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14.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 269/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích (Repubblica ceca) il 19 maggio 2017 — Česká pojišťovna a.s./WCZ, spol. s r.o.
(Causa C-287/17)
(2017/C 269/05)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Okresní soud v Českých Budějovicích
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Česká pojišťovna a.s.
Resistente: WCZ, spol. s r.o.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/7/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debba essere interpretato nel senso che impone al giudice del rinvio di riconoscere al ricorrente vittorioso in una controversia vertente sul recupero di un credito in una transazione commerciale, di cui agli articoli 3 o 4 di tale direttiva, l’importo di EUR 40 (o l’equivalente in valuta nazionale) nonché il risarcimento delle spese processuali, incluse le spese di un sollecito inviato al convenuto prima di agire in giudizio, per un ammontare stabilito nelle disposizioni procedurali dello Stato membro.