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17.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 231/12 |
Impugnazione proposta il 21 aprile 2017 da NF avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 28 febbraio 2017, causa T-192/16, NF/Consiglio europeo
(Causa C-208/17 P)
(2017/C 231/16)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: NF (rappresentante: P. O’Shea, BL, I. Whelan, BL, B. Burns, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Consiglio europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente l’ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2017 con cui il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso per la sua incompetenza a conoscerlo; |
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pronunciarsi in via definitiva sulla questione oggetto della presente impugnazione e dichiarare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria incompetenza, nonché condannare il convenuto nella causa T-192/16 alle spese sostenute dal ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nell’ambito della presente impugnazione dinanzi alla Corte; |
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rinviare le questioni sollevate nel presente procedimento dinanzi al Tribunale affinché si dichiari competente. |
Motivi e principali argomenti
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1) |
Difetto di motivazione; |
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2) |
Mancato esame adeguato della questione se l’accordo controverso fosse in realtà una decisione del convenuto; |
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3) |
Mancata presa in considerazione di questioni fattuali rilevanti; |
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4) |
Mancata presa in considerazione di prove prodotte dinanzi ad esso; |
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5) |
Mancato esame completo e mancata valutazione di questioni sostanziali; |
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6) |
Mancata richiesta di informazioni supplementari rilevanti; |
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7) |
Adozione di una decisione senza essere in possesso di informazioni sufficienti; |
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8) |
Inosservanza dei principi sanciti dalla Corte nella causa C-294/83. |