17.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spagna) il 7 aprile 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

(Causa C-179/17)

(2017/C 231/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bankia S.A.

Resistenti: Alfonso Antonio Lau Mendoza e Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale (sentenza del Tribunal Supremo del 18 febbraio 2016) secondo cui, nonostante una clausola di scadenza sia qualificata come abusiva e nonostante essa sia il fondamento dell’azione esecutiva, l’esecuzione ipotecaria non dovrebbe estinguersi, in quanto la sua prosecuzione è più vantaggiosa per il consumatore rispetto all’eventuale esecuzione di una sentenza pronunciata all’esito di un giudizio di cognizione ai sensi dell’articolo 1124 c.c., nel qual caso il consumatore non godrebbe dei privilegi processuali tipici dell’esecuzione ipotecaria, senza che, però, il menzionato orientamento giurisprudenziale tenga conto della consolidata giurisprudenza del medesimo Tribunal Supremo, secondo cui l’articolo 1124 c.c. (previsto per i contratti a obbligazioni reciproche) non è applicabile al contratto di mutuo, essendo questo un contratto reale ed unilaterale che si perfeziona soltanto con la consegna del denaro, e che, pertanto, genera obblighi solo in capo al mutuatario e non al mutuante (creditore), ragion per cui, secondo tale orientamento dello stesso Tribunal Supremo, nel giudizio di cognizione il consumatore potrebbe ottenere una pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione e risarcimento, il che comporta l’ovvia conclusione di non poter ritenere la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria più vantaggiosa.

2)

Se, nel caso in cui si ammetta l’applicazione dell’articolo 1124 c.c. ai contratti di mutuo o in generale a quelli di credito, sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che non tiene conto, nel valutare se sia più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria o la procedura di cognizione ai sensi dell’articolo 1124 c.c., del fatto che, in questo secondo caso, il tribunale può rigettare la domanda di risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento in applicazione proprio dell’articolo 1124 c.c., secondo cui «il tribunale dichiara la risoluzione richiesta, nel caso in cui non vi siano motivi legittimi che lo autorizzino a fissare un termine», considerando che, proprio in tema di mutuo e credito ipotecario per l’acquisto di una casa di abitazione a lungo termine (20 o 30 anni), è abbastanza probabile che i tribunali applichino questo motivo di rigetto, soprattutto nei casi in cui l’effettivo inadempimento dell’obbligo di pagamento non sia stato molto grave.

3)

Se, nel caso in cui si consideri più vantaggiosa per il consumatore la prosecuzione dell’esecuzione ipotecaria con le conseguenze della scadenza anticipata, se sia contrario agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, un orientamento giurisprudenziale, come quello citato, che applica in via suppletiva una norma giuridica (l’articolo 693.2 LEC) nonostante il contratto possa sussistere anche senza la clausola di scadenza anticipata, e che conferisce effetti al citato articolo 693.2 LEC nonostante la mancanza del suo presupposto fondamentale: l’esistenza nel contratto di una clausola valida ed efficace di scadenza anticipata, che è stata precisamente dichiarata abusiva, nulla ed inefficace.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (GU 1993, L 95, pag. 29).