7.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 256/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 4 maggio 2017 — VE/WD
(Causa C-232/17)
(2017/C 256/03)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Budai Központi Kerületi Bíróság
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: VE
Resistente: WD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 (1) e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il consumatore possa prendere conoscenza dell’importo di determinati elementi essenziali del contratto (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) solo una volta stipulato il contratto (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente) tramite una dichiarazione di volontà unilaterale (pur precisandosi che forma parte del contratto) della parte contraente professionista giuridicamente vincolante per il consumatore. |
2) |
Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) utilizzando soltanto l’espressione «a titolo informativo», senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante, e se possano derivare da essa diritti e obbligazioni. |
3) |
Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo definisca determinati elementi essenziali utilizzando una terminologia non esatta, in particolare qualora in un contratto di mutuo basato su valute (in cui i crediti derivati dal contratto di mutuo sono stabiliti ed espressi in moneta straniera — in prosieguo, la «valuta di credito» — e l’obbligazione di pagare detti crediti si adempie in moneta nazionale — in prosieguo: la «valuta di adempimento» –)
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4) |
Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui, in un contratto di mutuo basato su valute (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente), l’oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e le rate di restituzione
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(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori