13.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 382/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Rapubblica slovacca) il 25 luglio 2017 — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.

(Causa C-448/17)

(2017/C 382/35)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrente: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Convenuti: Ján Danko, Margita Jalčová

Questioni pregiudiziali

1)

Se — con riferimento alla sentenza nella causa C-470/12, Pohotovosť, e alle considerazioni della Corte di giustizia UE espresse anche al punto 46 della sua motivazione — sia in contrasto con il principio dell’equivalenza di diritto dell’Unione una normativa giuridica che, nell’ambito dell’equivalenza degli interessi tutelati dalla legge e della tutela dei diritti del consumatore contro clausole contrattuali vessatorie non consente, senza l’accordo del consumatore convenuto, a una persona giuridica, la cui attività ha ad oggetto la difesa collettiva dei consumatori avverso clausole contrattuali vessatorie e che mira al conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (1), come recepito dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 3 del codice civile, di partecipare a titolo di parte ulteriore (l’interveniente) al procedimento giurisdizionale fin dal suo inizio e di utilizzare efficacemente, a vantaggio del consumatore, i mezzi di azione e difesa in giudizio, allo scopo di realizzare, nell’ambito di tale procedimento, la tutela contro l’utilizzo sistematico di clausole contrattuali vessatorie, mentre in un altro caso una parte ulteriore (l’interveniente) che intervenga in un procedimento giudiziario a sostegno del convenuto e che abbia un interesse alla definizione di diritto sostanziale (patrimoniale) dell’oggetto del procedimento, a differenza di un’associazione per la difesa del consumatore, non necessiti affatto dell’accordo del convenuto, al cui sostegno interviene, per partecipare al procedimento giudiziario fin dal suo inizio e per l’efficace esercizio dei mezzi di difesa e azione in giudizio a vantaggio del convenuto.

2)

Se l’espressione «formulate in modo chiaro e comprensibile», di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, anche in considerazione delle conclusioni della Corte di giustizia nelle sentenze relative alle cause C-26/13 e C-96/14, debba essere interpretata nel senso che una clausola contrattuale può essere considerata formulata in modo non chiaro e comprensibile — con la conseguenza giuridica che essa è sottoposta [d’ufficio] ad esame giurisdizionale di vessatorietà — anche nel caso in cui l’istituto giuridico (strumento) che essa disciplina è di per sé complicato, le sue conseguenze giuridiche sono difficilmente prevedibili per il consumatore medio e, per la sua comprensione, è generalmente necessaria una consulenza giuridica professionale, i cui costi non sono proporzionati al valore della prestazione che il consumatore riceve in base al contratto.

3)

Se — nel caso in cui un tribunale decida sui diritti derivanti da un contratto concluso con un consumatore, fatti valere nei confronti di un consumatore quale parte convenuta, sulla sola base delle dichiarazioni del ricorrente, mediante un’ingiunzione di pagamento nell’ambito di un procedimento sommario, e nel procedimento non applica in alcun modo la disposizione dell’articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile, che esclude l’emissione di un’ingiunzione di pagamento in caso di esistenza di clausole contrattuali vessatorie in un contratto concluso con un consumatore — non sia in contrasto con il diritto dell’Unione una normativa di uno Stato membro che, tenuto conto del breve termine previsto per la presentazione dell’opposizione e della possibile irreperibilità o inerzia del consumatore, non rende possibile ad un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile, far valere in modo efficace, senza consenso del consumatore (senza espresso dissenso del consumatore), l’unica possibilità di tutela del consumatore, sotto forma di opposizione all’ingiunzione di pagamento, nel caso di inosservanza da parte del giudice dell’obbligo di cui all’articolo 172, paragrafo 9, del codice di procedura civile.

4)

Se, per la risposta alla seconda e alla terza questione, possa essere considerata rilevante la circostanza che al consumatore non è riconosciuto dall’ordinamento giuridico il diritto all’assistenza legale obbligatoria e che la sua ignoranza in materia, in mancanza di un legale che lo rappresenti, comporta il rischio non trascurabile che egli non deduca la vessatorietà di clausole contrattuali e non agisca neppure in modo da rendere possibile l’intervento a suo sostegno, nel procedimento giurisdizionale, di un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.

5)

Se non sia in contrasto col diritto dell’Unione, e con l’esigenza di valutare tutte le circostanze del caso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, una normativa come quella sul procedimento sommario per l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento (articolo 172, paragrafo 1, OSP e seguenti), che consente (1) di riconoscere al professionista, con gli effetti di una sentenza, il diritto ad una prestazione pecuniaria (2) nell’ambito di un procedimento sommario, (3) dinanzi a un dipendente amministrativo dell’organo giurisdizionale, (4) sulla sola base delle dichiarazioni del professionista, e ciò (5) senza assunzione di prove e in una situazione in cui (6) il consumatore non è rappresentato da un professionista del diritto (7), e la sua difesa non può essere assunta in modo efficace, senza il suo consenso, da un’associazione per la difesa dei consumatori, qualificata e autorizzata a conseguire l’obiettivo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, come trasposto dall’articolo 53a, paragrafi 1 e 2 del codice civile.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.