non determinerebbe la sua responsabilità, nel caso in cui esso fosse valutato ai sensi del diritto che sarebbe applicabile all’azione se la suddetta parte fosse stata convenuta per atto illecito non dal curatore, ma da un singolo creditore;

b)

di quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 864/2007 ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 (…), ossia delle norme di sicurezza e di condotta vigenti nel luogo dell’asserito atto illecito, come le norme di condotta in materia finanziaria vigenti per le banche.


( 1 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 2 ) GU 2000, L 160, pag. 1.

( 3 ) GU 2007, L 199, pag. 40.