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10.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/16 |
Ricorso presentato il 12 maggio 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-251/17)
(2017/C 221/20)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e L. Cimaglia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione conclude che la Corte voglia:
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dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare tutte le misure necessarie all’esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 Commissione/Italia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE; |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento di una penalità di 346 922,40 EUR, meno un’eventuale riduzione come risultante dalla formula di degressività proposta, per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-565/10, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10; |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento di una somma forfettaria giornaliera di 39 113,80 EUR, con un importo totale minimo di 62 699 421,40 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella causa C-565/10 e sino alla data in cui sarà pronunciata una sentenza nella presente causa o sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C-565/10; |
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condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Commissione lamenta la mancata esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 19 luglio 2012 in relazione a 80 agglomerati italiani rientranti fra quelli che avevano formato oggetto di tale sentenza.
Al riguardo, la Repubblica italiana riconosce d’esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (1) in relazione a 35 agglomerati. Essa riconosce altresì d’esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 10 di tale direttiva in relazione a 70 agglomerati.
Da ciò la Commissione deduce che la Repubblica italiana non ha adottato tutti i provvedimenti necessari in vista di una piena esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012.