10.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 12 aprile 2017 — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad

(Causa C-190/17)

(2017/C 221/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti

Ricorrente: Lu Zheng

Convenuto: Ministerio de Economía y Competitividad

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell’Unione europea (1) o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che, per sanzionare l’inadempimento dell’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 3 dello stesso regolamento, permette di infliggere una sanzione pecuniaria pari sino al doppio del valore degli strumenti di pagamento utilizzati.

2)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante che entra nell’Unione europea o ne esce, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede come circostanze aggravanti dell’inadempimento dell’obbligo della dichiarazione la mancata dimostrazione dell’origine lecita degli strumenti di pagamento e l’incoerenza tra l’attività svolta dall’interessato [e l’importo trasportato].

3)

Nel caso di risposta affermativa alle due precedenti questioni, se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro che entrata nell’Unione europea Comunità o ne esce, debba essere interpretato nel senso che soddisfi l’esigenza di proporzionalità l’irrogazione di una sanzione economica che, indipendentemente dall’importo trasportato, si elevi sino al 25 % del denaro contante non dichiarato.


(1)  GU 2005, L 309, pag. 9.