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6.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 178/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg (Germania) il 7 marzo 2017 — Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG
(Causa C-116/17)
(2017/C 178/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Reinhard Nagel
Resistente: Swiss International Air Lines AG
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora la detrazione risulti possibile, se il vettore aereo possa effettuarla sempre, o se essa dipenda dalla misura in cui il diritto nazionale la consenta o il giudice la ritenga adeguata. |
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2) |
Qualora il diritto nazionale sia determinante o il giudice nazionale debba adottare una decisione discrezionale, se la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del regolamento (1) sia destinata a compensare solo i disagi e la perdita di tempo subiti dai passeggeri a seguito della cancellazione, o se essa compensi anche danni materiali. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46, pag. 1.