10.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 26 gennaio 2017 — Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV

(Causa C-40/17)

(2017/C 112/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Convenuta: Fashion ID GmbH & Co. KG

Attrice: Verbraucherzentrale NRW eV

Altre parti: Facebook Ireland Limited, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Questioni pregiudiziali

1.

Se la normativa di cui agli articoli 22, 23 e 24 della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995 (1), relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, osti a una disciplina nazionale che, accanto ai poteri di intervento delle autorità di protezione dei dati e ai mezzi di ricorso riconosciuti all’interessato, riconosca ad associazioni senza scopo di lucro che si occupino della tutela degli interessi dei consumatori la facoltà di agire, in caso di violazione, nei confronti dell’autore della medesima.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

2.

Se, in un caso come quello in esame, in cui un soggetto inserisca nella propria pagina Internet un codice di programma in forza del quale il browser dell’utente richiami contenuti di un terzo trasferendo in tal modo dati personali a terzi, il soggetto autore dell’inserimento sia il «responsabile del trattamento» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, del 23.11.1995, pag. 31), qualora egli non sia in grado di incidere su detta operazione di trattamento dei dati.

3.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che disciplini la responsabilità in termini esaustivi, ostando alla proposizione di un’azione civile nei confronti di un terzo che, pur non essendo il «responsabile del trattamento», abbia dato origine all’operazione di trattamento senza peraltro incidervi.

4.

In un caso come quello in esame, quali siano i soggetti cui si riferiscano i «legittimi interessi» che devono essere tenuti in considerazione, a norma dell’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE. Se si tratti dell’interesse all’inserimento di contenuti di terzi o dell’interesse del terzo.

5.

Quale sia il soggetto cui debba essere espresso, in un caso come quello in esame, il consenso richiesto negli articoli 7, lettera a), e 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE.

6.

Se l’obbligo di informazione di cui all’articolo 10 della direttiva 95/46/CE riguardi, in una situazione come quella in esame, anche il gestore di una pagina Internet che abbia inserito il contenuto di un terzo dando così luogo al trattamento di dati personali da parte dei terzi.


(1)  GU L 281, pag. 31.