13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’8 agosto 2017 — Repubblica federale di Germania/Sociedad de Transportes SA

(Causa C-474/17)

(2017/C 382/38)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Resistente in 1. grado e ricorrente in cassazione: Repubblica federale di Germania

Ricorrente in 1. grado e resistente in cassazione: Sociedad de Transportes SA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 67, paragrafo 2, TFUE e gli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), ostino alla normativa nazionale di uno Stato membro la quale, in definitiva, obblighi le imprese di trasporto di passeggeri a mezzo di autocorriera, che prestino servizio di linea transfrontaliero all’interno dello spazio Schengen, a procedere nei confronti dei propri passeggeri, prima di varcare una frontiera interna, al controllo dei documenti necessari per l’attraversamento della frontiera medesima, al fine di impedire il trasporto di stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania.

In particolare:

a)

Se l’obbligo generale imposto ex lege o l’obbligo amministrativo rivolto a singoli vettori di negare il trasporto nel territorio federale tedesco a stranieri privi del passaporto o del titolo di soggiorno necessari, obbligo che può essere adempiuto dai vettori unicamente procedendo, prima di varcare la frontiera interna, al controllo, presso tutti i passeggeri, dei documenti necessari per l’attraversamento della frontiera medesima, costituisca una verifica sulle persone alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 22 del codice frontiere Schengen ovvero a questa equivalente.

b)

Se l’imposizione degli obblighi di cui al punto 1) debba essere valutata in base all’articolo 23, lettera a), del codice frontiere Schengen, benché i vettori non esercitino «competenze di polizia» ai sensi della disposizione di cui trattasi e benché l’imposizione, da parte dello Stato, di procedere ai controlli in questione non implichi, neppure formalmente, una delega all’esercizio di poteri pubblici.

c)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), lettera b): se, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 23, lettera a), secondo periodo, del codice frontiere Schengen, i controlli imposti ai vettori integrino un’inammissibile misura di effetto equivalente alle verifiche di frontiera.

d)

Se l’imposizione degli obblighi di cui al punto 1), laddove riguardino imprese di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera che prestino servizio di linea, debba essere valutata in base all’articolo 23, lettera b), del codice frontiere Schengen, secondo cui, ai fini del potere attribuito ai vettori di effettuare controlli di sicurezza sulle persone nei porti o aeroporti, non rilevi l’assenza di controlli di frontiera alle frontiere interne. Se ciò implichi l’inammissibilità dei controlli ai sensi della prima questione anche al di fuori di porti e aeroporti ove non costituiscano controlli di sicurezza e non vengano effettuati anche sulle persone che viaggiano all’interno dello Stato membro.

2)

Se gli articoli 22 e 23 del codice frontiere Schengen consentano la sussistenza di disposizioni nazionali che, ai fini del rispetto degli obblighi in questione, permettano di emanare nei confronti di un’impresa di trasporto di passeggeri a mezzo autocorriera provvedimenti di divieto corredati di sanzione pecuniaria nel caso in cui, per effetto di omesso controllo, siano stati trasportati nel territorio nella Repubblica federale di Germania anche stranieri privi di passaporto e di titolo di soggiorno.


(1)  GU L 77, pag. 1.