6.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 178/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (Austria) il 14 febbraio 2017 — Gmalieva s.r.o. e a./Landespolizeidirektion Oberösterreich
(Causa C-79/17)
(2017/C 178/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
Parti
Ricorrenti: Gmalieva s.r.o., Celik KG, PBW GmbH, Antoaneta Claudia Gruber, Play For Me GmbH, Haydar Demir
Convenuta: Landespolizeidirektion Oberösterreich
Questioni pregiudiziali
1) |
Se debba essere considerato coerente ai sensi dell’articolo 56 TFUE un regime monopolistico legale sui giochi d’azzardo, in relazione al quale
in un procedimento giudiziario che pone attenzione alle citate precauzioni e pertanto presumibilmente rispondente al principio di equità sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e rispettivamente dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si siano affermati i seguenti punti cardine fondamentali:
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia da ritenersi coerente ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE un tale sistema, che non stabilisce per legge in modo esplicito né gli scopi perseguiti né l’onere della prova dello Stato in relazione al raggiungimento degli stessi, bensì affida ai giudici nazionali l’enucleazione dei criteri essenziali di coerenza e la loro verifica a tal punto che alla fine non è garantito un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e, rispettivamente, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, in relazione agli ampi poteri d’intervento delle autorità esecutive stabiliti per legge, non soggetti a previa autorizzazione o previo controllo da parte del giudice. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione, se un tale sistema sia da qualificarsi come proporzionato ai sensi degli articoli 56 e seguenti TFUE, alla luce del fatto che la sola normazione di rigide condizioni di accesso senza la contemporanea fissazione del numero delle concessioni da rilasciare costituirebbe un’ingerenza relativamente modesta nella libera prestazione di esercizi. |
5) |
In caso di risposta negativa ad una nelle questioni sopra riportate, se un giudice nazionale, che ha accertato la contrarietà al diritto dell’Unione del sistema monopolistico della legge sul gioco d’azzardo, su tali basi debba non solo accertare l’illegittimità per tale ragione delle misure di intervento di cui ai procedimenti dinanzi a lui pendenti, ma anche affrontare, nell’ambito delle competenze proprie del suo ufficio (ad esempio tramite la riapertura di quei procedimenti), l’annullamento di sanzioni necessariamente accessorie, ma già divenute definitive (come ad esempio pene pecuniarie). |