24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/22


Impugnazione proposta il 30 marzo 2017 dalla Repubblica di Polonia avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, causa T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA)

(Causa C-162/17 P)

(2017/C 239/28)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: Bogusław Majczyna)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15;

rinviare la causa al Tribunale ai fini del riesame;

condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Nona Sezione) del 19 gennaio 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15 (EU:T:2017:16), nonché il rinvio della causa al Tribunale ai fini del riesame.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Stock Polska sp. z o.o., con sede in Lublino, avverso la decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI; attualmente, in seguito a cambiamento di denominazione: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale — EUIPO), del 24 settembre 2015, procedimento R 1788/2014-5, di conferma della decisione dell’EUIPO del 14 maggio 2014 che nega la registrazione di un marchio dell’Unione a favore della Stock Polska sp. z o.o.

La sentenza del Tribunale e le precedenti decisioni dell’EUIPO negano la registrazione del marchio «Lubelska» in ragione della sua somiglianza con il marchio «Lubeca», somiglianza che comporta un rischio di confusione per il pubblico del territorio della Germania, nel quale il marchio anteriore «Lubeca» è tutelato in quanto all’origine dei prodotti contrassegnati da detto marchio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica di Polonia, deduce i seguenti motivi:

1.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), per mancanza di una valutazione globale dell’esistenza di un rischio di confusione, basata sull’impressione complessiva degli elementi distintivi e dominanti, e ciò in particolare per l’ingiustificata limitazione dell’esame della somiglianza dei segni del marchio anteriore ad un solo elemento di tale segno (l’elemento denominativo).

Il Tribunale ha erroneamente ammesso la possibilità di una limitazione della valutazione della somiglianza di due marchi, che si fonda sull’esame di uno soltanto degli elementi costitutivi di un determinato marchio complesso (l’elemento denominativo) e sulla comparazione di esso con un altro marchio, escludendo da tale esame l’elemento grafico, senza aver previamente stabilito che l’elemento denominativo costituisce l’elemento dominante mentre l’elemento grafico è irrilevante. Il Tribunale si è limitato a dichiarare che l’elemento grafico è dotato di un carattere distintivo debole, senza tenere conto del fatto che il possesso, da parte di un determinato elemento di un segno, di un carattere distintivo debole non è necessariamente equivalente al carattere non dominante di tale elemento.

2.

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, nonché dei principi della parità di trattamento, della buona amministrazione e della certezza del diritto, dovuta alla mancata considerazione del fatto che l’EUIPO non ha seguito la sua precedente prassi decisionale, formulata nelle direttive dell’EUIPO, e, di conseguenza, alla ratifica di una decisione contraria a tale prassi.

Il Tribunale ha ignorato il fatto che l’EUIPO si è discostato dalla sua precedente prassi decisionale, formulata nelle direttive, e relativa all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e altresì il fatto che non vi erano circostanze particolari che giustificassero un allontanamento da tale prassi.

3.

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in quanto nell’effettuare la valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione è stata erroneamente accettata la veridicità di fatti che, in base alle conoscenze generali, non si verificano, mentre non vengono prese in considerazione circostanze generalmente note e significative, determinando così una distorsione dei fatti e delle prove, ossia:

a)

l’accettazione come notorio del fatto che il consumatore medio tedesco non conosca il significato della denominazione «Lubeca», ignorando il fatto che il grado di conoscenza dei nomi latini di città (come «Lubeca») non ha relazione con il grado di conoscenza del latino in quanto tale, nonché il fatto che i consumatori di bevande alcoliche attribuiscono considerevole importanza alla provenienza geografica di tali bevande;

b)

viene accettato come notorio il fatto che l’elemento grafico con forma di una corona sia generalmente presente sulle etichette delle bevande alcoliche;

4.

Violazione dell’obbligo di motivazione nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto:

a)

manca l’indicazione di quale tra gli elementi del segno sia stato considerato dominante dal Tribunale;

b)

manca l’indicazione dei fatti a sostegno della tesi secondo la quale il significato della parola «Lubeca» non sarebbe conosciuto dal consumatore medio tedesco.


(1)  GU 2009, L 78, pag. 1