4.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 293/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 29 giugno 2017 — Konkurrensverket/SJ AB
(Causa C-388/17)
(2017/C 293/23)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Konkurrensverket
Resistente: SJ AB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE (1) debba essere interpretato nel senso che si sia in presenza di una rete di servizi di trasporto quando i servizi di trasporto vengano messi a disposizione su una rete ferroviaria, gestita dallo Stato, per il traffico nazionale e internazionale, conformemente alle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 2012/34/UE (2) per effetto delle quali l’assegnazione delle capacità dell’infrastruttura ferroviaria viene operata in base alle richieste pervenute dalle imprese ferroviarie, ove, nella misura del possibile, tutte le richieste devono essere soddisfatte. |
2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che l’attività svolta da un’impresa ferroviaria ai sensi della direttiva 2012/34, con cui vengano offerti servizi di trasporto al pubblico su una rete ferroviaria, costituisca una messa a disposizione o una gestione ai sensi della disposizione medesima. |
(1) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1).
(2) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343, pag. 32).