6.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 7 marzo 2017 — Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-116/17)

(2017/C 178/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Reinhard Nagel

Resistente: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa effettuarla sempre, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata.

2)

Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice nazionale debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1) sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.