7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) il 4 maggio 2017 — VE/WD

(Causa C-232/17)

(2017/C 256/03)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Budai Központi Kerületi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VE

Resistente: WD

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 (1) e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il consumatore possa prendere conoscenza dell’importo di determinati elementi essenziali del contratto (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) solo una volta stipulato il contratto (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente) tramite una dichiarazione di volontà unilaterale (pur precisandosi che forma parte del contratto) della parte contraente professionista giuridicamente vincolante per il consumatore.

2)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo comunichi alcuni elementi essenziali (l’oggetto del contratto, vale a dire l’importo del mutuo, le rate di restituzione e gli interessi applicati all’operazione) utilizzando soltanto l’espressione «a titolo informativo», senza chiarire se la parte comunicata a titolo informativo sia o meno giuridicamente vincolante, e se possano derivare da essa diritti e obbligazioni.

3)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui il contratto di mutuo definisca determinati elementi essenziali utilizzando una terminologia non esatta, in particolare qualora in un contratto di mutuo basato su valute (in cui i crediti derivati dal contratto di mutuo sono stabiliti ed espressi in moneta straniera — in prosieguo, la «valuta di credito» — e l’obbligazione di pagare detti crediti si adempie in moneta nazionale — in prosieguo: la «valuta di adempimento» –)

(1)

si qualifica come importo del mutuo

l’importo di una linea di credito, indicato nella valuta di credito; o

il limite massimo dell’importo del mutuo, determinato nella valuta di credito; o

il finanziamento richiesto dal consumatore, determinato nella valuta di adempimento; o

il limite di esborso, determinato nella valuta di adempimento.

(2)

si qualifica come rate di restituzione il limite massimo prevedibile delle rate di restituzione, indicato nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento.

4)

Se, in relazione all’interpretazione della possibilità di prendere conoscenza di tutte le clausole cui si riferisce il ventesimo considerando della direttiva 93/13 e del requisito di chiarezza e comprensibilità stabilito dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva medesima, si debba ritenere che le corrispondenti clausole contrattuali non siano abusive nel caso in cui, in un contratto di mutuo basato su valute (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente), l’oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e le rate di restituzione

(1)

sono definiti, nella valuta di credito, con una determinata somma (che consiste esclusivamente in una serie di caratteri compresi fra 0 e 9) e, nella valuta di adempimento, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(2)

sono definiti, nella valuta di adempimento, con una determinata somma e, nella valuta di credito, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(3)

sono definiti, sia nella valuta di credito sia nella valuta di adempimento, al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(4)

non sono definiti in nessun modo nella valuta di credito e sono definiti nella valuta di adempimento al massimo con un metodo di calcolo chiaro;

(5)

non sono definiti in nessun modo nella valuta di adempimento e sono definiti nella valuta di credito al massimo con un metodo di calcolo chiaro.

4.1.

Nel contesto della precedente questione 4.5, nel caso in cui non sia necessario determinare alcuna somma specifica e inserirla nel contratto di mutuo al momento della sua stipula, se resta garantita la possibilità di calcolare in modo chiaro l’importo del mutuo al momento della stipula del contratto quando (non perché sia oggettivamente necessario, bensì ai sensi di una clausola in tal senso stabilita dalla parte contraente professionista nelle condizioni generali di contratto che non è stata negoziata individualmente)

(1)

il contratto di mutuo non contenga lo specifico importo del mutuo in nessuna valuta;

(2)

il contratto di mutuo contenga lo specifico finanziamento richiesto dal consumatore o lo specifico limite di rimborso/esborso, indicati nella valuta di adempimento;

(3)

il contratto di mutuo non contenga l’importo del mutuo mediante un metodo chiaro di calcolo nella valuta di adempimento, nonché

(4)

per quanto riguarda il calcolo chiaro dell’importo del mutuo nella valuta di adempimento, l’elemento di calcolo indicato nel contratto di mutuo non sia preciso, ma si tratti di un mero limite massimo (lo specifico finanziamento richiesto dal consumatore o lo specifico limite di esborso, indicati nella valuta di adempimento).

4.2.

 

4.2.1.

Se, nel caso in cui non sia necessario determinare somme specifiche e inserirle nel contratto di mutuo al momento della sua stipula, per quanto riguarda il calcolo chiaro:

(1)

costituisca un requisito giuridico il fatto che nel contratto di mutuo sia definito l’importo dell’oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e delle rate di restituzione — in caso di prodotti a interesse variabile, delle rate di restituzione corrispondenti al primo periodo di maturazione di interessi –, tramite un metodo che consenta di effettuare il calcolo in modo chiaro e contestualmente alla stipula del contratto; oppure

(2)

sia sufficiente che, al momento della stipula, il contratto di mutuo contenga parametri oggettivamente individuabili che consentano di calcolare tali elementi (l’oggetto del contratto e le rate di restituzione) in un momento futuro (cioè che il contratto di mutuo, al momento della sua stipula, preveda soltanto i parametri che consentiranno di effettuare il calcolo chiaro nel futuro).

4.2.2.

Se, nel caso in cui sia sufficiente che l’importo oggetto del contratto, cioè l’importo del mutuo e delle rate di restituzione — in caso di prodotti a interesse variabile, delle rate di restituzione corrispondenti al primo periodo di maturazione di interessi — possa calcolarsi nella valuta di credito in un momento futuro, occorra che tale momento futuro (che coinciderebbe logicamente con il momento in cui si stabilisce l’importo dei crediti contrattuali nella valuta di credito) sia oggettivamente determinato nel contratto di mutuo al momento della sua stipula o se la determinazione di tale momento futuro possa essere oggetto dei diritti potestativi della parte contraente professionista.

4.3.

Se, nel caso di prodotti a interesse variabile periodicamente, debba considerarsi sufficiente e pertanto non abusivo il fatto che, riguardo alle rate di restituzione, si stabiliscano (e si inseriscano nel contratto di mutuo al momento della sua stipula) gli importi specifici e/o il metodo di calcolo chiaro nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento per il primo periodo di maturazione di interessi all’interno della durata del contratto, o se costituisca un obbligo giuridico stabilire (e inserire nel contratto di mutuo al momento della sua stipula) il metodo di calcolo chiaro nella valuta di credito e/o nella valuta di adempimento con riferimento alla totalità dei periodi di maturazione di interessi nel corso della durata del contratto.

4.4.

Se l’unico modo in cui il calcolo chiaro può garantirsi in modo che non sia abusivo consista nell’applicazione della corrispondente formula matematica, o se si debba utilizzare un altro metodo.

4.4.1.

Se, nel caso in cui non sia imprescindibile garantire il calcolo chiaro tramite l’applicazione della corrispondente formula matematica, si possa fornire una descrizione testuale sufficientemente precisa.

4.4.2.

Se, qualora non sia imprescindibile garantire il calcolo chiaro con l’applicazione della corrispondente formula matematica, si possa anche fare riferimento a termini tecnici (come annualità o ammortamento lineare), senza aggiungere alcuna spiegazione.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori