SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

27 febbraio 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) – Sezione “Orientamento” – Riduzione del contributo finanziario – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Programma operativo – Rettifiche finanziarie – Articolo 39 – Base giuridica – Disposizioni transitorie»

Nella causa C‑670/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 novembre 2017,

Repubblica ellenica, rappresentata G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou ed I. Pachi, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e J. Aquilina, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, L. Bay Larsen e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 novembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T‑327/15, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:631), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale) (in prosieguo: la «decisione contestata»).

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1260/1999

2

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1) al suo articolo 39, intitolato «Rettifiche finanziarie», prevede quanto segue:

«1.   La responsabilità di perseguire le irregolarità, di agire sulla scorta di una constatazione di una qualsiasi modificazione importante che incida sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o sul controllo di un intervento e di effettuare le rettifiche finanziarie necessarie incombe in primo luogo agli Stati membri.

Gli Stati membri effettuano le necessarie rettifiche finanziarie connesse con l’irregolarità isolata o sistemica. Le rettifiche degli Stati membri consistono nella soppressione totale o parziale della partecipazione della Comunità. I fondi comunitari così liberati possono essere riassegnati dallo Stato membro all’intervento di cui trattasi, secondo modalità da definire a norma dell’articolo 53, paragrafo 2.

2.   Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude:

a)

che uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù del paragrafo 1,

o

b)

che tutto o parte di un intervento non giustifica né una parte né la totalità della partecipazione dei Fondi,

o

c)

che esistono gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che potrebbero condurre ad irregolarità a carattere sistematico,

sospende i pagamenti intermedi e, motivando la sua domanda, chiede allo Stato membro di presentare le sue osservazioni e apportare, se del caso, eventuali rettifiche entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro contesta le osservazioni della Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

3.   Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, se non è stato raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha effettuato le rettifiche, la Commissione, tenendo conto delle osservazioni di quest’ultimo può decidere, entro tre mesi:

a)

di ridurre l’acconto di cui all’articolo 32, paragrafo 2,

o

b)

di procedere alle necessarie rettifiche finanziarie, sopprìmendo in tutto o in parte la partecipazione dei Fondi all’intervento in questione.

Nello stabilire l’importo della rettifica la Commissione, tiene conto, conformemente al principio di proporzionalità, della natura dell’irregolarità o della modificazione, nonché dell’ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle insufficienze constatate nei sistemi di gestione o di controllo degli Stati membri.

In mancanza di una decisione di agire a norma delle lettere a) o b) la sospensione dei pagamenti intermedi cessa con effetto immediato.

4.   Gli importi oggetto di ripetizione dell’indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

5.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 32».

Il regolamento (CE) n. 1290/2005

3

Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), al suo articolo 40, intitolato «Spese del [Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia (FEAOG)], Sezione “Orientamento”», prevede quanto segue:

«1.   Gli importi impegnati per il finanziamento di azioni di sviluppo rurale da parte del FEAOG, sezione orientamento, in virtù di una decisione adottata dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non siano stati comunicati alla Commissione i necessari documenti per la chiusura degli interventi entro lo scadere del termine per la trasmissione della relazione finale, sono oggetto di disimpegno automatico da parte della Commissione entro il 31 dicembre 2010 e comportano per gli Stati membri la restituzione degli importi indebitamente riscossi. I documenti necessari per la chiusura degli interventi sono costituiti dalla dichiarazione di spesa relativa al pagamento del saldo, dalla relazione finale di attuazione e dalla dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del [regolamento (…) n. 1260/1999].

2.   Sono esclusi dal calcolo dell’importo del disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi oggetto di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo avente effetto sospensivo in virtù del diritto nazionale».

Il regolamento (CE) n. 1083/2006

4

L’articolo 1, intitolato «Oggetto», del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25), al primo comma, così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: [i] “Fondi strutturali”) e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite [nel regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU 2006, L 210, pag. 1), nel regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU 2006, L 210, pag. 12), e nel regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU 2006, L 210, pag. 79)]».

5

L’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, rubricato «Disposizioni transitorie», è formulato nei termini seguenti:

«1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base [al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU 1988, L 185, pag. 9), al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell’altro (GU 1988, L 374, pag. 1), al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, L 130, pag. 1) e al regolamento n. 1260/1999], o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento aventi un’incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del [regolamento n. 1260/1999], gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stat[e] trasmess[e] una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell’importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo».

6

A termini dell’articolo 107 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Abrogazione»:

«Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il [regolamento (…) n. 1260/1999] è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento».

Il regolamento (UE) n. 1303/2013

7

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 (GU 2013, L 347, pag. 320 e rettifiche in GU 2016, L 200, pag. 140 e GU 2017, L 58, pag. 53), così dispone, al suo articolo 152, intitolato «Disposizioni transitorie»:

«1.   Il presente regolamento non pregiudica né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dell’assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n. 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013. Tale regolamento o altra normativa applicabile continuano quindi ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2013 a tale assistenza o operazioni fino alla loro chiusura. Ai fini del presente paragrafo l’assistenza copre i programmi operativi ed i grandi progetti.

2.   Le domande di assistenza presentate o approvate ai sensi del [regolamento n. 1083/2006] restano valide.

3.   Qualora uno Stato membro si avvalga dell’opzione di cui all’articolo 123, paragrafo 3, può presentare una richiesta alla Commissione affinché l’autorità di gestione svolga le funzioni dell’autorità di certificazione in deroga all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 1083/2006] per i programmi operativi corrispondenti attuati a norma del [regolamento n. 1083/2006]. La richiesta è corredata di una valutazione effettuata dall’autorità di audit. Qualora la Commissione accerti, sulla base delle informazioni messe a disposizione dall’autorità di audit, nonché dei propri audit, che i sistemi di gestione e controllo di tali programmi operativi funzionano in modo efficiente e che il loro funzionamento non sarà pregiudicato dall’autorità di gestione che svolge le funzioni dell’autorità di certificazione, informa lo Stato membro del suo assenso entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta».

Fatti e decisione controversa

8

I fatti della controversia, narrati ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

9

Con missiva del 31 marzo 2011, le autorità elleniche hanno depositato presso la Commissione, in conformità all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1260/1999, una dichiarazione di chiusura del programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale) (in prosieguo: il «programma operativo di cui trattasi») per il periodo che copre gli anni che vanno dal 2000 al 2006. Tale dichiarazione, intesa a ottenere il finanziamento dell’Unione europea a favore della Repubblica ellenica, era accompagnata, segnatamente, dal rapporto finale di esecuzione, previsto all’articolo 37 di detto regolamento, relativo al programma operativo di cui trattasi.

10

Con missiva del 2 agosto 2011, la Commissione ha invitato le autorità elleniche a fornirle, nel termine di dieci giorni, informazioni complementari in merito alla dichiarazione di chiusura del programma operativo di cui trattasi e le ha informate che avrebbe potuto, in seguito alla valutazione del contenuto di tale dichiarazione, avviare il procedimento previsto all’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999. Tali autorità hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 5 agosto 2011.

11

Con missiva del 24 maggio 2012, la Commissione ha informato le autorità elleniche che il rapporto finale di esecuzione relativo al programma operativo di cui trattasi era stato accettato.

12

Il 3 gennaio 2013, la Commissione ha invitato le autorità elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l’applicazione di una rettifica finanziaria dell’importo totale di EUR 94465089,65, corrispondente alla differenza tra l’importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l’importo del contributo dovuto a titolo di tale Fondo riguardo al programma operativo di cui trattasi. Tale istituzione ha aggiunto che, in caso di mancato accordo entro tale termine, essa avrebbe proseguito il suo esame di ammissibilità delle spese effettuate dalle autorità elleniche e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all’insieme dei dati comunicati da tali autorità, avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche già decise dalle autorità elleniche, a EUR 211582686,65.

13

Con missiva del 5 marzo 2013, le autorità elleniche hanno informato la Commissione del loro disaccordo riguardo agli importi menzionati al punto precedente, adducendo che esse avevano già adottato misure di controllo e misure correttive adeguate, cosicché qualsiasi rettifica finanziaria supplementare avrebbe condotto all’applicazione di una doppia rettifica. Essi hanno del pari precisato che l’importo totale delle rettifiche finanziarie da esse applicate all’insieme del programma operativo di cui trattasi ammontava a EUR 143206588,48, il che corrispondeva a un finanziamento da parte dell’Unione di un importo di EUR 108308798,38.

14

Con lettera dell’8 marzo 2013, le autorità elleniche hanno ribadito di aver adottato misure correttive adeguate in tutti i settori in cui erano state riscontrate irregolarità.

15

Il 17 luglio 2013, in seguito a nuova valutazione dell’importo del contributo dovuto a titolo del FEAOG con riferimento al programma operativo di cui trattasi, la Commissione ha invitato le autorità elleniche a dichiarare, nel termine di due mesi, se accettavano l’applicazione di una rettifica finanziaria dell’importo totale di EUR 30472624,09, corrispondente alla differenza tra l’importo dei pagamenti versati a titolo del FEAOG e l’importo di tale contributo. Essa ha indicato, inoltre, che in caso di mancato accordo entro tale termine da parte delle autorità elleniche, avrebbe proseguito il suo esame dell’ammissibilità delle spese effettuate da tali autorità e avrebbe potuto applicare rettifiche finanziarie il cui importo, calcolato in base all’insieme dei dati comunicati da dette autorità, avrebbe potuto ammontare, senza tenere conto delle rettifiche già decise dalle stesse autorità, a EUR 116487848,75.

16

Con missiva del 19 settembre 2013, le autorità elleniche hanno di nuovo contestato tali importi. Inoltre, esse hanno fornito alla Commissione, il 13 e il 14 gennaio 2014, le informazioni supplementari che quest’ultima aveva richiesto il 13 settembre 2013.

17

Il 27 maggio 2014 si è tenuta, nei locali della Commissione, un’audizione e le autorità elleniche hanno fornito informazioni complementari il 20 giugno 2014.

18

Con missiva dell’11 luglio 2014, la Commissione ha comunicato alle autorità elleniche il verbale dell’audizione del 27 maggio 2014 e ha chiesto loro di fornire nuove informazioni complementari entro due mesi. Il 5 settembre 2014, essa ha prorogato tale termine. Le autorità elleniche hanno fornito le informazioni richieste il 26 settembre 2014.

19

Con missiva del 13 febbraio 2015, la Commissione ha reso nota alle autorità elleniche la propria posizione finale riguardo alle conseguenze finanziarie da trarre dall’esame dei documenti prodotti da tali autorità, cioè l’esclusione dal finanziamento da parte dell’Unione, a titolo del FEAOG, di un importo di EUR 72105592,41.

20

Con la decisione contestata, la Commissione ha escluso dal finanziamento dell’Unione talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che copre gli anni dal 2000 al 2006, per un importo di EUR 72105592,41.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

21

Con atto di ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2015, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso di annullamento diretto contro la decisione contestata, a sostegno del quale essa ha sollevato quattro motivi vertenti, il primo, sul difetto di base giuridica della decisione contestata, il secondo, sull’incompetenza ratione temporis della Commissione ad adottare tale decisione e sulla violazione delle forme sostanziali, del diritto di essere ascoltati e dei diritti della difesa, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e, il quarto, sulla violazione del principio del ne bis in idem e sul principio di proporzionalità.

22

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso tali motivi e, di conseguenza, ha respinto il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica nel suo insieme.

23

Riguardo, specificamente, della prima parte del primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica della decisione contestata a motivo che l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato anteriormente all’adozione di tale decisione, il Tribunale ha in particolare osservato, ai punti da 23 a 34 della sentenza impugnata, quanto segue:

«23   A decorrere dal 1o gennaio 2007, il regolamento n. 1083/2006 ha abrogato, in conformità al suo articolo 107, paragrafo 1, il regolamento n. 1260/1999. Secondo il suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento n. 1083/2006 si applica al [FESR], al [FSE] e al Fondo di coesione. Tuttavia, come risulta dal considerando 6 di quest’ultimo regolamento, gli strumenti di aiuto allo sviluppo rurale, cioè il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)], che ha sostituito il FEAOG, Sezione “Orientamento”, e al settore della pesca, cioè il Fondo europeo per la pesca (FEP), dovrebbero essere integrati in quelli che rientrano nella politica agricola comune e nella politica comune della pesca ed essere coordinati con gli strumenti della politica di coesione. Al riguardo, il regolamento n. 1290/2005 ha costituito, come risulta dal suo considerando 1 e dal suo articolo 1, due fondi agricoli europei, il primo, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia le misure riguardanti il mercato e altre misure, e, il secondo, le Feasr, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale.

24   Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, intitolato “Disposizioni transitorie”, tuttavia, “[detto] regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base[, in particolare, al regolamento] n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura”.

25   Inoltre, l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 prevede che “nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento aventi un’incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi”.

26   Ne deriva che l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 ha ad oggetto la fissazione del regime transitorio per i Fondi strutturali che sono stati approvati sulla base di una normativa dell’Unione in vigore sino al 31 dicembre 2006, che proseguono oltre tale data e la cui chiusura si colloca in un momento successivo (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, punto 94).

27   In altri termini, il regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato dal regolamento n. 1083/2006, ma, in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, e all’articolo 107, paragrafo 1, di quest’ultimo, il regolamento n. 1260/1999 continua ad applicarsi ai programmi operativi anteriori (sentenza del 22 settembre 2011, Spagna/Commissione, T‑67/10, non pubblicata, EU:T:2011:518, punto 6).

28   Il regime transitorio previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 ha ad oggetto le norme sostanziali applicabili ai programmi operativi anteriori, come risulta, del resto, dall’utilizzo dei termini “intervento” e “progetto” in tale articolo, così come dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 dello stesso. Per contro, detto regime transitorio non riguarda disposizioni di natura procedurale, in conformità al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili (sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, punti 9295).

(…)

34   Ne deriva che il regolamento n. 1083/2006 ha mantenuto in vigore, in forza del suo articolo 105, paragrafo 1, le disposizioni sostanziali dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, cioè quelle che definiscono il ruolo rispettivo ed espongono i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato membro e della Commissione nel contesto del procedimento applicabile in caso di irregolarità constatata nell’ambito del controllo finanziario degli interventi del FEAOG».

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

24

La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione contestata conformemente alle conclusioni del ricorso di primo grado, e

condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione.

25

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

Sull’impugnazione

26

A sostegno dell’impugnazione, la Repubblica ellenica deduce cinque motivi vertenti, il primo, su un’interpretazione e un’applicazione errate delle disposizioni transitorie dei regolamenti nn. 1083/2006 e 1303/2013, in combinato disposto con le disposizioni del regolamento n. 1290/2005, su un errore di diritto nonché su una motivazione errata e insufficiente della sentenza impugnata; il secondo, su interpretazione e un’applicazione errate dell’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 nonché su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il terzo, su un’interpretazione errata e un’applicazione scorretta degli articoli 144 e 145 del regolamento n. 1303/2013 nonché su una motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata; il quarto, su un’interpretazione e un’applicazione errate dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento; il quinto, su una motivazione insufficiente del rigetto da parte del Tribunale delle censure relative al carattere sproporzionato della rettifica finanziaria applicata.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

27

La Repubblica ellenica contesta al Tribunale di aver dichiarato che la decisione contestata aveva, a buon diritto, come base giuridica l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999. Al riguardo, essa afferma, in sostanza, che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, ai punti da 25 a 28 e 34 della sentenza impugnata, considerando che la deroga prevista all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 includeva i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». In contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata, il regime transitorio relativo ai Fondi strutturali, come definiti all’articolo 1, primo comma, del regolamento n. 1083/2006, sarebbe stato istituito esclusivamente dall’articolo 105, paragrafo 1, e non dall’articolo 105, paragrafo 2, di tale regolamento. Il Tribunale invocherebbe, a torto, ai punti 25 e 28 della sentenza impugnata, l’articolo 105, paragrafo 2, di detto regolamento e lo applicherebbe, ai punti 26 e 27 di tale sentenza, al fine di trarne una conclusione specifica per i programmi operativi del FEAOG, Sezione «Orientamento». Tale Fondo, che è stato oggetto del regolamento n. 1290/2005, sarebbe stato escluso dall’ambito d’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006. La deroga prevista all’articolo 107 di tale regolamento richiederebbe, per parte sua, un’interpretazione restrittiva e riguarderebbe esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento e non quelle di cui all’articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Al riguardo, il punto 26 della sentenza impugnata, che menziona l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, introdurrebbe una modifica al punto 94 della sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), che si riferisce all’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.

28

Poiché la misura prevista all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006, è inserita, per quanto concerne le spese del FEAOG, Sezione «Orientamento», specificamente nell’articolo 40 del regolamento n. 1290/2005, il Tribunale trarrebbe a torto, al punto 28 della sentenza impugnata, una conclusione sulla base dell’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n. 1083/2006.

29

Disciplinate le questioni specifiche attinenti ai Fondi relativi al settore agricolo nel regolamento n. 1290/2005, il legislatore dell’Unione avrebbe integralmente abrogato il regolamento n. 1260/1999, come risulterebbe dal titolo del regolamento n. 1083/2006. Pertanto, il Tribunale trarrebbe a torto una conclusione contraria ai punti 23 e 34 della sentenza impugnata.

30

Secondo la Commissione, il primo motivo è infondato.

31

Il Tribunale avrebbe giustamente riconosciuto che il FEAOG rientrava, per il periodo di programmazione relativo agli anni dal 2000 al 2006, nei Fondi strutturali. Di conseguenza, la Sezione «Orientamento» del FEAOG condividerebbe la stessa natura e apparterrebbe alla stessa famiglia dei Fondi strutturali. Tuttavia, il regolamento n. 1083/2006 si applicherebbe esclusivamente al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, mentre il Feasr, che ha sostituito il FEAOG, Sezione «Orientamento», sarebbe stato incorporato nei meccanismi di finanziamento della politica agricola comune.

32

Il Tribunale avrebbe pertanto correttamente dedotto dal testo esplicito dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 che, sebbene il regolamento n. 1260/1999 sia stato abrogato dal regolamento n. 1083/2006, il primo continua ad essere applicabile ai programmi operativi anteriori in forza dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006.

Giudizio della Corte

33

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente convalidato il ricorso all’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 come base giuridica della decisione contestata.

34

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, il regolamento n. 1260/1999 è stato abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Alla data di adozione della decisione contestata, quest’ultima poteva quindi essere basata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 soltanto qualora disposizioni specifiche avessero prorogato l’applicazione di tale articolo.

35

Al riguardo, il Tribunale espone, al punto 38 della sentenza impugnata, che l’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 è stato mantenuto in vigore fino al 31 dicembre 2013, in forza del regolamento n. 1083/2006, rispetto ai programmi operativi per il periodo dal 2000 al 2006, e che esso è stato nuovamente mantenuto in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014 in forza del regolamento n. 1303/2013, rispetto agli stessi programmi.

36

Infatti, nei limiti in cui il regolamento n. 1083/2006, il cui articolo 105, paragrafo 1, prevedeva la proroga dell’applicazione del regolamento n. 1260/1999, è stato a sua volta abrogato con effetto a partire dal 1o gennaio 2014, la possibilità di basare la decisione contestata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999 riposava sull’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento n. 1303/2013, che subordinava la proroga dell’applicazione del regolamento n. 1083/2006 all’esistenza dell’«assistenza approvata dalla Commissione sulla base del [regolamento n. 1083/2006] o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013».

37

Si deve tuttavia osservare che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 prevede una proroga dell’applicazione del regolamento n. 1260/1999 soltanto per un «intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o (…) un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione».

38

Al riguardo, è giocoforza constatare che il FEAOG, Sezione «Orientamento», non rientra né tra i Fondi strutturali, che, stando all’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006, sono il FESR e il FSE, né nel Fondo di coesione.

39

Orbene, il Tribunale ha nondimeno considerato che l’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento poteva applicarsi ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo dal 2000 al 2006.

40

Tuttavia, l’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEOGA, Sezione «Orientamento», a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006 non deriva né dal testo di tale disposizione, né da quello dell’articolo 105, paragrafo 2, dello stesso regolamento, e neanche dalla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

41

In primo luogo, come l’avvocato generale ha osservato al paragrafo 36 delle sue conclusioni, il ragionamento condotto dal Tribunale ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, con riferimento all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, non può rimettere in discussione la definizione dei Fondi strutturali che compare all’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006 né, quindi, la delimitazione dell’ambito d’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, di tale regolamento.

42

In secondo luogo, l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006 fa riferimento ai «Fondi strutturali» e al «Fondo di coesione» senza modificarne la definizione rispetto a quella contenuta nell’articolo 1 del regolamento n. 1083/2006.

43

In terzo luogo, riguardo alla sentenza del 21 settembre 2016, Commissione/Spagna (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), è pacifico che essa riguardava esclusivamente il Fondo di coesione, il quale, contrariamente al FEAOG, Sezione «Orientamento», ricadeva chiaramente dell’ambito d’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006.

44

Il Tribunale, pertanto, operando un’applicazione estensiva dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 ai programmi operativi cofinanziati dal FEAOG, Sezione «Orientamento», e considerando, quindi, che la Commissione poteva, a buon diritto, basare la decisione contestata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, a titolo del periodo che va dal 2000 al 2006, ha commesso un errore di diritto.

45

Ne consegue che il primo motivo dev’essere accolto e che la sentenza impugnata dev’essere annullata, senza che occorra esaminare gli altri motivi d’impugnazione.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

46

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

47

Così avviene nella presente causa. Occorre, pertanto, esaminare il ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata proposto dalla Repubblica ellenica.

Argomenti delle parti

48

Nell’ambito della prima parte del primo motivo dedotto dinanzi al Tribunale, la Repubblica ellenica afferma, in sostanza, che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 non è applicabile ai finanziamenti del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poiché la decisione contestata non può dunque essere fondata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, essa sarebbe priva di base giuridica e dovrebbe conseguentemente essere annullata.

49

La Commissione ribatte, in sostanza, che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 prevede espressamente che il finanziamento approvato in base al regolamento n. 1260/1999 – «compresa la soppressione» – non è pregiudicato dal regolamento n. 1083/2006, «fino alla [sua] chiusura». Tale disposizione riguarderebbe pertanto tutti i finanziamenti concessi in base al regolamento n. 1260/1999.

50

Inoltre, nei limiti in cui tale disposizione fa riferimento al regime applicabile in forza del regolamento n. 1260/1999, essa dovrebbe necessariamente riguardare tutti i programmi approvati in vigenza di tale regime, mantenendo invariati la loro base legale e il loro contesto giuridico fino alla loro chiusura. Quindi, secondo la Commissione, il FEAOG, Sezione «Orientamento», avrebbe dovuto essere incluso nel gruppo in cui rientravano i Fondi strutturali e il Fondo di coesione «sia dal punto di vista sistematico sia dal punto di vista teleologico», per poter conservare il suo ambito giuridico iniziale.

Giudizio della Corte

51

Occorre ricordare anzitutto che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, anche se una situazione giuridica, nata e definitivamente acquisita in vigenza della legge precedente, permane in linea di principio soggetta a tale legge, il legislatore può disporre altrimenti, segnatamente mediante norme transitorie (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C‑72/12, EU:C:2013:712, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

52

Le norme transitorie richiedono tuttavia interpretazione restrittiva (sentenza del 2 settembre 2010, Kirin Amgen, C‑66/09, EU:C:2010:484, punto 33).

53

Nella specie, il dettato dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 riguarda, tra l’altro, la soppressione di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione. Come risulta dal punto 38 della presente sentenza, tali Fondi non comprendono il FEAOG, Sezione «Orientamento».

54

Secondo la giurisprudenza della Corte, in forza del principio di certezza del diritto, una normativa deve segnatamente consentire agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro, in particolare quando sussiste il rischio di conseguenze finanziarie (sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 58).

55

Orbene, l’argomento della Commissione, secondo cui occorrerebbe definire la nozione di «Fondi strutturali», impiegata all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, non alla luce dell’articolo 1 di tale regolamento, ma in base alle disposizioni del regolamento n. 1260/1999, con la conseguenza che tale nozione contemplerebbe anche il FEAOG, Sezione «Orientamento», equivarrebbe a imporre allo Stato membro cui sia applicata una rettifica finanziaria conseguenze finanziarie che il dettato del regolamento n. 1083/2006 non lascia supporre.

56

Infatti, dato che le nozioni autonome del diritto dell’Unione devono essere interpretate considerato il contesto della normativa che le utilizza e alla luce delle finalità perseguite da quest’ultima (sentenza del 15 novembre 2018, BTA Baltic Insurance Company, C‑648/17, EU:C:2018:917, punto 31), si deve ritenere che, in assenza di un riferimento espresso, da parte dell’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, ad una definizione dei «Fondi Strutturali» più ampia nell’ambito del regolamento n. 1260/1999 che in quello del regolamento n. 1083/2006, il solo fatto che tale disposizione stabilisca talune «disposizioni transitorie», come risulta dal suo titolo, non conduca, in contrasto con quanto sostenuto dalla Commissione, a sottrarre le nozioni che essa impiega alla definizione che ne dà il regolamento n. 1083/2006 al quale esse appartengono.

57

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006 non è applicabile a un finanziamento del FEAOG, Sezione «Orientamento», per il periodo che va dal 2000 al 2006. Poiché la decisione contestata non può dunque essere basata sull’articolo 39 del regolamento n. 1260/1999, essa è priva di base giuridica e deve conseguentemente essere annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del primo motivo nonché gli altri motivi dedotti dalla Repubblica ellenica dinanzi al Tribunale.

Sulle spese

58

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

59

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica ellenica è risultata vittoriosa nell’ambito dell’impugnazione e il ricorso presentato dinanzi al Tribunale è stato accolto, occorre, conformemente alla domanda della Repubblica ellenica, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito dell’impugnazione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 settembre 2017, Grecia/Commissione (T‑327/15, non pubblicata, EU:T:2017:631), è annullata.

 

2)

La decisione di esecuzione C(2015) 1936 final della Commissione, del 25 marzo 2015, relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, Sezione «Orientamento», assegnato al programma operativo CCI 2000GR061PO021 (Grecia – Obiettivo 1 – Ricostruzione rurale), è annullata.

 

3)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica ellenica tanto nel procedimento di primo grado quanto nell’ambito della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.