18.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 121/18 |
Impugnazione proposta il 24 febbraio 2017 dalla Koninklijke Philips NVe dalla Philips France avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 dicembre 2016, causa T-762/14, Koninklijke Philips NV e Philips France/Commissione europea
(Causa C-98/17 P)
(2017/C 121/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Koninklijke Philips NV e Philips France (rappresentanti: J.K de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione Europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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annullare la decisione nella parte in cui riguarda la Koninklijke Philips NV e la Philips France; e/o |
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annullare o ridurre le ammende inflitte alla Koninklijke Philips NV e alla Philips France; e |
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condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute nel giudizio di primo grado e d’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti motivi e principali argomenti:
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Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto. |
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Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha ecceduto la sua competenza giurisdizionale estesa al merito. |
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Allorché ha ritenuto sussistere una restrizione della concorrenza per oggetto, il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha violato l’obbligo di motivazione. |
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Il Tribunale dell’Unione europea ha applicato una valutazione chiaramente e manifestamente erronea delle prove disponibili nel fascicolo, determinando uno snaturamento del chiaro significato degli elementi di prova laddove ha ritenuto che il presunto oggetto comune trovasse conferma in altri elementi di prova. |
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Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha applicato un criterio giuridico errato ed ha snaturato il chiaro significato degli elementi di prova laddove ha considerato che la Philips avesse partecipato ad una violazione unica e continuata nel suo complesso, e che potesse, come tale, essere ritenuta responsabile per tale violazione. |
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Il Tribunale dell’Unione europea ha commesso un errore di diritto in quanto ha errato nell’applicare il principio di proporzionalità ed ha omesso di esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito laddove ha respinto il motivo addotto dalla Philips secondo il quale il fattore di gravità applicato era sproporzionato rispetto alla violazione e al ruolo svolto dalla Philips nella sua commissione. |