27.2.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/20 |
Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea
(Causa C-6/17 P)
(2017/C 063/28)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 nella causa T-154/14 e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame nel merito; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente impugna la sentenza pronunciata il 27 aprile 2016 dal Tribunale nella causa T-154/14 sostenendo che tale sentenza contiene valutazioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione.
Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:
i) |
in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto materiale, per ragioni relative a errori di diritto e irregolarità procedurali che viziano la motivazione della sentenza impugnata; |
ii) |
in secondo luogo, per ragioni che riguardano errori di diritto con riferimento alle disposizioni che disciplinano, per il ricorso, l’oggetto e l’onere della prova e, per il controricorso, la ripartizione dell’onere della prova. |
In tale contesto, i motivi dell’impugnazione sono i seguenti:
I) |
con riferimento agli errori di diritto e alle irregolarità procedurali:
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II) |
con riferimento agli errori di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e l’onere della prova:
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