27.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/20


Impugnazione proposta il 5 gennaio 2017 da ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 27 aprile 2016, T-154/14, ANKO/Commissione europea

(Causa C-6/17 P)

(2017/C 063/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stavroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia dell’Unione europea voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016 nella causa T-154/14 e rinviare la causa al Tribunale per un nuovo esame nel merito;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la sentenza pronunciata il 27 aprile 2016 dal Tribunale nella causa T-154/14 sostenendo che tale sentenza contiene valutazioni giuridiche che violano norme del diritto dell’Unione.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata:

i)

in primo luogo, con riferimento alle disposizioni applicabili del diritto materiale, per ragioni relative a errori di diritto e irregolarità procedurali che viziano la motivazione della sentenza impugnata;

ii)

in secondo luogo, per ragioni che riguardano errori di diritto con riferimento alle disposizioni che disciplinano, per il ricorso, l’oggetto e l’onere della prova e, per il controricorso, la ripartizione dell’onere della prova.

In tale contesto, i motivi dell’impugnazione sono i seguenti:

I)

con riferimento agli errori di diritto e alle irregolarità procedurali:

1)

primo motivo di impugnazione: manifesta insufficienza della motivazione.

2)

secondo motivo di impugnazione: errori di diritto e motivazione contraddittoria.

II)

con riferimento agli errori di diritto e alle norme che disciplinano l’oggetto e l’onere della prova:

3)

terzo motivo di impugnazione: errori di diritto relativi all’oggetto e all’onere della prova per il ricorso.

4)

quarto motivo di impugnazione: errori di diritto relativi alla ripartizione dell’onere della prova per il controricorso della Commissione.