18.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 25 gennaio 2017 — Isabel González Castro/Mutua Umivale e Prosegur España S.L.

(Causa C-41/17)

(2017/C 121/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti

Ricorrente: Isabel González Castro

Convenute: Mutua Umivale e Prosegur España S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 7 della direttiva 92/85/CEE (1) debba essere interpretato nel senso che il lavoro notturno, che le lavoratrici di cui all’articolo 2 — comprese quindi le lavoratrici in periodo di allattamento — non devono essere obbligate a svolgere, includa non soltanto il lavoro prestato interamente nelle ore notturne ma anche il lavoro a turni, allorché, come accade nel caso di specie, tali turni sono in parte svolti durante le ore notturne.

2)

Se, nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di una situazione di rischio per una lavoratrice in periodo di allattamento, trovino applicazione le norme speciali sull’onere della prova di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE (2) — recepito nell’ordinamento spagnolo, tra l’altro, con l’articolo 96, paragrafo 1, della legge 36/2011 — in relazione ai requisiti previsti dall’articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — ai fini della dispensa dal lavoro della lavoratrice in periodo di allattamento e, eventualmente, del beneficio della prestazione che l’ordinamento interno connette a tale situazione di rischio, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, della stessa direttiva 92/85/CEE.

3)

Se sia ammissibile un’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/54/CE che consideri «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» nei confronti di una lavoratrice in periodo di allattamento — nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall’obbligo di lavorare, prevista all’articolo 5 della direttiva 92/85/CE e recepita dall’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — i seguenti fatti: 1) che la lavoratrice presti servizio nel contesto di un lavoro a turni come guardia di sicurezza, realizzando alcuni turni durante le ore notturne, per di più da sola, e dovendo inoltre 2) prestare servizio di ronda e rispondere ad eventuali emergenze (reati, incendi o altri accadimenti), e tutto ciò 3) senza disporre di un locale per praticare l’allattamento al seno nel luogo di lavoro o, eventualmente, per effettuare l’estrazione meccanica del latte materno.

4)

Una volta accertati gli «elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 92/85/CEE — recepito nell’ordinamento spagnolo con l’articolo 26 della Ley de Prevención de Riesgos Laborales (legge in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro) — e nell’ambito di una controversia relativa all’esistenza di un rischio durante il periodo di allattamento naturale con la conseguente dispensa dall’obbligo di lavorare — se si possa richiedere alla lavoratrice in periodo di allattamento di dimostrare, al fine di essere dispensata dal lavoro conformemente alla normativa nazionale — con cui è stato recepito l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/85/CEE –, che la modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta e che non è tecnicamente e/o oggettivamente possibile o non può essere ragionevolmente richiesta l’assegnazione dell’interessata ad altre mansioni; o se, al contrario, spetti alle parti convenute (il datore di lavoro e l’ente erogatore della prestazione previdenziale connessa alla sospensione del contratto di lavoro) il compito di fornire tali prove.


(1)  Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU 1992, L 348, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).