SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

15 maggio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali ” – Misure volte a compensare i prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica – Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsare la concorrenza” – Nozione di “vantaggio selettivo” – Servizio di interesse economico generale – Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi di servizio pubblico»

Nella causa C‑706/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), con decisione del 7 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 18 dicembre 2017, nel procedimento

AB «Achema»,

AB «Orlen Lietuva»,

AB «Lifosa»

contro

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK),

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija,

UAB «Baltpool»

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per l’AB «Achema», l’AB «Orlen Lietuva» e l’AB «Lifosa», da G. Balčiūnas e V. Radvila, advokatai, E. Righini, G. Catti De Gasperi avvocati e C. Cluzel avocate;

per l’UAB «Baltpool», da A. Smaliukas e E. Junčienė;

per il governo lituano, da R. Krasuckaitė, D. Stepanienė, R. Dzikovič e D. Kriaučiūnas, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da P. Němečková, D. Recchia e A. Steiblytė, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in via principale, sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone l’AB «Achema», l’AB «Orlen Lietuva» e l’AB «Lifosa» alla Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (commissione nazionale per il controllo dei prezzi e dell’energia; in prosieguo: la «CNCPE») in merito alla decisione n. O3-442 della CNCPE, dell’11 ottobre 2013, relativa alla fissazione, per il 2014, dell’importo dei fondi destinati ai servizi di interesse pubblico e alle loro tariffe (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 46 e 50 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55) sono del seguente tenore:

«(46)

Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria.

(…)

(50)

Gli obblighi del servizio pubblico, incluso per quanto riguarda il servizio universale, e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori, in particolare i consumatori vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi equi. Gli obblighi del servizio pubblico dovrebbero essere definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali; il diritto comunitario dovrebbe tuttavia essere rispettato dagli Stati membri (…)».

4

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 così dispone:

«Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato [FUE], in particolare dell’articolo [106], gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese della Comunità che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema».

Diritto lituano

La normativa sui servizi d’interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica

5

L’articolo 2, paragrafo 51, della Lietuvos Respublikos Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII‑1881 (legge n. VIII‑1881 relativa all’energia elettrica), del 20 luglio 2000 (Žin., 2000, n. 66‑1984, nella sua versione risultante dalla legge XI‑1919, del 17 gennaio 2012; in prosieguo: la «legge sull’energia elettrica»), definisce «l’interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica» come un’azione o un’omissione in tale settore, direttamente o indirettamente connesse alla sicurezza dello Stato nel settore dell’energia e/o della pubblica sicurezza, alla sicurezza del funzionamento della rete elettrica, alla riduzione dell’impatto negativo di tale settore sull’ambiente, alla diversificazione delle fonti energetiche e agli altri obiettivi di sviluppo sostenibile dello stesso settore previsti dalla suddetta legge.

6

L’articolo 2, paragrafo 52, della legge sull’energia elettrica stabilisce, da un lato, che i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica (in prosieguo: i «SIP») sono servizi forniti dalle imprese e, dall’altro, che il governo lituano o l’autorità da esso abilitata predispone l’elenco di tali servizi e definisce i prestatori e le modalità di prestazione di detti servizi, conformemente alle esigenze generali di cui all’articolo 74 della stessa legge e agli interessi pubblici nel settore di cui trattasi.

7

L’articolo 74 di tale legge definisce, al suo paragrafo 1, le attività o le omissioni che possano essere collegate ai SIP e affida, al suo paragrafo 2, la redazione dell’elenco dei SIP e la definizione delle modalità di prestazione di tali servizi al governo lituano.

8

L’articolo 74, paragrafo 4, della medesima legge prevede che il governo lituano o l’autorità da esso abilitata possa obbligare gli operatori del mercato a fornire i SIP, a condizione di non operare discriminazioni tra di essi per quanto riguarda i loro diritti o obblighi.

9

In base all’articolo 74 della legge sull’energia elettrica è stato adottato il Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 916 «Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo» (decreto governativo n. 916, recante approvazione della descrizione del regime di prestazione di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica), del 18 luglio 2012 (Žin., 2012, n. 88-4609; nella sua versione risultante dal decreto n. 1216 del 18 dicembre 2013; in prosieguo: il «decreto n. 916»).

10

I punti da 7 a 7.6 della descrizione allegata a tale decreto prevedono quanto segue:

«7. Si annoverano tra i servizi di interesse pubblico:

7.1 la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e il relativo bilanciamento;

7.2 la produzione di energia elettrica da cogenerazione in centrali a ciclo combinato di energia elettrica e termica, qualora tali centrali forniscano l’energia termica a reti di teleriscaldamento ed il risparmio di energia primaria sia tale che la produzione con sistema di cogenerazione di energia termica ed elettrica possa essere considerata efficiente;

7.3 la produzione di centrali elettriche specifiche, destinata a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

7.4 il mantenimento delle riserve di capacità di centrali elettriche specifiche, la cui attività è necessaria per garantire la sicurezza energetica nazionale;

7.5 lo sviluppo di capacità di produzione di energia elettrica di importanza strategica per garantire la sicurezza e l’affidabilità della rete energetica o l’indipendenza energetica dello Stato;

7.6 l’attuazione di progetti strategici del settore dell’energia elettrica volti ad aumentare la sicurezza energetica creando interconnessioni con le reti elettriche di altri Stati e (o) allacciando la rete elettrica lituana a quelle di altri Stati membri».

11

Ai sensi dei punti da 8 a 8.3 della descrizione allegata al suddetto decreto:

«8. I servizi di interesse generale sono forniti dalle seguenti persone:

8.1 i produttori di energia elettrica (…) che producono energia elettrica da fonti di energia rinnovabili;

8.2 i produttori incaricati dallo Stato di fornire i servizi di interesse pubblico di cui ai punti da 7.2 a 7.4 della [descrizione allegata];

8.3 le persone designate nella strategia nazionale d’indipendenza energetica, il suo piano o i suoi programmi di attuazione e (o) delle decisioni governative, affinché forniscano i servizi di interesse pubblico di cui ai punti 7.5 e 7.6 della [descrizione allegata].

12

I punti 11 e 111 della descrizione allegata al decreto n. 916 prevedono quanto segue:

«11. Entro il 1o settembre dell’anno in corso, il governo approva, su proposta del Ministero dell’energia e per i futuri anni civili, i nominativi delle persone che forniscono i servizi di interesse pubblico di cui ai punti da 7.2 a 7.6 della [descrizione allegata], i progetti di cui ai punti 7.5 e 7.6 della [descrizione allegata] nonché il volume di produzione di energia elettrica sovvenzionato per i fornitori di servizi di interesse pubblico.

111. I servizi di interesse pubblico di cui al punto 7.2 della [descrizione allegata] sono forniti secondo le modalità descritte qui di seguito.

111.1. Il fornitore pubblico, tenendo conto delle esigenze di energia elettrica dei consumatori cui si applicano le tariffe di energia elettrica regolamentate dallo Stato, previste per l’anno civile seguente, e del volume di produzione di energia elettrica sovvenzionata fissato dallo Stato per l’anno civile seguente e per il produttore interessato, propone entro il 15 novembre dell’anno in corso, ai produttori di energia elettrica che forniscono il servizio d’interesse pubblico di cui al punto 7.2 della [descrizione allegata], i quantitativi mensili dell’anno civile seguente di energia elettrica sovvenzionata acquistata per ogni mese della stagione di riscaldamento, che tali produttori di energia elettrica negoziano con il fornitore pubblico al più tardi entro 30 giorni dal loro ricevimento, alla luce delle esigenze di riscaldamento per l’anno seguente e della necessità di salvaguardare l’efficienza della produzione di energia elettrica da cogenerazione. I contratti di vendita di energia elettrica sovvenzionata tra i produttori di energia elettrica e il fornitore pubblico, in cui sono fissati i quantitativi di energia elettrica sovvenzionata che si prevede di acquistare per ogni mese della stagione di riscaldamento devono essere conclusi entro il 31 dicembre dell’anno in corso;

(…)».

La normativa sul finanziamento dei SIP

13

Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, della legge sull’energia elettrica, il governo lituano designa la persona incaricata della gestione e della ripartizione dei fondi destinati ai SIP (in prosieguo: il «gestore dei fondi»).

14

Il Vyriausybės nutarimas Nr. 1157 «Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo» (decreto governativo n. 1157 recante approvazione della descrizione delle modalità di gestione dei fondi destinati ai servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica), del 19 settembre 2012 (Žin., 2012, n. 113-5704, nella sua versione risultante dal decreto n. 1537 del 19 dicembre 2012; in prosieguo: il «decreto n. 1157») fissa le norme per il prelievo dei fondi destinati ai SIP, per la loro gestione e la loro ripartizione tra i prestatori di SIP.

15

Il punto 4.6 del decreto n. 1157 prevede che il gestore dei fondi debba essere un organismo controllato direttamente o indirettamente dallo Stato.

16

Con il Vyriausybės nutarimas Nr. 1338 «Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administratoriaus paskyrimo» (decreto governativo n. 1338 relativo alla designazione del gestore dei fondi destinati ai servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica), del 7 novembre 2012 (Žin., 2012, n. 130-6560), l’UAB «Baltpool» è stata designata come gestore dei fondi a tempo indeterminato.

17

Di norma, i fondi destinati ai SIP sono riscossi presso i consumatori finali di energia elettrica dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto, i quali li trasferiscono al gestore dei fondi, che li versa a sua volta ai prestatori dei SIP, previa deduzione di un importo destinato a coprire le proprie spese di funzionamento.

18

Sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 7, della legge sull’energia elettrica, la CNCPE è un ente pubblico, stabilisce tanto il metodo di calcolo delle tariffe dei SIP quanto le tariffe stesse, le quali sono fissate ogni anno tenendo conto delle necessità di fondi destinati ai SIP e del consumo prevedibile di energia elettrica per tale anno.

19

Con decisione n. O3-279 del 28 settembre 2012, la CNCPE ha approvato le modalità tariffarie dei SIP, sulla cui base le tariffe dei SIP per il 2014 sono state approvate.

20

Con la decisione controversa, la CNCPE ha fissato, per il 2014, gli importi precisi dei fondi assegnati a ciascun gruppo di prestatori di SIP nonché le tariffe dei contributi ai SIP che i consumatori finali dovevano pagare.

La normativa sulla produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili

21

L’articolo 20, intitolato «Promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili per la produzione di energia elettrica», della Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI–1375 (legge lituana n. XI–1375 sulle fonti di energia rinnovabili), del 12 maggio 2011 (Žin., 2011, n. 62-2936, nella sua versione derivante dalla legge n.oXII‑169, del 17 gennaio 2013), ai suoi paragrafi da 1 a 3 e 6, così dispone:

«1.   La produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili e il relativo bilanciamento costituiscono un servizio di interesse pubblico. Lo Stato definisce i principi generali, la procedura e le condizioni di pagamento applicabili alle tariffe fisse stabilite in applicazione della presente legge e della procedura fissata dal governo nonché alla vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili approvando la descrizione delle modalità di prestazione dei servizi di interesse pubblico e la descrizione delle modalità di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.   La produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili è promossa, in conformità alla procedura in materia di servizi di interesse pubblico stabilita dal governo, versando la differenza tra la tariffa fissa stabilita per un produttore e la tariffa dell’energia elettrica venduta dal medesimo produttore secondo le modalità previste dal governo, la quale non può essere inferiore al prezzo medio del mercato dell’energia elettrica per il mese precedente, calcolato secondo la procedura stabilita dalla [CNCPE].

3.   Tariffe fisse sono stabilite e quote di promozione per le centrali con una potenza installata superiore a 10 kW sono assegnate mediante asta per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13, paragrafo 3, della presente legge. La quote di promozione e le regioni delle aste, nonché le modalità di ripartizione delle quote di promozione per le centrali con una potenza installata inferiore o pari a 10 kW sono stabilite e approvate dal governo. Aste separate sono organizzate per l’allaccio alle reti elettriche a livello regionale per ogni gruppo di produttori entro i termini stabiliti dalla [CNCPE], e comunque non oltre 180 giorni dalla data della richiesta di un produttore di organizzare aste per un determinato gruppo di produttori e per una determinata regione. Tutti i produttori che hanno firmato la lettera di intenti di cui all’articolo 14, paragrafo 11 e fornito la garanzia di esecuzione degli impegni del produttore di cui all’articolo 14, paragrafo 13, della presente legge hanno il diritto di partecipare all’asta. La tariffa fissa massima è stabilita dalla [CNCPE] su base trimestrale. Le aste sono vinte dal partecipante che ha indicato la tariffa fissa desiderata più bassa, precisando che la potenza massima installata di un parco di produzione in una regione d’asta non può rappresentare più del 40% della potenza massima di generazione di energia termica in siffatta regione che può essere allacciata. (…)

(…)

6.   La [CNCPE] valuta, al massimo trimestralmente, lo sviluppo delle capacità di produzione di energia elettrica derivante da diverse fonti di energia rinnovabili, tenendo conto del volume di energia elettrica effettivamente prodotta durante l’anno civile trascorso, della capacità cumulativa installata delle centrali in attività e della capacità cumulativa installata delle centrali previste. Gli importi massimi per le tariffe fisse sono rivisti in base all’esame dello sviluppo delle capacità di produzione di energia elettrica derivante da diverse fonti di energia rinnovabili e della sua conformità agli obiettivi e ai compiti definiti nel piano d’azione nazionale a favore delle energie rinnovabili. Gli importi massimi delle tariffe fisse rivisti si applicano esclusivamente ai produttori le cui centrali hanno ricevuto l’autorizzazione a produrre energia elettrica dopo la data di entrata in vigore delle suddette tariffe».

22

Ai sensi di tale regolamento, da un lato, i produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili che hanno vinto l’asta di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della legge sulle fonti di energia rinnovabili, concludono contratti con imprese acquirenti energia elettrica, ossia gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto. Dall’altro, per tali imprese le perdite subite a causa della commercializzazione dell’energia elettrica acquistata in questo contesto sono compensate dal gestore dei fondi, tramite fondi destinati ai SIP.

23

In virtù di tale normativa, i costi sostenuti dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto per il bilanciamento della produzione di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili sono compensati tramite detti fondi.

La normativa sulla produzione di energia elettrica negli impianti di cogenerazione

24

In forza del decreto n. 916, l’energia elettrica prodotta in impianti di cogenerazione, vale a dire in centrali a ciclo combinato di energia elettrica e termica, costituisce un SIP, a condizione che tali centrali forniscono l’energia termica a reti di teleriscaldamento e che la cogenerazione sia considerata efficiente.

25

Secondo l’Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-219 (decreto n. 1-219 del Ministro lituano dell’Energia, recante approvazione delle norme per l’acquisto di energia elettrica presso produttori cogeneranti energia termica ed elettrica), del 24 novembre 2009 (Žin., 2009, n. 140-6160), i produttori che desiderano fornire tali SIP presentano le loro richieste al Ministro dell’Energia.

26

Il governo lituano, su proposta del Ministro dell’Energia, approva l’elenco delle imprese incaricate di fornire tali SIP per l’anno civile seguente e fissa il volume massimo di energia elettrica prodotta in tale ambito.

27

In seguito, il fornitore pubblico di energia elettrica propone, per l’anno civile seguente, ai produttori di energia elettrica che forniscono siffatti SIP e negozia con loro i quantitativi mensili di energia elettrica acquistata, i contratti per l’acquisto di energia elettrica prodotta in impianti di cogenerazione quali SIP da firmare entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Ai sensi di tali contratti, i prestatori di SIP ricevono una compensazione a titolo dell’energia elettrica da essi prodotta e consegnata sulle reti elettriche senza superare il volume previsto, la quale viene loro versata direttamente dal gestore dei fondi.

La normativa sulla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica

28

Una succursale dell’AB «Lietuvos energijos gamyba», «Lietuvos Elektrinė», è stata designata come prestatore dei SIP relativi alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il 2014.

29

Con decisione n. O3-703, del 22 novembre 2013, relativa alla produzione di energia elettrica della Repubblica di Lituania e alla fissazione del prezzo di acquisto dell’energia elettrica prodotta dal Lietuvos Elektrinė, la CNCPE ha fissato tale prezzo di acquisto per il 2014, ripartendolo tra una parte rappresentante i costi variabili e una parte rappresentante i costi fissi.

La normativa sul progetto NordBalt

30

L’articolo 3 della Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymas Nr. XI – 2052 (legge n. XI‑2052 relativa all’integrazione della rete elettrica della Repubblica di Lituania nelle reti elettriche europee), del 12 giugno 2012 (Žin., 2012, n. 68-3465), prevede che, al fine di assicurare la piena integrazione della rete elettrica lituana nelle reti elettriche europee, lo sfruttamento della connessione della rete di trasporto di energia elettrica della Repubblica di Lituania con la rete di trasporto di energia elettrica del Regno di Svezia (in prosieguo: il «progetto NordBalt») abbia inizio nel 2015.

31

Secondo l’articolo 6, paragrafo 3, di tale legge:

«L’attuazione dell’integrazione della rete elettrica della Repubblica di Lituania nei sistemi elettrici europei è finanziata tramite fondi destinati ai [SIP] in conformità alla procedura stabilita dalla legge sull’energia elettrica; possono anche essere utilizzate sovvenzioni dell’Unione europea, secondo le modalità stabilite dalla legge, per finanziare parzialmente la realizzazione di tale integrazione, compreso l’aiuto assegnato ai progetti in ambito energetico con il quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2014-2020, e (o) di altre risorse ottenute lecitamente».

32

La prestazione dei SIP connessi al progetto NordBalt è stata affidata all’AB «Litgrid», operatore della rete di trasporto.

La normativa sulle compensazioni destinate ai gestori di centrali elettriche ad energia solare

33

Sulla base dell’articolo 3, paragrafo 3, della Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymas Nr. XII‑170 (legge lituana di esecuzione n. XII‑170 che modifica e integra gli articoli 2, 11, 13, 14, 16, 20 e 21 della legge sulle fonti di energia rinnovabili), del 17 gennaio 2013 (Žin., 2013, n. 12-561), le spese di sviluppo di progetti di centrali elettriche ad energia solare, per i quali le autorizzazioni a sviluppare capacità di produzione di energia elettrica derivante da fonti di energia rinnovabili costruendo siffatte centrali non sono state messe in atto prima della data prevista dalla legislazione iniziale o non sono state prorogate, sono riconosciute come costi attinenti ai SIP.

34

In forza della normativa in parola, le persone che hanno sviluppato progetti di centrali elettriche ad energia solare, rimessi in discussione dalla modifica legislativa operata nel 2013, hanno la possibilità di chiedere a una commissione di compensazione istituita dal governo lituano di fissare l’importo della compensazione loro dovuta per le spese sostenute prima del 1o febbraio 2013. Tale compensazione è trasmessa direttamente alle suddette persone dal gestore dei fondi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

35

Le ricorrenti nel procedimento principale sono società registrate in Lituania la cui attività consiste, in particolare, nella gestione di impianti di cogenerazione, in cui l’energia elettrica prodotta viene consumata per soddisfare le proprie esigenze economiche o viene fornita a persone giuridiche che operano nella loro zona operativa. Esse acquistano l’energia elettrica mancante da fornitori indipendenti.

36

Secondo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, le ricorrenti nel procedimento principale sono tenute a sostenere i costi dei SIP. Le somme dovute sono calcolate sulla base della quantità di energia elettrica che esse stesse producono o acquistano da fornitori indipendenti e che consumano per soddisfare le proprie esigenze economiche.

37

Con la decisione controversa, la CNCPE ha fissato, per l’anno 2014, i fondi assegnati ai vari SIP nonché l’importo dei contributi ai medesimi che devono essere versati dai consumatori finali di energia elettrica e da taluni produttori di energia elettrica, tra cui le ricorrenti nel procedimento principale.

38

L’11 novembre 2013, le ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con un ricorso diretto all’annullamento dei punti da 1.2 a 1.4, 1.7, 2 e 3 della decisione controversa.

39

Esse hanno contestato tale decisione eccependone l’illegittimità parziale in quanto entrerebbe nell’ambito di un regime di aiuti di Stato, istituito dalla normativa relativa ai SIP, attuato senza notifica preliminare alla Commissione europea, in violazione dell’obbligo imposto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Inoltre, esse ritengono che l’importo dei contributi sia eccessivamente elevato e illegittimo.

40

Con sentenza del 9 febbraio 2016, il Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha respinto i ricorsi delle ricorrenti nel procedimento principale.

41

Il 23 febbraio 2016, esse hanno adito il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema della Lituania) con una domanda di annullamento della sentenza del 9 febbraio 2016 e l’hanno invitato a pronunciarsi sui loro ricorsi di primo grado. Inoltre, esse hanno presentato domande affinché la Corte sia investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

42

La convenuta nel procedimento principale, la CNCPE, nonché i terzi interessati, il Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (Ministero lituano dell’Energia) e la Baltpool hanno chiesto il rigetto della domanda delle ricorrenti nel procedimento principale.

43

In tale contesto, i quesiti del giudice del rinvio riguardano la questione se taluni elementi dei SIP e del loro finanziamento debbano essere considerati un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, tali quesiti riguardano la nozione di «risorse statali», contenuta in tale disposizione e le condizioni derivanti dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

44

È in tale contesto che il Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se il regime normativo in materia di [SIP] e relativo finanziamento (compensazione) (in prosieguo: il “regime SIP”) – stabilito dalla Legge lituana sull’energia elettrica, dalla Legge lituana sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, dalla Legge lituana sull’integrazione della rete elettrica nel sistema di reti elettriche europee, dalla Legge lituana di attuazione della Legge di modifica e integrazione degli articoli 2, 11, 13, 14, 16, 20 e 21 della Legge sull’energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili, e dai provvedimenti giuridici di attuazione delle suddette normative, compresa la descrizione del regime di prestazione di [SIP], approvata con decreto n. 916 (…), la descrizione delle modalità di amministrazione dei fondi per i [SIP] approvata con decreto n. 1157 (…) – in vigore nel 2014, o parte di tale regime normativo, debba essere considerato un aiuto di Stato (un regime di aiuto di Stato) ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE], e, in particolare:

1)

se, in circostanze come quelle del caso di specie, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi SIP debbano, o non debbano, essere considerati come risorse statali;

2)

se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che la fattispecie in cui si impone ai gestori di rete (imprese) l’obbligo di acquistare energia elettrica da produttori di energia elettrica ad un prezzo fisso (tariffa) e/o di bilanciare l’energia elettrica, e in cui le perdite subite dai gestori di rete in ragione di tale obbligo sono compensate con fondi attribuibili alle risorse statali, non debba essere considerata come configurante un aiuto concesso ai produttori di energia elettrica mediante risorse statali;

3)

se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debbano, o non debbano essere considerate come selettive e/o idonee a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri le seguenti misure di sostegno: il sostegno concesso a un’impresa che realizzi un progetto di importanza strategica, quale il progetto “NordBalt”; il sostegno concesso alle imprese alle quali viene affidato il compito di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento dell’energia elettrica per un dato periodo; il sostegno per la compensazione delle perdite che riflettono le condizioni di mercato effettivamente sostenute da soggetti, come i produttori di impianti solari fotovoltaici in questione, a causa del rifiuto dello Stato di adempiere gli impegni assunti (a causa di modifiche della regolamentazione nazionale); il sostegno concesso alle imprese (gestori di rete) con l’obiettivo di compensare le perdite effettivamente subite nell’adempimento dell’obbligo di acquistare energia elettrica ad un prezzo fisso da produttori di energia elettrica che forniscono SIP e di bilanciamento dell’energia elettrica;

4)

se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, il regime SIP in questione (o parte di esso) debba, o non debba, essere considerato conforme ai criteri stabiliti ai punti da 88 a 93 della sentenza (…) del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg [C‑280/00, EU:C:2003:415];

5)

se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del caso di specie, debba, o non debba, ritenersi che il regime SIP (o parte di esso) falsi o minacci di falsare la concorrenza».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

45

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che i fondi destinati al finanziamento di un regime di servizi di interesse pubblico, quali i SIP, costituiscano risorse statali, ai sensi di tale disposizione.

46

Va anzitutto ricordato che la qualificazione come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE presuppone la presenza di quattro condizioni, ovvero che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, che tale intervento possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri, che esso conceda un vantaggio selettivo al suo beneficiario e che falsi o minacci di falsare la concorrenza (sentenze del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C‑72/91 e C‑73/91, EU:C:1993:97, punto 18; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 15 e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 17).

47

Va altresì ricordato che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come «aiuti» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, da un lato, essi devono essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essi devono essere imputabili allo Stato (sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 16, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

48

In primo luogo, al fine di valutare l’imputabilità di una misura allo Stato, occorre esaminare se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione di tale misura (sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 17, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 21).

49

Nel procedimento principale, come risulta dai punti da 5 a 34 della presente sentenza, tanto i vari SIP quanto le loro modalità di finanziamento sono stati adottati dallo Stato attraverso varie leggi e decreti governativi. Pertanto, essi devono essere considerati come imputabili allo Stato, il che, peraltro, non viene contestato da nessuna delle parti interessate.

50

In secondo luogo, al fine di determinare se il vantaggio sia stato concesso direttamente o indirettamente mediante risorse statali, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, il divieto sancito all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende sia gli aiuti direttamente concessi dallo Stato o mediante risorse statali sia quelli concessi da organismi pubblici o privati istituiti o designati da quest’ultimo al fine della loro gestione (sentenze del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 21; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 20, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 23).

51

Infatti, il diritto dell’Unione non può ammettere che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le norme in materia di aiuti di Stato (sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 23 e del 9 novembre 2017, Commissione/TV2/Danmark, C‑656/15 P, EU:C:2017:836, punto 45).

52

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che una misura consistente, in particolare, in un obbligo di acquisto di energia può rientrare nella nozione di «aiuto», sebbene non comporti un trasferimento di risorse statali (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 19, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 24).

53

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE comprende infatti tutti gli strumenti pecuniari che le autorità pubbliche possono realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Anche se le somme corrispondenti alla misura di aiuto in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come «risorse statali» (sentenze del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 21, e del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punto 25 nonché giurisprudenza ivi citata).

54

La Corte ha più precisamente dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali (sentenze del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35, nonché del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25).

55

L’elemento deciso, a tal riguardo, è costituito dal fatto che tali enti sono incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale, e non sono semplicemente vincolati a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74; del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punti 3035, nonché del 13 settembre 2017, ENEA, C‑329/15, EU:C:2017:671, punti 2630).

56

Nel caso di specie, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il regime dei SIP è caratterizzato dai seguenti elementi.

57

Anzitutto, i consumatori finali, in forza di tale regime, hanno l’obbligo di pagare agli operatori di reti di distribuzione e di trasporto un contributo, che è incluso nella tariffa dell’energia elettrica e aumenta il prezzo di quest’ultima e di cui la CNCPE stabilisce, sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 7, della legge sull’energia elettrica, l’importo specifico rispetto al chilowattora consumato. I produttori di energia elettrica che consumano per le proprie esigenze, l’energia elettrica da essi prodotta sono altresì soggetti a tale regime e viene loro imposta una tariffa, fissata dalla CNCPE, rispetto al chilowattora consumato, diversa da quella applicabile ai consumatori finali.

58

Come risulta dalla decisione di rinvio, per la fissazione di tali tariffe, la CNCPE tiene conto, per ciascun anno interessato, della necessità di fondi destinati ai SIP per tale periodo e della quantità di energia elettrica che si prevede di consumare per lo stesso periodo.

59

Le somme riscosse, a tale titolo, dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto sono poi versate al gestore dei fondi, che, come è stato precisato in udienza dalle parti del procedimento principale e dal governo lituano, deve essere, in forza del punto 4.6 del decreto n. 1157, controllato direttamente o indirettamente dallo Stato. In base a tali somme, il gestore dei fondi è tenuto a calcolare i fondi destinati ai SIP e a ripartirli fra i vari prestatori di SIP, previa deduzione di un importo massimo di 500000 litas lituani (LTL) (circa EUR 145000) all’anno, a copertura delle sue spese di funzionamento.

60

Di conseguenza, il gestore dei fondi versa tali fondi ai vari prestatori di SIP, i cui nominativi sono stati, conformemente al punto 11 della descrizione allegata al decreto n. 916, approvati dal governo lituano, fatta eccezione per i produttori di energia elettrica che producono energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, i quali sono selezionati dalla CNCPE in esito a una procedura di messa all’asta di quote di promozione.

61

A tale titolo, gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficiano dei fondi destinati ai SIP affinché siano compensati i costi supplementari sostenuti a causa dell’obbligo loro imposto di acquistare energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili e di bilanciarla.

62

Infine, il giudice del rinvio rileva che i fondi versati ai prestatori dei SIP sono intesi a compensare gli obblighi imposti dallo Stato nell’ambito dei SIP.

63

Pertanto, il regime dei SIP poggia, da un lato, su una serie di obblighi che esso pone a carico tanto degli operatori economici quanto dei consumatori finali e dall’altro, sull’intervento, quale unico organo di gestione dei fondi destinati ai SIP, di un organismo controllato direttamente o indirettamente dallo Stato.

64

Pertanto, i fondi destinati ai SIP sono raccolti dagli operatori di reti di distribuzione e di trasporto presso tutti i consumatori finali di energia elettrica senza che sia giuridicamente possibile derogarvi. Un tale obbligo di pagamento, imposto dal regime dei SIP, avrebbe dunque il carattere di un contributo obbligatorio. Inoltre, gli operatori di rete sono tenuti, in forza di tale regime, ad acquistare i SIP da diversi fornitori, senza avere, a loro volta, la possibilità di sottrarsi a tale obbligo.

65

Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 54 della presente sentenza, tali fondi possono essere considerati risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali.

66

Inoltre, i fondi destinati ai SIP sono ripartiti tra i loro prestatori, conformemente al regime dei SIP, da un organismo sotto controllo pubblico, il quale, stando alle informazioni che emergono dal fascicolo sottoposto alla Corte, non dispone di alcun potere discrezionale in merito alla determinazione e alla destinazione di tali fondi. Infatti, sia il decreto n. 1157 che le decisioni della CNCPE, che è un ente pubblico, determinano con precisione le modalità di calcolo dei fondi destinati ai SIP che devono essere versati ai prestatori di SIP. Tale circostanza rivela che detti fondi devono, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, seguire la via strettamente prevista da tale regime.

67

Di conseguenza, in tali condizioni, si deve considerare che i fondi destinati ai SIP restino sotto controllo pubblico.

68

Orbene, come già statuito dalla Corte, si deve considerare che un meccanismo di compensazione dei costi supplementari, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica situati nel territorio nazionale, e le cui somme in tal modo raccolte sono ripartite e distribuite alle imprese beneficiarie, conformemente alla normativa dello Stato membro, da un ente pubblico, costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, a norma dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 37, nonché ordinanza del 22 ottobre 2014, Elcogás, C‑275/13, non pubblicata, EU:C:2014:2314, punto 30).

69

Inoltre, una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, si distingue da quelle riguardo alle quali la Corte ha statuito che l’obbligo, imposto a imprese private di fornitura di energia elettrica, di acquistare a prezzi minimi prefissati l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili non può essere considerato un intervento effettuato mediante risorse statali in quanto non determina alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali alle imprese produttrici di tale tipo di energia elettrica (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 59, nonché del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 34).

70

Infatti, in tali situazioni, la Corte ha rilevato che le imprese private non erano incaricate dallo Stato membro interessato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 74; nonché del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 35).

71

Nel caso di specie, risulta, da un lato, che il gestore dei fondi è incaricato di gestire un contributo obbligatorio imposto a tutti i consumatori finali di energia elettrica, che costituisce una risorsa statale e, dall’altro, che l’obbligo di acquisto di SIP imposto agli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto è compensata dal versamento a loro favore di fondi destinati ai SIP.

72

Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i SIP, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in parola.

Sulla seconda questione

73

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i SIP al fine di compensare le perdite subite a causa dell’obbligo di acquistare energia elettrica da determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, siffatta compensazione costituisce un vantaggio ai sensi di tale disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

74

A tal proposito, si deve ricordare che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 79, nonché del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 65).

75

Va altresì ricordato che la giurisprudenza ha ammesso che un vantaggio direttamente conferito a talune persone fisiche o giuridiche può costituire un vantaggio indiretto e, pertanto, un aiuto di Stato per altre persone fisiche o giuridiche, che sono imprese (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C‑382/99, EU:C:2002:363, punti 38 e da 60 a 66).

76

Nel caso di specie, risulta dall’articolo 20 della legge sulle fonti di energia rinnovabili che gli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto, quali imprese acquirenti energia elettrica, sono tenuti ad acquistare l’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili ad una tariffa fissa che può essere superiore al costo dell’energia elettrica venduta dai produttori di tale energia elettrica. Tuttavia, le perdite subite dai suddetti operatori sono compensate attraverso fondi destinati ai SIP, versati dal gestore dei fondi.

77

Sebbene le somme destinate a compensare dette perdite siano versate agli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto, risulta che, in una situazione come quella del procedimento principale, sono i produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili ad essere indirettamente i beneficiari effettivi dell’aiuto che implica siffatto meccanismo di compensazione.

78

Infatti, da un lato, la compensazione delle perdite subite dai suddetti operatori attraverso fondi destinati ai SIP è intrinsecamente connessa al vantaggio previsto a favore dei produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, come previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della legge sulle fonti di energia rinnovabili, quando sottolinea che la produzione di questo tipo di energia elettrica è promossa, conformemente alla procedura in materia di SIP «versando la differenza tra la tariffa fissa stabilita per un produttore e la tariffa dell’energia elettrica venduta da tale produttore». Orbene, siffatta differenza corrisponde ai costi supplementari o alle perdite subite da tali operatori, compensati dai fondi destinati ai SIP.

79

D’altro canto, nessuna disposizione della legge sulle fonti di energia rinnovabili obbliga i produttori di energia elettrica avente tale origine a partecipare alle aste che consentiranno loro, se del caso, di beneficiare della tariffa menzionata al punto precedente. In un contesto del genere, la loro partecipazione a tale meccanismo di vendita e il versamento di una compensazione agli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto hanno l’effetto di consentire a tali produttori di vendere volumi di energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo di mercato e, in ogni caso, di vendere volumi più cospicui.

80

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i SIP al fine di compensare le perdite subite a causa dell’obbligo di acquistare l’energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

Sulla terza questione

81

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di SIP, conferiscano a questi ultimi un vantaggio selettivo, ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

82

Il giudice del rinvio fa riferimento a quattro categorie di beneficiari dei fondi destinati ai SIP. Si tratta dell’impresa che realizza il progetto di importanza strategica NordBalt, delle imprese cui è stata affidata la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per un periodo specifico, dei gestori di centrali ad energia solare interessati dal rifiuto dello Stato di adempiere ai propri impegni, che sono risarciti per le perdite effettivamente subite e corrispondenti alle condizioni di mercato, e degli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto, a causa della compensazione delle perdite effettivamente subite in occasione dell’adempimento dell’obbligo di acquistare l’energia elettrica presso produttori di energia elettrica fornitori dei SIP a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa.

83

In primo luogo, si deve ricordare che sono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 79, nonché del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 65).

84

A tal riguardo, la Corte ha statuito che la valutazione di tale condizione relativa alla selettività del vantaggio richiede di stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione materiale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come «discriminatorio» (sentenze del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punti da 53 a 55, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54).

85

Tutti gli operatori economici menzionati al punto 82 della presente sentenza beneficiano di fondi destinati ai SIP, che, sebbene tendano a compensare costi supplementari o perdite subite da tali operatori, possono essere qualificati come un «vantaggio selettivo concesso mediante risorse statali».

86

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, infatti, non distingue tra le cause o gli obiettivi degli interventi statali, bensì li definisce in funzione dei loro effetti e, quindi, indipendentemente dalle tecniche impiegate (sentenze del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punti 87, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 48).

87

Orbene, risulta dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle precisazioni fornite dagli interessati nelle loro osservazioni presentate dinanzi alla Corte, che a ogni categoria di operatori menzionata al punto 82 della presente sentenza viene concesso un vantaggio su base selettiva. Infatti e come risulta dal decreto n. 916, il dispositivo dei SIP è vantaggioso solo per determinati produttori di energia elettrica tra cui, in particolare, quelli che producono energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o mediante cogenerazione nonché quelli che contribuiscono alla sicurezza dell’approvvigionamento, alla sicurezza o all’indipendenza energetica nazionale, alla sicurezza e all’affidabilità della rete energetica nazionale o all’attuazione di progetti strategici di approvvigionamento. Inoltre, ciascuno di tali operatori, ad eccezione dei gestori di centrali ad energia solare interessati dal rifiuto dello Stato di adempiere ai propri impegni, è nominativamente designato come potenziale beneficiario dei fondi destinati ai SIP dal governo lituano in base ai punti 11 e 111 della descrizione allegata al decreto n. 916.

88

Fatte salve le verifiche che devono essere operate dal giudice del rinvio, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve considerare che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di SIP, conferiscano a questi ultimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione.

89

In secondo luogo, ai fini della qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», non è necessario dimostrare l’esistenza di un’incidenza reale dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto di cui trattasi sia idoneo a incidere su tali scambi (sentenze del 26 ottobre 2016, Orange/Commissione, C‑211/15 P, EU:C:2016:798, punto 64, e del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 29).

90

Tuttavia, il pregiudizio arrecato agli scambi tra gli Stati membri non può essere puramente ipotetico o presunto. Pertanto, è necessario determinare il motivo per cui la misura in questione può incidere, per i suoi effetti prevedibili, sugli scambi tra gli Stati membri (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

91

A tale proposito, emerge dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio e dalle osservazioni presentate dalla Baltpool, nel corso dell’udienza, che, nel 2014, esistevano già scambi tra la Repubblica di Lituania e altri Stati membri sul mercato dell’energia elettrica, a causa di connessioni con le reti elettriche della Repubblica d’Estonia e della Repubblica di Lettonia, utilizzati per l’importazione di energia elettrica. Tali indicazioni, non contestate dal governo lituano, relativizzano l’argomento di quest’ultimo, inerente al fatto che il mercato dell’energia elettrica in tale paese era relativamente isolato.

92

Inoltre, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, detti scambi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto in questione (sentenze del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C‑222/04, EU:C:2006:8, punto 141, nonché del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 31).

93

A tal proposito, non è necessario che le imprese beneficiarie partecipino direttamente agli scambi intracomunitari. Infatti, quando uno Stato membro concede un aiuto a delle imprese, l’attività sul piano interno può risultarne mantenuta o incrementata, con conseguente diminuzione delle opportunità per le imprese stabilite in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro (sentenze del 14 gennaio 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punto 67, e del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 32).

94

Peraltro, la circostanza che un settore economico, come quello dell’energia, sia stato oggetto di una liberalizzazione a livello dell’Unione è atta a configurare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sugli scambi fra gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2015, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punto 51, nonché del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 34).

95

A tale riguardo, occorre rilevare che la direttiva 2009/72 ha pienamente liberalizzato il mercato dell’energia elettrica all’interno dell’Unione e alla data dei fatti del procedimento principale, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della suddetta direttiva dovevano essere state adottate dagli Stati membri.

96

Orbene, poiché l’energia elettrica è oggetto di scambi commerciali transfrontalieri, la concessione dei fondi destinati ai SIP ai prestatori di SIP menzionati al punto 82 della presente sentenza può produrre effetti sul commercio tra detti Stati (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 35).

97

Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, al fine di valutare l’effetto sul commercio tra Stati membri, tenere conto, per ciascuna delle categorie di prestatori di SIP menzionata al punto 82 della presente sentenza, le specificità dell’esercizio dell’attività oggetto di compensazione tramite il versamento dei fondi destinati a tali prestatori, al fine di determinare se il versamento di tali fondi a siffatti prestatori possa rafforzare la loro posizione sul mercato lituano dell’energia elettrica rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi tra Stati membri.

98

Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di SIP, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

Sulla quarta questione

99

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un intervento dello Stato, quale il regime dei SIP, debba essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

100

A tal riguardo, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale debba essere considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenze del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (C‑280/00, EU:C:2003:415), punto 87; nonché dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 25).

101

Conformemente ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), affinché un siffatto intervento possa sottrarsi alla qualificazione come «aiuto di Stato» devono essere soddisfatte talune condizioni. In primo luogo, l’impresa beneficiaria dev’essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. In quarto luogo, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

102

Il controllo del rispetto delle condizioni poste dalla giurisprudenza risultanti dalla suddetta sentenza è operato al fine di determinare se le misure di cui trattasi debbano essere qualificate come «aiuti di Stato», il che costituisce una questione preliminare a quella consistente nel verificare, ove necessario, se un aiuto incompatibile sia nondimeno necessario al compimento del compito impartito al beneficiario della misura di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 34).

103

Per contro, non è più necessario applicare le condizioni sancite da detta giurisprudenza quando è stato constatato che una misura doveva essere qualificata come «aiuto», in particolare, in quanto l’impresa beneficiaria non è in grado di soddisfare il criterio del confronto con un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, e che è necessario esaminare se tale aiuto possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 35).

104

In primo luogo, occorre ricordare che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale tenendo conto, in particolare, di obiettivi propri della loro politica nazionale e che, a tale proposito, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale, che può essere rimesso in discussione solo in caso di errore manifesto (sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punti 6970).

105

Su tale punto, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72 dispone che gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico che possono riguardare la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo della fornitura, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti di energia rinnovabili e la protezione del clima.

106

A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che, nel definire i SIP, la Repubblica di Lituania abbia fatto uso del suo potere discrezionale senza commettere un errore manifesto di valutazione, tenuto conto, in particolare, degli obiettivi perseguiti dai SIP, che dovrebbero essere correlati a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72.

107

In secondo luogo, emerge dalla ratio della deroga introdotta dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), che la prima condizione enunciata dalla predetta sentenza implica che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, l’impresa beneficiaria sia soggetta a un vero e proprio obbligo di fornire il servizio di cui trattasi in determinate condizioni, e non soltanto che essa sia autorizzata a fornire tale servizio.

108

Orbene, alla luce degli elementi trasmessi dal giudice del rinvio riguardanti sia il contesto normativo nazionale che la situazione di fatto, è lecito dubitare che diversi SIP soddisfino, a priori, una condizione del genere.

109

Ciò vale, sotto un primo profilo, per i produttori di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili. Infatti, essi non sono in alcun modo obbligati dalla normativa nazionale a fornire l’energia elettrica da essi prodotta a condizioni specifiche inerenti, in particolare, all’universalità o alla durata delle prestazioni da fornire. Al contrario, ai sensi dell’articolo 20 della legge sulle fonti di energia rinnovabili, i produttori di tale tipo di energia elettrica si limitano ad impegnarsi a vendere l’energia elettrica prodotta e i gestori delle reti di distribuzione e di trasporto ad acquistarla, operazioni che si concretizzano in contratti conclusi su base volontaria.

110

Sotto un secondo profilo, un analogo rilievo può essere svolto per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione. Si può nuovamente constatare che i produttori in questione partecipano al regime dei SIP su base volontaria, in quanto, come risulta dal decreto n. 1-219 presentano ciascuno una domanda di partecipazione ai SIP al Ministro lituano dell’Energia. Inoltre, una volta accettata tale domanda, la fornitura dell’energia elettrica avente come origine la cogenerazione è effettuata nell’ambito di contratti conclusi con il fornitore pubblico di energia elettrica, in cui solo il volume massimo di energia elettrica da fornire durante l’anno è imposto con decisione del governo lituano.

111

Date siffatte circostanze, spetta al giudice del rinvio verificare se queste due categorie di produttori di energia elettrica, malgrado tutto, siano soggette ad obblighi imposti in modo vincolante dal governo lituano.

112

Più fondamentalmente, occorre rilevare, sotto un terzo profilo, che i fondi destinati ai SIP diretti a compensare le spese inerenti allo sviluppo di progetti di centrali elettriche ad energia solare non sembrano riferirsi ad alcuna prestazione di servizi che sarebbe realizzata dal gestore di tali centrali a favore dei consumatori finali o di operatori del settore dell’energia elettrica in Lituania. L’obiettivo di tale SIP è di compensare le perdite subite da detti gestori a causa della modifica introdotta nel 2013 nella normativa lituana, che ha comportato che le autorizzazioni di cui beneficiavano per la gestione di siffatti impianti non siano messe in atto. Inoltre, non sembra evidente, prima facie, che l’«attività» in tal modo compensata sia correlata ad uno degli obiettivi elencati all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72, ai quali possano essere soggetti gli obblighi di servizio pubblico che gli Stati membri possono imporre agli operatori del settore dell’energia elettrica.

113

In terzo luogo, la seconda e la terza condizione fissate dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), richiedono che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, e che la compensazione non debba eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

114

Orbene, le indicazioni fornite dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale non consentono, anche se delucidati nelle osservazioni degli interessati, di determinare in quale misura tali due condizioni che contribuiscano a garantire che nessuna sovracompensazione venga corrisposta alle imprese incaricate di adempiere obblighi di servizio pubblico, siano soddisfatte nel caso di specie.

115

Ciò vale per i SIP relativi, da un lato, al mantenimento delle riserve di capacità di centrali elettriche specifiche, la cui attività è necessaria per garantire la sicurezza energetica nazionale e, dall’altro, allo sviluppo di capacità di produzione di energia elettrica, di importanza strategica per garantire la sicurezza e l’affidabilità della rete energetica o l’indipendenza energetica dello Stato, menzionati ai punti 7.4 e 7.5, della descrizione allegata al decreto n. 916. A tal riguardo, il giudice del rinvio non fornisce alcuna informazione sulle modalità con cui i fondi destinati a tali SIP sono calcolati.

116

Lo stesso vale per il SIP relativo alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il quale solo il prezzo di acquisto dell’energia elettrica, ripartito tra una parte corrispondente alla copertura dei costi variabili e una parte corrispondente a quella dei costi fissi, emerge dalla normativa ad esso relativa, quale esposta dal giudice del rinvio.

117

Spetta pertanto a quest’ultimo verificare se, per le categorie di prestatori di SIP menzionati ai punti 115 e 116 della presente sentenza, la normativa nazionale applicabile preveda che i parametri utilizzati per il calcolo della compensazione corrisposta a tali diversi prestatori siano predefiniti in modo obiettivo e trasparente, e se tale compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico.

118

In quarto luogo, si deve constatare che la quarta condizione sancita dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), non sembra soddisfatta per i SIP menzionati ai punti 115 e 116 della presente sentenza. Infatti, la mancanza di informazioni sulle modalità con cui i fondi destinati ai suddetti SIP sono calcolati implica necessariamente che non è possibile sapere se il livello delle compensazioni necessarie a tale titolo sia stato determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente attrezzata al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi.

119

Inoltre, non è possibile per la Corte pronunciarsi sulla questione se tale quarta condizione sia soddisfatta, poiché non ha potuto determinare se i costi sostenuti dal prestatore di SIP incaricato del progetto NordBalt e dagli operatori delle reti di distribuzione e di trasporto, per quanto riguarda il bilanciamento dell’energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili, possano corrispondere a quelli di un’impresa media, quale indicata al punto precedente, e sebbene emerga dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che tali prestatori non sono stati selezionati nell’ambito di una procedura di gara.

120

Spetterà pertanto al giudice del rinvio sincerarsi che, nella presente causa, i prestatori di SIP siano stati selezionati secondo modalità che consentono di soddisfare la quarta condizione posta dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

121

Di conseguenza, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un intervento statale, quale il regime dei SIP, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), a meno che il giudice del rinvio non accerti che l’uno o l’altro dei SIP soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza.

Sulla quinta questione

122

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che un intervento statale, quale il regime dei SIP, falsi o possa falsare la concorrenza.

123

Si deve osservare che, con tale questione, detto giudice si interroga sull’incidenza dei vari SIP sulla concorrenza e non unicamente sull’incidenza di alcuni di essi.

124

Ai fini della qualificazione di una misura nazionale come «aiuto di Stato», non è necessario dimostrare un’effettiva distorsione della concorrenza, ma si deve solamente esaminare se l’aiuto sia idoneo a falsare la concorrenza (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

125

Tuttavia, l’effettiva distorsione della concorrenza non può essere meramente ipotetica o presunta. Pertanto, è necessario determinare il motivo per cui la misura di cui trattasi falsa o minaccia di falsare la concorrenza (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

126

A tal riguardo, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza (sentenza del 18 maggio 2017, Fondul Proprietatea, C‑150/16, EU:C:2017:388, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

127

Per i motivi già esposti ai punti 95 e 96 della presente sentenza, in sede di esame della condizione relativa al pregiudizio arrecato agli scambi tra Stati membri, deve ritenersi che il regime dei SIP, per quanto riguarda i vari servizi che ne fanno parte, falsi o possa falsare la concorrenza, sempreché il giudice del rinvio operi le verifiche necessarie, quali precisate al punto 97 della presente sentenza, alla luce dell’impatto delle peculiarità dell’esercizio dell’attività dei vari prestatori di SIP sulla concorrenza nel mercato lituano dell’energia elettrica.

128

Di conseguenza, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei SIP, falsi o possa falsare la concorrenza.

Sulle spese

129

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che i fondi destinati a finanziare un regime di servizi di interesse pubblico, quali i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, costituiscono risorse statali, ai sensi della disposizione in parola.

 

2)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, qualora gli operatori di reti di distribuzione e di trasporto beneficino di fondi destinati a finanziare i servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica al fine di compensare le perdite subite a causa dell’obbligo di acquistare l’energia elettrica presso determinati produttori di energia elettrica a una tariffa fissa e di bilanciare la stessa, tale compensazione costituisce un vantaggio ai sensi della suddetta disposizione, concesso ai produttori di energia elettrica.

 

3)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, si deve ritenere che fondi, quali i fondi destinati a determinati prestatori di servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, conferiscano ai medesimi un vantaggio selettivo ai sensi della suddetta disposizione, e possano incidere sugli scambi tra Stati membri.

 

4)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, non deve essere considerato una compensazione rappresentante la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per adempiere obblighi di servizio pubblico, ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), a meno che il giudice del rinvio non accerti che l’uno o l’altro dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica soddisfi effettivamente le quattro condizioni enunciate ai punti da 88 a 93 di detta sentenza.

 

5)

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un intervento statale, quale il regime dei servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica, falsi o possa falsare la concorrenza.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lituano.