27.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht (Germania) il 5 settembre 2017 — LN
(Causa C-527/17)
(2017/C 402/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: LN
Altra parte nel procedimento: Deutsches Patent- und Markenamt
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (1) debba essere interpretato nel senso che, ai fini del regolamento, un’autorizzazione rilasciata a norma della direttiva 93/42/CEE (2) per una combinazione dispositivo medico medicinale ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 4, deve essere equiparata a una valida autorizzazione di immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE (3) quando la qualità, la sicurezza e l’utilità del costituente medicamentoso sono state esaminate in conformità della direttiva 2001/83/CE nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi dell’allegato I, punto 7.4, primo comma, della direttiva 93/42/CEE presso un’autorità per i medicinali di uno Stato membro dell’Unione europea.
(2) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).
(3) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).