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20.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 agosto 2017 — Spiegel Online GmbH/Volker Beck
(Causa C-516/17)
(2017/C 392/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione e resistente: Spiegel Online GmbH
Resistente in cassazione e ricorrente: Volker Beck
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE (1) previste con riferimento ai diritti ivi indicati lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale. |
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2) |
In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE). |
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3) |
Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva 2001/29/CE), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva. |
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4) |
Se la messa a disposizione del pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore sul sito Internet di un’impresa del settore della stampa non possa essere considerata come resoconto di un avvenimento attuale a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della direttiva 2001/29/CE, non soggetto ad autorizzazione, già per il solo fatto che per l’impresa succitata era possibile e ragionevole ottenere l’autorizzazione dell’autore prima di mettere a disposizione del pubblico le sue opere. |
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5) |
Se una pubblicazione a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE, manchi quando le opere letterarie citate o parte di esse non sono inserite in modo inscindibile all’interno del nuovo testo, ad esempio, mediante rientranze o sotto forma di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili al pubblico in Internet sotto forma di file PDF consultabili autonomamente, accanto al nuovo testo, attraverso un collegamento. |
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6) |
Se, nello stabilire quando un’opera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29/CE è stata già messa legalmente a disposizione del pubblico, occorra tener conto del fatto se tale opera, nella sua specifica forma, sia stata già pubblicata in precedenza con l’autorizzazione dell’autore. |
(1) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).