24.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 129/8


Impugnazione proposta il 20 febbraio 2017 dalla Cellnex Telecom SA già Abertis Telecom SA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 dicembre 2016, cause riunite T-37/15 e T-38/15, Abertis Telecom Terrestre SA e Telecom Castilla-La Mancha SA/Commissione europea

(Causa C-91/17 P)

(2017/C 129/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cellnex Telecom SA già Abertis Telecom SA (rappresentanti: J. Buendía Sierra e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e SES Astra

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sul ricorso di annullamento e annullare la decisione della Commissione, e

condannare la Commissione europea e la SES Astra alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sentenza impugnata il Tribunale ha confermato una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, relativa a determinate misure adottate dalle autorità pubbliche della comunità autonoma spagnola di Castiglia — La Mancha per garantire che il segnale televisivo digitale terrestre (TNT) raggiunga le zone remote e meno urbanizzate del territorio in cui vive soltanto il 2,5 % della popolazione. In detta decisione la Commissione ha riconosciuto che, da un punto di vista materiale, il mercato non offrirebbe siffatto servizio in assenza di intervento pubblico. Nonostante ciò, essa censura la qualificazione, da parte della normativa spagnola, di tale attività come servizio di interesse economico generale (SIEC) facendo valere che, da un punto di vista formale, tale interesse non era stato definito «con chiarezza» e attribuito dalle autorità pubbliche. Essa ha inoltre indicato che, in ogni caso, queste ultime non erano competenti a scegliere una tecnologia particolare nell’organizzare il SIEG.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca due motivi di annullamento, vertenti su errori di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’interpretare gli articoli 14,106, paragrafo 2 e 107 paragrafo 1 TFUE e del protocollo 26 allegato al TFUE sui servizi di interesse generale.

Nel suo ricorso la ricorrente fa valere in particolare che la sentenza impugnata è errata:

in quanto oltrepassa il limite dell’«errore manifesto» nell’esame dei diversi atti di definizione e attribuzione del SIEG;

poiché limita indebitamente l’«ampio potere discrezionale» degli Stati membri, che si applica sia alla definizione sia all’«organizzazione» del SIEG e che include pertanto la scelta delle modalità di prestazione del SIEG e quella di una particolare tecnologia, indipendentemente dal fatto se siano contenute nell’atto di definizione o in un atto separato;

ove esamina il diritto spagnolo applicabile, alterando il tenore delle disposizioni esaminate e della giurisprudenza che le interpreta, interpretandolo in modo manifestamente contrario al suo contenuto e attribuendo a taluni dati una portata che loro non spetta in rapporto agli altri dati;

in quanto non riconosce che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» a una o più imprese possono essere contenute in uno o in più atti distinti;

in quanto non riconosce che la «definizione» del SIEG e il suo «affidamento» non richiedono l’utilizzo di una formula o espressione concrete, bensì un’analisi materiale e funzionale; e

ove quantifica il presunto vantaggio ricevuto come l’importo totale dei contratti stipulati dalle autorità pubbliche, senza tener conto del fatto che tale importo non è una sovvenzione a fondo perduto, ma una controprestazione per i beni e servizi che l’impresa di cui trattasi fornisce allo Stato.