16.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 347/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 14 luglio 2017 — Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG/Stadt Kempten

(Causa C-425/17)

(2017/C 347/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Resistente: Stadt Kempten

Interveniente: Landesanwaltschaft Bayern

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE (1) debba essere interpretato nel senso che per «prodotti destinati a essere masticati» s’intendano soltanto i prodotti del tabacco da masticare in senso tradizionale.

2)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che l’espressione «prodotti destinati a essere masticati» assuma il medesimo significato della definizione di «tabacco da masticare» ai sensi del punto 6 dell’articolo medesimo.

3)

Se per stabilire se un prodotto del tabacco a norma dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE sia «destinato a essere masticato» occorra compiere una valutazione oggettiva riferita al prodotto e non alle indicazioni del produttore o all’effettivo utilizzo da parte dei consumatori.

4)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che la natura di prodotto destinato a essere masticato esiga che il prodotto del tabacco sia oggettivamente adatto, in ragione della sua consistenza e resistenza, a essere masticato e che, utilizzato in tal modo, rilasci gli ingredienti ivi contenuti.

5)

Se l’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE debba essere interpretato nel senso che ai fini dell’individuazione di un prodotto del tabacco destinato «a essere masticato» sia necessaria, e peraltro sufficiente, l’ulteriore condizione che una leggera, ripetuta pressione con i denti o con la lingua sul prodotto stesso consenta di rilasciare gli ingredienti in esso contenuti in misura maggiore rispetto a quanto accade tenendolo semplicemente in bocca.

6)

Oppure, se il riconoscimento della «natura di prodotto destinato a essere masticato» presupponga che il prodotto di cui trattasi, qualora tenuto semplicemente in bocca o succhiato, non rilasci alcun ingrediente.

7)

Se l’idoneità di un prodotto del tabacco «a essere masticato» ai sensi dell’articolo 2, punto 8, della direttiva 2014/40/UE possa essere riconosciuta anche in ragione della forma di assunzione, esterna al tabacco lavorato, quale, ad esempio, un sacchetto di cellulosa.


(1)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).