| 16.10.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 347/9 | 
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 luglio 2017 — Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov
(Causa C-438/17)
(2017/C 347/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenuto: Taus Magamadov
Questioni pregiudiziali
| 1) | Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE (1) osti all’applicazione di una disciplina nazionale ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata anche alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015. Se quanto sopra si applichi in ogni caso qualora, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 604/2013, la domanda di asilo rientri ancora in toto nella sfera di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003. | 
| 2) | Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa. | 
(1) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).