21.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 277/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 5 aprile 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia
(Causa C-178/17)
(2017/C 277/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Graziano Garavaldi
Convenuto: Ministero della Giustizia
Questione pregiudiziale
Se il principio secondo il quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice imparziale entro un termine ragionevole, sancito dall’art. 47 comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino, principio reso eurounitario dall’art. 6, terzo comma, [TUE], in combinato disposto con il principio rinveniente dall’articolo 67 TFUE, secondo cui l’Unione realizza uno spazio comune di giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché del principio desumibile dagli articoli 81 e 82 TFUE, secondo cui l’Unione, nelle materie di diritto civile e penale che hanno implicazioni transnazionali, sviluppa una cooperazione giudiziaria fondata sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana contenuta nell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, la quale impone ai soggetti che sono già stati riconosciuti creditori, nei confronti dello Stato italiano, di somme dovute a titolo di «equa riparazione» per irragionevole durata di procedimenti giurisdizionali, di porre in essere una serie di adempimenti al fine di ottenerne il pagamento, nonché di attendere il decorso del termine indicato nel citato art. 5 sexies comma 5 L. 89/2001, senza poter nel frattempo intraprendere alcuna azione esecutiva giudiziaria e senza poter successivamente reclamare il danno connesso al tardato pagamento, e ciò anche nei casi in cui l’«equa riparazione» sia stata riconosciuta in relazione alla irragionevole durata di un procedimento civile con implicazioni transnazionali, o comunque in materia che rientra nelle competenze della Unione Europea e/o in materia per la quale l’Unione Europea preveda il reciproco riconoscimento del titoli giudiziari.