28.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 283/22


Impugnazione proposta il 6 giugno 2017 da HB e a. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 aprile 2017, causa T-361/14, HB e a./Commissione europea

(Causa C-366/17 P)

(2017/C 283/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: HB e a. (rappresentante: Dr. P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

1.

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 aprile 2017, HB e a./Commissione, T-361/14, che ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato i ricorrenti alle spese, e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea, affinché venga nuovamente svolta l’udienza di discussione,

in subordine

2.

qualora si consideri sufficientemente edotto, pronunciarsi sulla causa e confermare che gli aspetti psicologici dell’interazione tra l’uomo e l’animale rientrano nella competenza dell’Unione;

3.

in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: vizio di procedura per violazione dei diritti di difesa delle parti, in quanto

il legale rappresentante e i giudici non hanno potuto prendere atto della tempestiva comparizione della prima ricorrente in vista dell’udienza del 27 settembre 2016, dal momento che un membro del personale del Tribunale non ha ammesso all’aula la figlia minore, in considerazione del fatto che la persona cui quest’ultima doveva essere affidata era in ritardo, di conseguenza la prima ricorrente non è stata ammessa all’aula e, contrariamente alle proprie indicazioni, non è neanche stato comunicato ai giudici né al legale rappresentante che la prima ricorrente era presente;

agli altri ricorrenti non è del pari stato comunicato che dovevano farsi identificare attivamente nella sala d’udienza, affinché si prendesse atto della loro costituzione, allorché essi erano effettivamente presenti prima dell’inizio dell’udienza, ma successivamente all’orario indicato nella convocazione;

in considerazione di ciò sarebbe stata impedita l’audizione dei ricorrenti, in qualità di testimoni, richiesta per iscritto e ciò, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Secondo motivo: vizio di procedura per anticipata valutazione degli elementi di prova, in quanto

sono state respinte tutte le offerte di prova senza motivazione ed erroneamente;

in particolare, con riferimento alle questioni interdisciplinari non è stata ammessa alcuna discussione con l’intervento di un perito;

non è stato posto alcun quesito alle parti, per iscritto o oralmente

e ciò, secondo i ricorrenti, ha determinato una erronea valutazione in diritto, ossia che il ricorso era infondato.

Terzo motivo: qualora il Tribunale riconoscesse in ogni caso l’etica come questione relativa ai diritti dell’uomo e come rilevante requisito di integrazione, potrebbe decidere nel merito in funzione degli elementi del fascicolo.