7.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 256/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
(Causa C-298/17)
(2017/C 256/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: France Télévisions SA
Resistenti: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’impresa, per il solo fatto che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet, debba essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 (1). |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se uno Stato membro possa, senza violare la direttiva o altre disposizioni del diritto dell’Unione europea, imporre un obbligo di trasmissione di servizi radiotelevisivi gravante, al contempo, sulle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e sulle imprese che, senza fornire tali reti, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli Stati membri possano astenersi dal subordinare l’obbligo di trasmissione, per quanto riguarda i distributori di servizi che non forniscono reti di comunicazione elettronica, all’insieme delle condizioni previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, sebbene tali condizioni siano vincolanti, in forza della direttiva, nel caso dei fornitori di reti. |
4) |
Se uno Stato membro il quale abbia previsto un obbligo di trasmissione di taluni servizi radiofonici o televisivi su determinate reti possa, senza violare la direttiva, obbligare detti servizi ad accettare di essere trasmessi su tali reti, e anche qualora vengano trasmessi su un sito internet, quando, a sua volta, il servizio di cui trattasi trasmette i propri programmi su internet. |
5) |
Se la sussistenza della condizione che un numero significativo di utenti finali delle reti soggette all’obbligo di trasmissione utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione dei servizi radiofonici o televisivi, prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, nel caso di una trasmissione via internet, debba essere valutata, nel caso di una trasmissione via internet, con riferimento all’insieme degli utenti che guardano programmi televisivi in streaming e in diretta sulla rete internet oppure ai soli utenti del sito soggetto all’obbligo di trasmissione. |
(1) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).