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13.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 382/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 9 agosto 2017 — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte
(Causa C-480/17)
(2017/C 382/39)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Frank Montag
Convenuto: Finanzamt Köln-Mitte
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti alla normativa di uno Stato membro, in base alla quale contributi obbligatori versati dal contribuente non residente a un istituto che si occupa di un regime pensionistico professionale (i quali si fondano sulla sua appartenenza a un ordine degli avvocati nello Stato membro, la quale è necessaria, per motivi legati alle regole professionali, per l’esercizio della sua attività in più Stati membri) non vengono considerati a fini di riduzione del reddito nel quadro dell’obbligo fiscale limitato, mentre nel caso di contribuenti residenti, nel quadro dell’obbligo fiscale illimitato, secondo il diritto nazionale venga riconosciuta una limitata deducibilità dal reddito, a seconda dell’importo. |
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2) |
Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, oltre ai suoi contributi obbligatori, versi ulteriori contributi — volontari — supplementari all’istituto che si occupa del regime pensionistico professionale e lo Stato membro non consideri questi ultimi come deducibili dal reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato. |
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3) |
Se l’articolo 49, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, osti a una normativa come quella descritta sub 1, qualora il contribuente, indipendentemente dalla sua abilitazione come avvocato e dai contributi versati all’istituto che si occupa del regime pensionistico professionale, versi contributi nell’ambito di un’assicurazione pensionistica privata liberamente stipulata e lo Stato membro non consideri questi ultimi a fini di riduzione del reddito, sebbene le successive prestazioni previdenziali in tale Stato membro, secondo il diritto nazionale, possano essere assoggettate a imposizione fiscale, eventualmente nel quadro di un obbligo fiscale limitato. |