15.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 151/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social de Terrassa (Spagna) il 22 febbraio 2017 — Gardenia Vernaza Ayovi/Consorci Sanitari de Terrassa

(Causa C-96/17)

(2017/C 151/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social de Terrassa

Parti

Ricorrente: Gardenia Vernaza Ayovi

Resistente: Consorci Sanitari de Terrassa

Questioni pregiudiziali

1)

Se rientri nella nozione di «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (1), la soluzione legale offerta dall’ordinamento giuridico in relazione alla qualifica di un licenziamento disciplinare considerato illegittimo e, in particolare, la soluzione indicata dall’articolo 96, paragrafo 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [regio decreto legislativo n. 5/2015 del 30 ottobre che approva il testo rifuso della legge recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici].

2)

Se, ai sensi della clausola 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba considerarsi discriminatoria una situazione come quella prevista dall’articolo 96, paragrafo 2, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público [regio decreto legislativo n. 5/2015 del 30 ottobre che approva il testo rifuso della legge recante le norme di base applicabili ai dipendenti pubblici], secondo cui il licenziamento disciplinare di un lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione, qualora sia dichiarato ingiustificato — ossia illegittimo — comporti sempre la reintegrazione del lavoratore, mentre nel caso di un lavoratore a tempo indeterminato non permanente — o temporaneo — che svolga le stesse funzioni di un lavoratore permanente, sia prevista la possibilità di non procedere alla reintegrazione in cambio della corresponsione di un’indennità.

3)

Se, nelle circostanze di cui alla questione precedente, una disparità di trattamento sia giustificata qualora venga esaminata non alla luce della direttiva, ma dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU 1999, L 175, pag. 43.