SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

11 settembre 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 549/2013 – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea – Allegato A, punto 20.15 – Controllo svolto da un Comitato olimpico nazionale su federazioni sportive nazionali costituite in forma di istituzioni senza scopo di lucro – Allegato A, punto 20.15, seconda frase – Nozione di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” – Portata – Allegato A, punto 20.15, prima frase – Nozione di “capacità di determinare la politica generale o il programma” di un’istituzione senza scopo di lucro – Portata – Allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase – Presa in considerazione delle quote associative versate dagli aderenti all’istituzione senza scopo di lucro»

Nelle cause riunite C‑612/17 e C‑613/17,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte dei conti (Italia), con ordinanze del 13 settembre 2017, pervenute in cancelleria il 24 ottobre 2017, nei procedimenti

Federazione Italiana Golf (FIG)

contro

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),

Ministero dell’Economia e delle Finanze (C‑612/17)

e

Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

contro

Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT (C‑613/17),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 febbraio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per la Federazione Italiana Golf (FIG), da P. Montone e M. Montone, avvocati;

per la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), da G. Tobia, avvocato;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. De Bellis e D. Del Gaizo, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da F. Moro e F. Simonetti, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie fra, nella causa C‑612/17, la Federazione Italiana Golf (in prosieguo: la «FIG»), da un lato, e l’Istituto Nazionale di Statistica (in prosieguo: l’«ISTAT») e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altro, nonché, nella causa C‑613/17, la Federazione Italiana Sport Equestri (in prosieguo: la «FISE»), da un lato, e l’ISTAT, dall’altro, relativamente all’inserimento della FIG e della FISE, per l’anno 2017, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (in prosieguo: l’«elenco ISTAT 2016»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 1 del regolamento n. 549/2013 è formulato come segue:

«La definizione delle politiche dell’Unione e il monitoraggio delle economie degli Stati membri e dell’unione economica e monetaria (UEM) richiedono informazioni comparabili, aggiornate e affidabili sulla struttura dell’economia e l’evoluzione della situazione economica di ogni Stato membro o regione».

4

Il considerando 3 di tale regolamento così recita:

«I cittadini dell’Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori».

5

L’allegato A, capitolo 1, a detto regolamento, che presenta l’architettura generale e i principi fondamentali del sistema europeo dei conti (in prosieguo: il «SEC 2010»), contiene i paragrafi (in prosieguo, anche: i «punti») 1.01, 1.19, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.57, che recitano come segue:

«1.01

Il [SEC 2010] è un sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive in maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia (ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti e le sue relazioni con altre economie.

(...)

1.19

Per l’[Unione] e i suoi Stati membri, i dati del SEC assolvono una importante funzione in sede di elaborazione e monitoraggio delle politiche sociali ed economiche.

I diversi impieghi del SEC sono illustrati dai seguenti esempi:

(...)

b)

definizione dei criteri relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi: misurazione del debito e del disavanzo pubblici;

(...)

1.34

I conti per settore sono creati attribuendo le unità ai settori, il che consente di presentare per settore le operazioni e i saldi contabili dei conti. Tale presentazione per settore mette in luce molte misurazioni importanti ai fini della politica economica e di bilancio. I principali settori sono quelli delle famiglie, delle amministrazioni pubbliche, delle società (finanziarie e non finanziarie), delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e del resto del mondo.

Una distinzione importante è quella tra beni e servizi destinabili alla vendita e beni e servizi non destinabili alla vendita. Una entità controllata dalle amministrazioni pubbliche, allorché si configuri come una società che produce per il mercato, è classificata nel settore delle società e non nel settore delle amministrazioni pubbliche. In tal caso il disavanzo e i debiti della società non rientrano nel disavanzo e nel debito delle amministrazioni pubbliche.

1.35

È importante definire chiari e solidi criteri per l’attribuzione delle entità ai settori.

Il settore pubblico comprende tutte le unità istituzionali residenti nell’economia che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche. Il settore privato è costituito da tutte le altre unità residenti.

Nella tavola 1.1 sono delineati i criteri utilizzati per distinguere tra settore privato e settore pubblico, nonché, all’interno del settore pubblico, tra settore delle amministrazioni pubbliche e settore delle società pubbliche e, all’interno del settore privato, tra settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e settore delle società private.

Tavola 1.1

Criteri

Controllate dalle amministrazioni pubbliche (settore pubblico)

Controllate da privati

(settore privato)

Produzione di beni e

servizi non destinabili

alla vendita

Amministrazioni pubbliche

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Produzione di beni e

servizi destinabili

alla vendita

Società pubbliche

Società private

1.36

Per controllo si intende la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale. Per una definizione più dettagliata di controllo si rinvia ai paragrafi da 2.35 a 2.39.

1.37

La distinzione tra beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e pertanto, per le entità del settore pubblico, la loro classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle società sono determinate applicando la seguente regola:

Una attività è considerata attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita se i relativi beni e servizi sono scambiati alle seguenti condizioni:

1)

i venditori agiscono per massimizzare i loro profitti sul lungo periodo e a tale scopo vendono beni e servizi liberamente sul mercato a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto;

2)

gli acquirenti agiscono per raggiungere la massima utilità date le loro risorse limitate, acquistando i prodotti che meglio soddisfano le loro esigenze al prezzo offerto;

3)

si ha un mercato effettivo allorché i venditori e i compratori hanno accesso al mercato e dispongono di informazioni su di esso. Un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte.

(...)

1.57

Le unità istituzionali sono entità economiche che possono essere proprietarie di beni e attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio. Ai fini del sistema SEC 2010 le unità istituzionali si raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali che si escludono reciprocamente:

a)

società non finanziarie;

b)

società finanziarie;

c)

amministrazioni pubbliche;

d)

famiglie;

e)

istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

I cinque settori costituiscono insieme il totale dell’economia nazionale. Ogni settore si suddivide inoltre in sottosettori. Il SEC 2010 prevede la compilazione di una serie completa di conti di flussi e di conti patrimoniali per ciascun settore e sottosettore, nonché per il totale dell’economia. Le unità non residenti possono interagire con questi cinque settori nazionali e sono indicate le interazioni tra questi settori e un sesto settore istituzionale: il settore del resto del mondo.

(...)».

6

Contenuto nel capitolo 2, intitolato «Unità e insiemi di unità», di tale allegato, il punto 2.12, il diagramma 2.1 nonché i punti 2.34, 2.39 e 2.130 sono formulati come segue:

«2.12

Definizione: un’unità istituzionale è un’entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione principale. Un’unità residente costituisce un’unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il suo centro di interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa.

Per essere dotata di autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale un’entità deve:

a)

avere il diritto di possedere a pieno titolo beni e attività e [poter] trasferire la proprietà di beni e attività mediante operazioni effettuate con altre unità istituzionali;

b)

poter prendere decisioni economiche ed esercitare attività economiche di cui ha la responsabilità giuridica;

c)

poter assumere a proprio nome passività e altri obblighi o impegni e stipulare contratti; nonché

d)

poter tenere una contabilità completa, comprensiva tanto di documenti contabili nei quali è registrata la totalità delle operazioni effettuate nel corso del periodo contabile, quanto di un bilancio delle attività e delle passività.

(...)

Grafico 2.1 — L’attribuzione delle unità ai settori

Image

(...)

2.34

Il grafico 2.1 illustra come le unità sono attribuite ai principali settori. Per determinare, sulla base del grafico, il settore di appartenenza di un’unità residente diversa da una famiglia è necessario verificare se essa è controllata o no da un’amministrazione pubblica e se si tratta di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o di un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita.

(...)

2.39

Per le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti i cinque indicatori di controllo da considerare sono i seguenti:

a)

nomina dei funzionari;

b)

messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività;

c)

accordi contrattuali;

d)

grado di finanziamento;

e)

grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica.

Come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo.

(...)

2.130

(...) Le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e che sono controllate dalle amministrazioni pubbliche sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.

(...)».

7

L’allegato A, capitolo 3, punto 3.31, al regolamento n. 549/2013 così recita:

«(...)

Un’istituzione senza scopo di lucro privata è classificata nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie se si configura come produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita e non è controllata dalle amministrazioni pubbliche. Allorché sono controllate dalle amministrazioni pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro private sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche.

(...)».

8

Il capitolo 4, intitolato «Operazioni di distribuzione e di redistribuzione», di tale allegato contiene i punti 4.125 e 4.126, i quali prevedono quanto segue:

«Trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.751)

4.125

Definizione: i trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono tutti i contributi volontari (diversi dai lasciti), le quote di associazione e l’assistenza finanziaria che tali istituzioni ricevono dalle famiglie (comprese le famiglie non residenti) e, in misura inferiore, da altre unità.

4.126

I trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono:

a)

le quote di associazione regolarmente versate dalle famiglie a sindacati e alle organizzazioni politiche, sportive, culturali, religiose e simili classificate nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

(...)».

9

Nel capitolo 20, dedicato ai conti delle amministrazioni pubbliche, del medesimo allegato figurano i punti 20.05, 20.13, 20.15, 20.17, 20.18, 20.29, 20.306, 20.309 e 20.310. Ai sensi di tali punti:

«20.5

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) comprende tutte le unità delle amministrazioni pubbliche e tutte le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita e sono controllate da unità delle amministrazioni pubbliche. (...)

(...)

20.13

Le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni e servizi non destinabili alla vendita e controllate da unità delle amministrazioni pubbliche costituiscono unità del settore delle amministrazioni pubbliche.

(...)

20.15

II controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come capacità di determinarne la politica generale o il programma. L’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’amministrazione pubblica. Per stabilire se un’istituzione senza scopo di lucro sia controllata dall’amministrazione pubblica occorre considerare i cinque indicatori di controllo che seguono:

a)

nomina dei funzionari;

b)

altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro;

c)

accordi contrattuali;

d)

grado di finanziamento;

e)

esposizione al rischio.

Un unico indicatore può essere sufficiente per stabilire il controllo. Tuttavia, se un’istituzione senza scopo di lucro finanziata principalmente dall’amministrazione pubblica conserva in misura significativa la capacità di determinare la sua politica o il suo programma lungo le linee definite dagli altri indicatori, non viene considerata controllata dall’amministrazione pubblica. Nella maggior parte dei casi l’esistenza del controllo sarà evidenziata da una serie di indicatori. Una decisione basata su questi indicatori implica, per sua natura, un giudizio soggettivo.

(...)

Altre unità delle amministrazioni pubbliche

20.17

Può essere difficile decidere sulla classificazione dei produttori di beni e servizi che operano sotto l’influenza delle unità delle amministrazioni pubbliche. Le alternative sono di classificarli come amministrazioni pubbliche o, se soddisfino i criteri applicabili alle unità istituzionali, come società pubbliche. In questi casi, è utilizzato il seguente albero delle decisioni.

Image

Controllo pubblico

20.18

Il controllo su un’entità è la capacità di determinarne la politica generale o i programmi. (...)

(...)

Test per la distinzione tra produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita

20.29

(...)

La capacità di effettuare un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita viene verificata in particolare mediante il normale criterio quantitativo (il criterio del 50%), basato sul rapporto tra vendite e costi di produzione (secondo la definizione di cui ai paragrafi 20.30 e 20.31). Per essere un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita, l’unità pubblica deve coprire almeno il 50% dei suoi costi con le sue vendite per un periodo pluriennale continuativo.

(...)

20.306

Tutte le unità istituzionali comprese nel settore pubblico sono unità residenti controllate dalle amministrazioni pubbliche, o direttamente o indirettamente attraverso unità appartenenti al settore pubblico. Il controllo su un’entità è definito come la capacità di determinarne la politica generale. Questo aspetto viene illustrato più dettagliatamente nel seguito.

(...)

Controllo del settore pubblico

20.309

Il controllo di un’unità del settore pubblico residente è definito come il potere di determinare la sua politica generale. Ciò può avvenire mediante i diritti diretti di una sola unità del settore pubblico o dei diritti collettivi di più di esse. Occorre considerare i seguenti indicatori di controllo:

a)

diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei funzionari, membri del consiglio di amministrazione, ecc. Il diritto di nominare, revocare, approvare o di porre il veto sulla maggioranza dei membri dell’organo direttivo di un’entità è sufficiente a determinarne il controllo. Questi diritti possono essere detenuti direttamente da un’unità del settore pubblico, o indirettamente da varie unità del settore pubblico congiuntamente. Se la prima serie di nomine è controllata dal settore pubblico, ma le successive sostituzioni non sono soggette a tale controllo, l’entità resta nel settore pubblico fino al momento in cui le nomine della maggioranza degli amministratori non sono più controllate;

b)

diritto di nomina, veto o revoca di personale chiave. Se il controllo della politica generale è di fatto determinato da membri influenti del consiglio di amministrazione, quali l’amministratore delegato, il presidente e il direttore finanziario, acquistano maggiore rilevanza i poteri di nomina, veto o revoca di queste figure;

c)

diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei membri di comitati chiave dell’entità. Se fattori fondamentali della politica generale, quali la retribuzione del personale dirigente e la strategia aziendale, sono delegati a sottocomitati, il diritto di nomina, revoca o veto dei dirigenti di tali sottocomitati è determinante per il controllo;

d)

proprietà della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto. Di norma, questo determina il controllo quando le decisioni sono prese in base al principio “un’azione, un voto”. Le quote azionarie possono essere detenute direttamente o indirettamente, aggregando le quote azionarie detenute da tutte le unità del settore pubblico. Se le decisioni non vengono prese in base al principio “un’azione, un voto”, occorre analizzare la situazione per verificare se il settore pubblico possiede la maggioranza dei voti;

e)

diritti derivanti da quote azionarie e opzioni di diritto speciali. Queste cosiddette “golden shares” erano comuni un tempo nelle società privatizzate e sono presenti anche in alcune società a destinazione specifica. In alcuni casi conferiscono alle entità del settore pubblico alcuni diritti residui a tutela dei propri interessi; tali diritti possono essere permanenti o limitati nel tempo. L’esistenza di tali azioni non è di per sé un indicatore di controllo, ma deve essere oggetto di un’analisi dettagliata, in particolare per quanto riguarda le circostanze in cui i poteri indicati possono essere invocati. Se tali poteri influiscono sulla politica generale comune dell’entità, essi sono importanti per le decisioni relative alla classificazione. In altri casi si tratta di poteri speciali che possono conferire il diritto di controllare la politica generale in momenti di emergenza ecc., ma che sono giudicati irrilevanti se non influenzano la politica esistente, anche se, qualora vengano utilizzati, di norma determinano l’immediata riclassificazione. L’esistenza di un’opzione di acquisto di azioni da parte di entità del settore pubblico in talune circostanze configura una situazione analoga ed è necessario valutare se il potere di esercitare l’opzione influenzi la politica generale dell’entità;

f)

diritti di controllo in virtù di accordi contrattuali. Se tutte le vendite di un’entità sono destinate a un’unica entità del settore pubblico, o a un gruppo di entità del settore pubblico, si può configurare un’influenza dominante che si può considerare controllo. La presenza di altri clienti, o la possibilità di avere altri clienti, indica che l’entità non è controllata da unità del settore pubblico. L’impossibilità di trattare con clienti del settore non pubblico a causa dell’influenza del settore pubblico è un indicatore del controllo del settore pubblico;

g)

diritti di controllo in virtù di accordi/autorizzazioni ad assumere prestiti. Spesso i prestatori impongono controlli come condizioni per la concessione di prestiti. Se nella concessione di prestiti, o per tutelarsi dall’esposizione al rischio derivante da una garanzia, il settore pubblico impone controlli più rigorosi di quanto proposto in genere da una banca a un’entità del settore privato, si configura un controllo. Il fatto che un’entità necessiti dell’autorizzazione del settore pubblico per assumere un prestito è un indicatore di controllo;

h)

controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione. Quando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo. In alcuni casi può sussistere un forte coinvolgimento normativo delle autorità pubbliche, in particolare in settori quali i monopoli e i servizi pubblici privatizzati, dove è presente un elemento di servizio pubblico. È possibile un coinvolgimento normativo in aree importanti, come la determinazione dei prezzi, senza che un’entità ceda il controllo della politica generale. Allo stesso modo, la scelta di entrare o di operare in un ambiente fortemente regolamentato è un indicatore del fatto che l’entità non è soggetta a controllo;

i)

altro. Il controllo può derivare anche da poteri ai sensi di legge o da diritti contenuti nell’atto costitutivo di un’entità, come limitare le attività, gli obiettivi e gli aspetti operativi, approvare bilanci o impedire che l’entità modifichi l’atto costitutivo, si sciolga, approvi dividendi o ponga fine al rapporto con il settore pubblico. Un’entità finanziata completamente o quasi dal settore pubblico si considera controllata se i controlli sul flusso di finanziamenti sono abbastanza restrittivi da dettare la politica generale in tale campo.

20.310

Ciascuna classificazione deve essere giudicata a sé e alcuni degli indicatori citati possono non essere pertinenti nel singolo caso. Alcuni di essi, come quelli illustrati alle lettere a), c) e d) del paragrafo 20.309, sono sufficienti di per sé per stabilire il controllo. In altri casi, una serie di indicatori distinti possono indicare collettivamente una situazione di controllo.

(...)».

Diritto italiano

10

L’articolo 1 del decreto-legge del 19 agosto 2003, n. 220 (GURI n. 192 del 20 agosto 2003), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge del 17 ottobre 2003, n. 208 (GURI n. 243 del 18 ottobre 2003), così dispone:

«La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».

11

Il decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242 (GURI n. 176 del 29 luglio 1999; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 242/1999»), reca riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (in prosieguo: il «CONI»). L’articolo 4, comma 2, di tale decreto legislativo è formulato come segue:

«I rappresentanti delle federazioni [sportive nazionali], individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel [CONI]».

12

L’articolo 15, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 242/1999, relativo alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, enuncia quanto segue:

1.   Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del [Comitato olimpico internazionale], delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

2.   Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3.   I bilanci delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione o Disciplina associata o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio.

4.   L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

5.   Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale.

6.   Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale».

13

L’articolo 16 del decreto legislativo n. 242/1999 prevede che:

«Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale».

14

L’articolo 6 dello statuto del CONI, relativo al Consiglio nazionale del CONI, al comma 1 enuncia quanto segue:

«Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell’idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale e armonizza l’azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate».

15

L’articolo 6, comma 3, dello statuto del CONI prevede quanto segue:

«(…) Ai sensi della Regola 29, Punto 3, della Carta Olimpica, la maggioranza votante deve essere costituita dai voti espressi dai rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate alle rispettive Federazioni Internazionali che gestiscono sport inclusi nel Programma dei Giochi Olimpici. (…)».

16

L’articolo 6, comma 4, dello statuto del CONI così recita:

«Il Consiglio nazionale:

(...)

b)

stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, delle associazioni e società sportive, ed emana il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate;

c)

delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, sulla base dei requisiti fissati dallo Statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del [Comitato internazionale olimpico] e della tradizione sportiva della disciplina;

(...)

e)

stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli del CONI sulle Federazioni sportive nazionali, sulle Discipline sportive associate e, per gli ambiti sportivi, sugli Enti di promozione sportiva riconosciuti;

e1)

stabilisce, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive [associate] e del controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali;

(...)

f1)

delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso che non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

(...)».

17

L’articolo 7, comma 1, dello statuto del CONI, relativo alla giunta nazionale del CONI, così dispone:

«La Giunta Nazionale è l’organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell’attività amministrativa del CONI; esercita il controllo sulle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate – e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne – e sugli Enti di promozione sportiva».

18

L’articolo 7, comma 5, dello statuto del CONI è del seguente tenore:

«La Giunta Nazionale:

(...)

e)

esercita, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Nazionale, il controllo sulle Federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica e, in particolare, in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica, all’attività sportiva di alto livello e all’utilizzazione dei contributi finanziari erogati e stabilisce i criteri per assegnare i contributi finanziari alle Federazioni stesse;

(...)

f)

propone al Consiglio Nazionale il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni sportive nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

(...)

g2)

approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate;

(...)

h1)

nomina i revisori dei conti in rappresentanza del CONI nelle Federazioni sportive nazionali e nelle Discipline sportive associate e nei Comitati regionali del CONI;

(...)

l)

approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche;

(...)».

19

Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, dello statuto del CONI:

«Le Federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del [Comitato internazionale olimpico] e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

20

In Italia, la FIG e la FISE sono federazioni sportive nazionali organizzate sotto forma di associazioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica. Si tratta di persone giuridiche di diritto privato soggette, in linea di principio, alle disposizioni del codice civile italiano.

21

Con decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il 30 settembre 2016, l’ISTAT ha inserito la FIG e la FISE nell’elenco ISTAT 2016.

22

Facendo applicazione, a tal fine, delle disposizioni del SEC 2010, l’ISTAT ha innanzi tutto considerato che queste due federazioni erano, in virtù del test «market – non market», previsto, in particolare, nell’allegato A, punto 20.29, al regolamento n. 549/2013, unità istituzionali che producono beni e servizi non destinabili alla vendita (in prosieguo, anche: le «unità produttrici per fini non commerciali»). Per determinare se dette unità dovessero essere classificate, in applicazione dell’allegato A, punti 2.130 e 3.31, a tale regolamento, nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie o in quello delle amministrazioni pubbliche, l’ISTAT ha verificato se la FIG e la FISE fossero controllate da un’amministrazione pubblica.

23

L’ISTAT ha concluso che tale ipotesi ricorresse nel caso delle due federazioni menzionate in quanto, benché dotate di una certa autonomia decisionale, esse non possedevano piena capacità di autodeterminazione, tenuto conto del carattere sostanziale del controllo esercitato dal CONI sulla loro gestione. Detta influenza significativa sarebbe rivelata da un certo numero di indizi, tra cui il potere del CONI di riconoscere le federazioni ai fini sportivi, di approvarne gli statuti, il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, di controllare le federazioni in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica (gare, preparazione olimpica, ecc.) e il potere di commissariamento delle federazioni sportive nazionali in presenza di gravi irregolarità. Analogamente, l’ISTAT ha ritenuto che le quote associative degli associati alla FIG e alla FISE dovessero essere considerate come un aiuto pubblico parafiscale e che le menzionate federazioni beneficiassero inoltre di un finanziamento pubblico da parte del CONI, stabile nel tempo e accompagnato da uno stringente controllo da parte di quest’ultimo.

24

La FIG e la FISE hanno entrambe proposto, rispettivamente il 29 novembre e il 7 dicembre 2016, un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, la Corte dei conti (Italia), diretto all’annullamento della decisione dell’ISTAT di inserirle nell’elenco ISTAT 2016. Esse ritengono in particolare che l’ISTAT abbia erroneamente applicato le disposizioni del SEC 2010 e che a torto abbia considerato che esse erano soggette ad un controllo pubblico esercitato dal CONI.

25

Dopo aver constatato che le attività tanto della FIG quanto della FISE sono prive di carattere commerciale e che tali federazioni sono istituzioni senza scopo di lucro, ai sensi del SEC 2010, il giudice del rinvio fa presente che le parti nei procedimenti principali discordano sull’interpretazione della nozione di «controllo pubblico» e, in particolare, quanto a tre dei criteri che occorre prendere in considerazione, conformemente all’allegato A, punto 20.15, al regolamento n. 549/2013, per determinare se una federazione sportiva, in quanto istituzione senza scopo di lucro, debba essere considerata soggetta a un controllo pubblico e come rientrante in tal modo nel settore delle amministrazioni pubbliche.

26

Per quanto riguarda, anzitutto, il criterio negativo, contenuto nella seconda frase del punto succitato, stando al quale «[l]’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività» non è rilevante per ritenere che l’amministrazione pubblica eserciti il suo controllo su un’unità istituzionale, il giudice del rinvio rileva che tale espressione potrebbe essere intesa in senso ampio e inglobare, nei procedimenti principali, tanto il potere del CONI di emanare indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva quanto quello di riconoscere le federazioni ai fini sportivi. Qualora dovessero essere qualificati come «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale», i poteri in parola non sarebbero rilevanti per decidere che il CONI esercita un controllo sulla FIG e sulla FISE.

27

Per quanto riguarda, poi, il criterio secondo cui il controllo di una istituzione senza scopo di lucro da parte di una pubblica amministrazione è definito come «la capacità [dell’amministrazione] di determinarne la politica generale o il programma», il giudice del rinvio rileva che l’espressione menzionata può essere intesa in due modi diversi. Il controllo potrebbe, secondo una prima interpretazione, essere inteso, come risulterebbe dallo spirito dell’allegato A, punti 1.36 e 20.15, al regolamento n. 549/2013, come la capacità dell’amministrazione pubblica di determinare la politica generale o il programma dell’unità istituzionale, vale a dire la capacità di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta di tale unità, ad eccezione dei poteri di mera vigilanza formale ed esterna. In base ad una seconda interpretazione, il controllo sarebbe inteso in senso ampio includendo i poteri di vigilanza formale ed esterna, come i poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori contabili o di approvazione dello statuto.

28

Per quanto riguarda, infine, il criterio relativo al «grado di finanziamento» di cui all’allegato A, punto 20.15, lettera d), al regolamento n. 549/2013, il giudice del rinvio rileva che sia la FIG che la FISE sono finanziate nella misura del 30% circa dal CONI, mentre le quote associative degli aderenti a tali federazioni rappresentano oltre il 50% delle entrate di ciascuna di esse. In simili circostanze, il giudice del rinvio si chiede se dette quote associative possano o meno essere prese in considerazione nell’ambito del criterio relativo al finanziamento e se esse debbano essere considerate come fonti di finanziamento pubblico o privato.

29

A tal riguardo, il giudice del rinvio considera che le quote associative degli aderenti alle federazioni interessate dovrebbero poter essere prese in considerazione nell’ambito della valutazione del grado di finanziamento, ma che occorre qualificarle, sotto detto profilo, come «versament[i] privatistic[i] di natura non sinallagmatica», che non possono essere assimilati a entrate da finanziamento pubblico. Il giudice del rinvio osserva che, se tali quote dovessero essere considerate come «finanziamenti di natura pubblicistica aventi natura parafiscale», sulla base del rilievo che si tratterebbe, come sostiene l’ISTAT, di trasferimenti pubblici che costituiscono un flusso di finanziamento che il CONI assicura a ciascuna federazione, ciò equivarrebbe ad introdurre un indicatore di controllo non contemplato dal SEC 2010. Secondo detto giudice, se la sua interpretazione dovesse essere accolta, sarebbe possibile ritenere che la FIG e la FISE abbiano sviluppato, grazie ai contributi privatistici dei loro associati, una rilevante capacità di autofinanziamento che consentirebbe loro di determinare la loro politica generale o il loro programma in misura significativa e che escluderebbe quindi qualsiasi controllo pubblico del CONI, nonostante il loro finanziamento da parte di quest’ultimo pari al 30%.

30

In tale contesto, la Corte dei conti (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il concetto di “intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività” di cui al[l’allegato A, punto 20.15,] del regolamento [n.] 549/2013 (…) debba intendersi in senso ampio come comprensivo anche dei poteri di indirizzo di natura sportiva (c.d. soft law) e dei poteri di riconoscimento, previsti dalla legge, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica e dell’operatività nel settore dello sport, poteri entrambi generalmente riferibili a tutte le Federazioni sportive nazionali italiane;

2)

se l’indicatore generale del controllo di cui al[l’allegato A, punto 20.15,] del regolamento [n.] 549/2013 (…) (“la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale”) debba essere inteso in senso sostanziale quale capacità di dirigere, vincolare e condizionare l’attività gestionale dell’ente non lucrativo, ovvero se possa essere inteso in senso atecnico come comprensivo anche di poteri di vigilanza esterna diversi da quelli definiti dagli indicatori specifici del controllo di cui al[l’allegato A, punto 20.15] (quali ad esempio poteri di approvazione dei bilanci, di nomina dei revisori, di approvazione di statuti e di talune tipologie di regolamenti, di indirizzo sportivo o riconoscimento a fini sportivi);

3)

se, in base al combinato disposto [dell’allegato A, punto 20.15, 4.125 e 4.126] del regolamento [n.] 549/2013 (…), possa tenersi conto delle quote associative ai fini del giudizio sull’esistenza o meno del controllo pubblico, specificando se un elevato importo delle predette quote, unitamente alle altre entrate proprie, possa attestare, alla luce delle specificità della fattispecie concreta, la presenza di una significativa capacità di autodeterminazione dell’ente non lucrativo».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

31

I procedimenti principali vertono sul punto se due unità istituzionali italiane, produttrici di beni e servizi non destinabili alla vendita, organizzate in forma di istituzione senza scopo di lucro, vale a dire la FIG e la FISE, debbano essere considerate controllate, o meno, da una amministrazione pubblica, ossia il CONI, ai fini della loro classificazione o nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, conformemente alle norme del SEC 2010.

32

Come risulta dai considerando 1 e 3 nonché dall’allegato A, punti 1.01 e 1.19, del regolamento n. 549/2013, il SEC 2010 istituisce un quadro di riferimento destinato, ai fini sia dei cittadini dell’Unione sia dell’Unione stessa, all’elaborazione dei conti degli Stati membri. Tale elaborazione deve essere effettuata sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili, in modo da consentire di ottenere risultati comparabili.

33

Ai fini contabili del SEC 2010, ogni unità istituzionale, definita, sostanzialmente, all’allegato A, punti 1.57 e 2.12, al regolamento n. 549/2013 come un’entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione principale, deve essere collegata a uno dei sei settori principali indicati nell’allegato A, punto 1.34, a tale regolamento, vale a dire alle famiglie, alle amministrazioni pubbliche, alle società finanziarie, alle società non finanziarie, alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie o al resto del mondo.

34

Al fine di determinare il settore cui è attribuita un’unità istituzionale residente che non sia una famiglia, come un’istituzione senza scopo di lucro, occorre verificare se si tratti di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita (in prosieguo: «produttore per fini commerciali o per fini non commerciali»), in modo da distinguere gli enti che devono essere classificati fra le società da quelle che non devono esserlo. Per quanto riguarda le unità produttrici per fini non commerciali, occorre stabilire se queste ultime siano controllate da una pubblica amministrazione o meno. In caso affermativo, l’unità per fini non commerciali sarà classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni mentre, in caso negativo, essa sarà classificata tra le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Tale metodo di classificazione risulta in particolare dal combinato disposto dei punti 1.35, 2.34, 2.130, 3.31, 20.05, 20.13 e 20.17 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013.

35

La nozione generale di «controllo» è definita in modo analogo ai punti 1.36, 20.15, 20.18, 20.306 e 20.309 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 come la capacità di determinare la politica generale o il programma di un’unità o di un’entità. Il punto 20.309 di tale allegato, che rientra nella parte del capitolo 20 dello stesso dedicata al settore pubblico, di cui fanno parte, segnatamente, le amministrazioni pubbliche e le unità e gli enti che esse controllano, menziona nove indicatori generali di controllo che consentono di stabilire se un’unità residente possa essere considerata controllata da una pubblica amministrazione ai fini della sua classificazione nel settore pubblico, fermo restando che, in forza del punto 20.310 del suddetto allegato, alcuni degli indicatori in parola possono non essere rilevanti nel singolo caso.

36

Occorre rilevare a tal riguardo che la definizione della nozione di «controllo di un’unità residente del settore pubblico», di cui all’allegato A, punto 20.309, al regolamento n. 549/2013, è destinata ad essere applicata a qualsiasi unità istituzionale, indipendentemente dalla sua forma giuridica.

37

L’allegato A, punto 20.15, al regolamento n. 549/2013 riguarda più specificamente la questione del controllo delle istituzioni senza scopo di lucro da parte delle amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, a detto regolamento, «[i]l controllo di una istituzione senza scopo di lucro è definito come la capacità di determinarne la politica generale o il programma». Pur precisando che il solo intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non consente di concludere nel senso dell’esistenza di un controllo, tale disposizione enuncia cinque indicatori di controllo da prendere in considerazione per stabilire se una istituzione senza scopo di lucro sia soggetta a controllo pubblico. Questi cinque indicatori sono ricompresi anche nell’allegato A, punto 2.39, al regolamento n. 549/2013 con alcune varianti redazionali in funzione delle versioni linguistiche. Si deve considerare che, tenuto conto del fatto che affrontano la stessa questione e perseguono lo stesso obiettivo, vale a dire precisare gli indicatori di controllo applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, i punti 2.39 e 20.15 di tale allegato devono, nonostante tali varianti redazionali, essere interpretati reciprocamente ed essere considerati come costituenti una sola e unica disposizione.

38

Inoltre, occorre constatare che, quando l’allegato A, punto 20.309, al regolamento n. 549/2013 definisce la nozione di controllo al fine di determinare i profili del settore pubblico in generale, e quando la disposizione unica dei punti 2.39 e 20.15 definisce questa stessa nozione al fine di distinguere le istituzioni senza scopo di lucro che rientrano nel settore pubblico da quelle che non vi rientrano, le due definizioni menzionate perseguono parimenti la stessa finalità e possono quindi applicarsi, per quanto riguarda le istituzioni senza scopo di lucro, agli stessi enti. Si deve quindi ritenere che tali due disposizioni siano complementari e, quindi, da applicare congiuntamente ed in modo armonizzato per determinare se un’unità rientri nel settore pubblico o nel settore privato e, pertanto, riguardo ad un’istituzione senza scopo di lucro, se quest’ultima rientri nel settore delle amministrazioni pubbliche, conformemente al combinato disposto dei punti 3.31 e 20.13 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, oppure se costituisca un’istituzione senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

39

Ai fini dell’esame delle questioni pregiudiziali, occorre quindi procedere ad un’analisi della disposizione contenuta ai punti 2.39 e 20.15 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, la quale si applica più in particolare alle istituzioni senza scopo di lucro, completando altresì tale analisi facendo riferimento alla disposizione generalmente applicabile, di cui al punto 20.309 del medesimo allegato.

Sulla prima questione

40

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale interpretazione occorra dare alla nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, al regolamento n. 549/2013.

41

Il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione di tale nozione in particolare alla luce del potere del CONI di riconoscere federazioni nazionali a fini sportivi e di adottare, nei loro confronti, indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva dalle medesime disciplinata.

42

Ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013, «[l]’intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività non è rilevante per decidere se una singola unità sia controllata dall’amministrazione pubblica».

43

Dalla formulazione di tale disposizione risulta che quest’ultima mira a sottrarre alla nozione di «controllo» qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico che abbia lo scopo di adottare o applicare una disciplina volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a regole globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali.

44

Occorre anzitutto rilevare che, nei procedimenti principali, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 242/1999, il quale dispone che le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, costituisce un siffatto intervento pubblico in forma di regolamentazione generale, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013, che non è rilevante al fine di decidere se l’amministrazione pubblica eserciti il suo controllo su una singola unità.

45

Quanto alla portata dell’esclusione enunciata da tale disposizione, occorre interpretarla alla luce degli indicatori di controllo specifici previsti da detta disposizione nonché delle altre disposizioni pertinenti dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, più specificamente quella di cui al punto 20.309 dell’allegato in parola, menzionata al punto 38 della presente sentenza.

46

Orbene, da un lato, l’indicatore di controllo relativo alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» e alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro», di cui rispettivamente al punto 2.39, lettera b), e al punto 20.15, lettera b), dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, in combinato disposto con la parte corrispondente del punto 20.309, lettera i), di tale allegato, parimenti applicabile alle istituzioni senza scopo di lucro, consente di stabilire la possibilità dell’esistenza di un controllo quando una disposizione legislativa o regolamentare, che disciplina direttamente o indirettamente l’istituzione senza scopo di lucro interessata o l’atto costitutivo della medesima, preveda poteri o diritti regolamentari a beneficio di un’amministrazione pubblica, attribuisca a quest’ultima competenze giuridiche o imponga obblighi all’istituzione senza scopo di lucro nei confronti di tale amministrazione, cosicché la politica generale o il programma di detta istituzione senza scopo di lucro ne risultano determinati.

47

In particolare, occorre constatare che siffatto indicatore consente di stabilire la possibilità dell’esistenza di un controllo quando una disposizione legislativa o regolamentare, che disciplina direttamente o indirettamente le istituzioni senza scopo di lucro di uno stesso settore di attività o talune di dette istituzioni, attribuisce a un’amministrazione pubblica la competenza di emanare o applicare una regolamentazione che, indipendentemente dal suo carattere generale o dettagliato, sia idonea ad esercitare un’influenza determinante sulla politica generale o sul programma delle istituzioni senza scopo di lucro interessate o obblighi queste ultime a rispettare tale regolamentazione.

48

Dall’altro lato, occorre rilevare che l’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013 disciplina l’aspetto del «controllo attraverso un’eccessiva regolamentazione». Ai sensi di tale disposizione, «[q]uando la regolamentazione è talmente rigida da dettare di fatto la politica generale dell’impresa, si configura una forma di controllo», «[potendo] sussistere un forte coinvolgimento normativo delle autorità pubbliche» in alcuni casi. Dalla suddetta disposizione risulta altresì che un coinvolgimento normativo il quale, indipendentemente dal suo carattere generale o dettagliato, fosse talmente invasivo da dettare, di fatto, la politica generale o il programma di un’unità, o addirittura del complesso delle unità, di uno stesso settore di attività può costituire un indizio di controllo.

49

Emerge dalle considerazioni che precedono che spetta al giudice del rinvio verificare se, nell’ambito del suo potere di riconoscere federazioni nazionali ai fini sportivi, quali la FIG e la FISE, e quello di adottare nei loro confronti indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva dalle medesime disciplinata, il CONI, da un lato, stabilisca o applichi una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente tutte le federazioni sportive nazionali a regole globali, ampie ed astratte, o ad orientamenti generali e, dall’altro, non intervenga in modo eccessivo, tramite una regolamentazione, dettando, di fatto, la politica generale o il programma delle menzionate federazioni o di alcune delle menzionate federazioni. Se una simile ipotesi ricorresse, tali poteri non sarebbero rilevanti al fine di determinare la sussistenza di un controllo sulla FIG e sulla FISE.

50

Nelle sue osservazioni scritte nonché in udienza dinanzi alla Corte, la Commissione europea ha sostenuto che il potere del CONI di riconoscere le federazioni nazionali ai fini sportivi ha l’effetto di creare una situazione di monopolio di fatto nel settore relativo alla disciplina sportiva di cui trattasi, dato che, una volta riconosciute ai fini sportivi, tali federazioni agiscono in posizione monopolistica nel settore sportivo considerato. La Commissione ne deduce che il potere di riconoscimento del CONI non possa rientrare nel concetto di «intervento pubblico sotto forma di regolamentazione generale», ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013. Peraltro, la Commissione considera che, manifestandosi in un settore monopolistico, il potere del CONI di adottare nei confronti delle federazioni sportive nazionali indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva assurge a forma di «controllo pubblico», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), a tale regolamento, vale a dire quella di un «forte coinvolgimento normativo» in un settore monopolistico.

51

A tale riguardo occorre rilevare che, ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, «[i]n alcuni casi può sussistere un forte coinvolgimento normativo delle autorità pubbliche, in particolare in settori quali i monopoli e i servizi pubblici privatizzati, dove è presente un elemento di servizio pubblico». La disposizione richiamata considera quindi, tra l’altro, il caso in cui le autorità pubbliche intervengano in forma regolamentare, nell’ambito di un’attività di monopolio esercitata dall’ente al cui riguardo si pone la questione del controllo pubblico.

52

Nel caso di specie, si deve osservare che, in linea di principio e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, il potere di riconoscimento del CONI può costituire un intervento pubblico in forma di regolamentazione generale, ai sensi della definizione ricordata al punto 43 della presente sentenza. Da un lato, infatti, il CONI applica una regolamentazione generale applicabile a qualsiasi ente che intenda ottenere il «riconoscimento ai fini sportivi», vale a dire l’articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 242/1999, e, dall’altro, il riconoscimento da parte del CONI costituisce soltanto una fase preliminare, considerato che tutte le federazioni sportive nazionali sono riconosciute uniformemente secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla normativa italiana in vigore, nel caso di specie il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361. Il fatto che le federazioni sportive nazionali detengano, in seguito al loro riconoscimento, una posizione di monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica sportiva nella sua dimensione pubblica, vale a dire la sua pratica in un contesto formalizzato, ufficiale o rappresentativo, è soggetta alla loro esclusiva autorità, è un elemento irrilevante alla luce della definizione accolta al punto 43 della presente sentenza. Infatti, la creazione di una simile posizione di monopolio per quanto riguarda la dimensione pubblica della pratica di uno sport non rientra nel potere di riconoscimento in quanto tale né, pertanto, dell’intervento pubblico, ma è soltanto una conseguenza che deriva automaticamente dall’esercizio di detto potere e di detto intervento, dal momento che il fatto di affidare l’onere di tale dimensione di uno sport ad un certo ente implica necessariamente che quest’ultimo disponga di un monopolio del genere, di portata ben determinata.

53

Ciò posto, spetta tuttavia al giudice del rinvio sincerarsi che, tenuto conto del monopolio di fatto che sembrano detenere le federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive di cui rispettivamente si occupano, il CONI non disponga in seguito, segnatamente per effetto del suo potere di adottare nei confronti delle federazioni sportive nazionali indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva, di un «forte coinvolgimento normativo», ai sensi degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera b), punto 20.15, lettera b), e punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, che gli consenta di dettare, di fatto, la politica generale o il programma di tali federazioni.

54

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.

Sulla seconda questione

55

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione che occorre dare alla nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013.

56

Più precisamente, il giudice del rinvio desidera sapere quale interpretazione di tale nozione debba essere accolta con riferimento a diversi poteri di cui è dotata un’unità del settore pubblico, come il CONI, nei confronti delle federazioni sportive nazionali. Detto giudice, in proposito, fa presente di essere incline a ritenere che la nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’unità istituzionale, quale un’istituzione senza scopo di lucro, dovrebbe essere intesa come la capacità dell’amministrazione pubblica «di dirigere, vincolare e condizionare la complessiva gestione concreta dell’unità istituzionale. Il controllo esisterebbe, quindi, esclusivamente in presenza di una effettiva e concreta capacità intrusiva dell’ente pubblico (…) nella gestione dell’ente controllato».

57

Come ricordato al punto 37 della presente sentenza, l’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013 dispone che «[i]l controllo di un’istituzione senza scopo di lucro è definito come la capacità di determinarne la politica generale o il programma». Il punto 2.39 e il punto 20.15, terza frase, dell’allegato A al regolamento in parola menzionano cinque indicatori di controllo che occorre prendere in considerazione per stabilire se un’istituzione senza scopo di lucro sia soggetta a controllo pubblico.

58

A tal riguardo, occorre rilevare che dalla formulazione dell’allegato A, punto 20.15, quinta frase, al regolamento n. 549/2013, la quale fa riferimento alla capacità di determinare in misura significativa la politica generale o il programma delle istituzioni senza scopo di lucro, risulta che la nozione di «capacità» non deve essere intesa in senso restrittivo e formale ma, al pari di quanto indicato dal giudice del rinvio, deve essere intesa nel senso generale di «capacità», «possibilità» o «facoltà». Siffatta interpretazione è peraltro avvalorata da diverse versioni linguistiche dei punti dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 relativi alla definizione della nozione di «controllo», che utilizzano alternativamente e indifferentemente i termini «capacità» [come le versioni in lingua spagnola («capacidad»), tedesca («Fähigkeit»), inglese («ability»), italiana o francese («capacité») del punto 1.36], di «facoltà» [come la versione in lingua neerlandese («vermogen») dei punti 20.306 e 20.310], di «abilità» [come la versione in lingua rumena («abilitatea») dei punti 20.306 e 20.310] o di «possibilità» [come la versione in lingua tedesca («Möglichkeit») del punto 20.310].

59

L’interpretazione accolta al punto precedente della presente sentenza risulta parimenti dall’obiettivo sotteso all’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento di cui trattasi, ossia che il controllo di un’istituzione senza scopo di lucro da parte di un’amministrazione pubblica è accertato laddove quest’ultima è in grado, vale a dire è dotata della capacità, possibilità o facoltà, di influire in modo preponderante sulla politica generale o sul programma dell’istituzione senza scopo di lucro. Occorre altresì rilevare che, da un punto di vista contestuale, l’allegato A, punto 20.309, lettera f), al regolamento n. 549/2013, risulta chiarire la nozione di «capacità di determinar[e]» considerando che l’esercizio di un controllo può consistere in un’«influenza dominante».

60

Per contro, le nozioni di «politica generale» e di «programma» non possono essere ricondotte, contrariamente a quanto proposto dal giudice del rinvio, alla sola «complessiva gestione concreta dell’unità istituzionale».

61

Tale constatazione risulta in particolare da un’analisi degli indicatori di controllo menzionati nell’allegato A, punti 2.39, 20.15 e 20.309, al regolamento n. 549/2013. Detti indicatori sono volti a chiarire e a illustrare la nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» delle istituzioni senza scopo di lucro, ponendo l’accento su aspetti idonei ad influenzare in misura significativa la definizione e l’orientamento della strategia globale dell’istituzione senza scopo di lucro, come il fatto che un’amministrazione pubblica disponga della facoltà di nominare i responsabili dell’istituzione senza scopo di lucro o di assoggettarla a taluni obblighi, che sia vincolata da accordi contrattuali all’istituzione senza scopo di lucro o ancora finanzi quest’ultima o sia esposta ai rischi connessi alla sua attività.

62

In primo luogo, difatti, l’indicatore di controllo relativo alla «nomina dei funzionari» di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera a), e punto 20.15, lettera a), al regolamento n. 549/2013, corrisponde alla parte del punto 20.309, lettera a), del medesimo allegato, relativa alla nomina dei funzionari, anch’essa pertinente per le istituzioni senza scopo di lucro.

63

Tale indicatore consente di accertare la possibilità della sussistenza di un controllo nei confronti di un’istituzione senza scopo di lucro quando, come risulta dall’allegato A, punto 20.309, lettera a), al regolamento n. 549/2013, «la maggioranza» delle persone che hanno il compito di condurre e di dirigere l’ente interessato e, pertanto, di definire e influenzare la sua politica generale ed il suo programma, quali i membri del consiglio di amministrazione o i membri degli organi direttivi, è nominata da un’amministrazione pubblica.

64

In secondo luogo, l’indicatore di controllo relativo alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» o alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro», di cui rispettivamente al punto 2.39, lettera b), e al punto 20.15, lettera b), dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, corrisponde ai vari esempi di cui al punto 20.309, lettere da a) a c) e da g) ad i), di tale allegato, poiché detti esempi sono pertinenti per le istituzioni senza scopo di lucro e riguardano ulteriori aspetti rispetto a quello della nomina dei funzionari, che è oggetto dell’indicatore di controllo menzionato ai due punti precedenti.

65

Come si evince dal punto 46 della presente sentenza, risulta segnatamente dal combinato disposto del punto 2.39, lettera b), del punto 20.15, lettera b), e del punto 20.309, lettera i), dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 che tale indicatore consente di accertare la possibilità della sussistenza di un controllo quando l’atto costitutivo di un’istituzione senza scopo di lucro o una disposizione legislativa o regolamentare, che disciplina direttamente o indirettamente l’istituzione senza scopo di lucro interessata, preveda poteri o diritti regolamentari in favore di un’amministrazione pubblica, attribuisca a quest’ultima competenze giuridiche o imponga obblighi all’istituzione senza scopo di lucro nei confronti della suddetta amministrazione cosicché gli obiettivi, le attività e gli aspetti operativi dell’istituzione senza scopo di lucro e, pertanto, «la sua politica generale o il suo programma» siano limitati.

66

Tale ipotesi ricorre in particolare, ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettere da a) a c) e da g) ad i), al regolamento n. 549/2013, nel caso delle previsioni che attribuiscono ad un’amministrazione pubblica il diritto di veto o revoca della maggioranza dei funzionari, il diritto di nomina, veto o revoca della maggioranza dei membri di comitati chiave dell’istituzione senza scopo di lucro, nonché il diritto di nomina, veto o revoca di personale chiave, che consentono a siffatta amministrazione di approvare i bilanci, che impediscono all’istituzione senza scopo di lucro di modificare l’atto costitutivo, sciogliersi o porre fine al rapporto con il settore pubblico, che obbligano l’istituzione senza scopo di lucro a chiedere l’autorizzazione del settore pubblico per assumere un prestito o, come risulta dal punto 47 della presente sentenza, che attribuiscono a tale amministrazione un forte coinvolgimento normativo.

67

In terzo luogo, l’indicatore di controllo relativo agli «accordi contrattuali», di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera c), e punto 20.15, lettera c), al regolamento n. 549/2013, corrisponde all’indicatore di controllo menzionato nell’allegato A, punto 20.309, lettera g), al citato regolamento, il quale è parimenti pertinente per le istituzioni senza scopo di lucro. Se, in sostanza, l’indicatore di controllo menzionato nell’allegato A, punto 20.309, lettera f), a detto regolamento potrebbe anch’esso essere ricollegato a quello di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera c), e punto 20.15, lettera c), al medesimo regolamento, è giocoforza constatare che, riferendosi ad una situazione caratterizzata essenzialmente da vendite e dall’esistenza di clienti, gli esempi ivi forniti non sono pertinenti per istituzioni senza scopo di lucro quali la FIG e la FISE.

68

L’indicatore relativo agli accordi contrattuali, quale definito al punto precedente della presente sentenza, consente di accertare la possibilità della sussistenza di un controllo quando disposizioni risultanti da un accordo contrattuale concluso tra un’amministrazione pubblica e un’istituzione senza scopo di lucro, come un accordo di prestito, prevedano, a vantaggio della prima, diritti che consentano alla medsima di determinare la politica generale o il programma della seconda, quale segnatamente, come risulta dall’allegato A, punto 20.309, lettera g), al regolamento n. 549/2013, controlli quale condizione per la concessione di prestiti più rigorosi di quanto proposto in genere da una banca a un ente del settore privato.

69

In quarto luogo, l’indicatore di controllo relativo al «grado di finanziamento» di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al regolamento n. 549/2013 corrisponde all’ultima frase del punto 20.309, lettera i), dell’allegato citato, anch’essa pertinente per le istituzioni senza scopo di lucro.

70

L’indicatore in parola consente di accertare la possibilità della sussistenza di un controllo quando un’istituzione senza scopo di lucro è, come risulta dal combinato disposto del punto 20.15, quinta frase, e del punto 20.309, lettera i), ultima frase, dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, completamente, quasi completamente o principalmente finanziata da un’amministrazione pubblica, a meno che i controlli esercitati su tale flusso di finanziamento non siano abbastanza restrittivi da influenzare la politica generale o il programma dell’istituzione senza scopo di lucro e che quest’ultima resti così in grado di determinare detta politica o detto programma.

71

In quinto luogo, l’indicatore di controllo relativo al «grado di esposizione al rischio dell’amministrazione pubblica» o all’«esposizione al rischio», di cui rispettivamente al punto 2.39, lettera e), e al punto 20.15, lettera e), dell’allegato A al regolamento n. 549/2013 corrisponde, in parte, al punto 20.309, lettera g), di tale allegato, il quale è parimenti pertinente per le istituzioni senza scopo di lucro.

72

Tale indicatore consente di accertare la possibilità della sussistenza di un controllo quando un’amministrazione pubblica può essere esposta ai rischi connessi all’attività dell’istituzione senza scopo di lucro, o è legittimata ad adottare misure nei confronti di un’istituzione senza scopo di lucro al fine di tutelarsi dall’esposizione a rischi del genere.

73

Dall’analisi svolta risulta che gli elementi rilevanti al fine di determinare l’esistenza di un controllo pubblico su un’istituzione senza scopo di lucro si riferiscono non alla funzione di gestire e amministrare un ente nonché a garantire l’espletamento delle pratiche correnti, bensì a quello di definire o fissare gli obiettivi dell’ente, le sue attività e i loro aspetti operativi, nonché gli indirizzi strategici e gli orientamenti che l’ente intende perseguire nell’esercizio di tali attività.

74

Una siffatta interpretazione è confortata dalla formulazione dell’allegato A, punto 20.309, lettere c) e i), al regolamento di cui trattasi, che menziona diversi aspetti connessi alla nozione di «politica generale», tra i quali figurano, alla lettera c), «la retribuzione del personale dirigente e la strategia aziendale» nonché, alla lettera i), «le attività, gli obiettivi e gli aspetti operativi» dell’ente interessato.

75

Inoltre, come la Commissione ha fatto valere nelle sue osservazioni scritte, ridurre le nozioni di «politica generale» e di «programma» alla sola nozione di «gestione» priverebbe di senso l’autonomia di gestione e di decisione che, per definizione, è riconosciuta nell’allegato A, punto 2.12, al regolamento n. 549/2013 alle unità istituzionali rientranti nell’ambito di applicazione del SEC 2010. Ne consegue che siffatta unità, pur disponendo di autonomia decisionale nell’esercizio della sua funzione principale, può comunque essere assoggettata al controllo pubblico, ai sensi del SEC 2010.

76

Occorre rilevare al riguardo che, in Italia, le federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, dispongono, in forza dell’articolo 20, comma 4, dello statuto del CONI, nell’ambito del principio di autonomia del diritto sportivo riconosciuto dall’articolo 1 del decreto-legge del 19 agosto 2003, n. 220, di «autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI»; tale autonomia è chiaramente rispecchiata dalle disposizioni dello statuto di dette due federazioni, come risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale.

77

Di conseguenza, la questione del controllo di unità istituzionali, quali la FIG e la FISE, da parte di un’amministrazione pubblica, quale il CONI, non può riferirsi all’aspetto se l’amministrazione pubblica eserciti un’influenza determinante sulla gestione o sulla capacità decisionale dell’unità istituzionale, la quale è dotata, per definizione, di piena autonomia in materia, ma mira a stabilire se detta amministrazione sia in grado, nonostante l’esistenza di una siffatta autonomia, di dirigere e di esercitare forme di pressione sull’unità nell’ambito della definizione e della realizzazione stesse dei suoi obiettivi, delle sue attività e dei suoi indirizzi strategici.

78

Dalle considerazioni che precedono risulta che la nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di svolgere, attraverso gli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché attraverso gli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, di cui all’allegato A, punto 20.309, a tale regolamento, un’influenza reale e rilevante sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di siffatte attività.

79

Spetta pertanto al giudice del rinvio verificare se i poteri del CONI nei confronti della FIG e della FISE possano costituire una «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di tali federazioni, ai sensi della suddetta definizione.

80

In proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, il potere di nominare i revisori incaricati di rappresentare il CONI nelle federazioni sportive nazionali, occorre constatare, alla luce delle considerazioni che compaiono ai punti 62 e 63 della presente sentenza, che un siffatto potere non può essere collegato all’indicatore di controllo relativo alla «nomina dei funzionari», giacché, per natura, i revisori non sono considerati «funzionari» e non sono pertanto in grado di determinare la «politica generale o il programma» di un ente, nel senso della definizione accolta al punto 78 della presente sentenza.

81

Per quanto riguarda, in secondo luogo, i poteri derivanti dagli articoli 6 e 7 dello statuto del CONI, si deve rilevare che la maggior parte di essi è collegata all’indicatore di controllo relativo alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» e alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro», quale interpretato ai punti da 64 a 66 della presente sentenza. Analoga osservazione vale, segnatamente, quanto al potere del CONI di approvare il bilancio di previsione, con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle federazioni sportive nazionali, di esercitare il controllo sulle federazioni sportive nazionali in merito agli aspetti di rilevanza pubblicistica, di approvare, «ai fini sportivi», lo statuto, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle federazioni sportive nazionali e, eventualmente, di proporre le necessarie modifiche a tali testi, di nominare i revisori dei conti incaricati di rappresentarlo nelle federazioni sportive nazionali, di deliberare il commissariamento delle federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, di stabilire i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli del CONI sulle federazioni sportive nazionali, di stabilire, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, i criteri e le modalità dei controlli da parte delle federazioni sportive nazionali sulle società sportive affiliate e del controllo sostitutivo del CONI in caso di inadeguatezza, di stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali o di emanare il Codice di giustizia sportiva, che deve essere osservato da tutte le federazioni sportive nazionali. Lo stesso vale, come risulta dal punto 53 della presente sentenza, per il potere del CONI di adottare, nei confronti delle federazioni sportive nazionali, indirizzi relativi all’esercizio dell’attività sportiva da esse regolata, nel caso in cui, in esito all’esame condotto dal giudice del rinvio alla luce della risposta della Corte alla prima questione, tale potere fosse da ricondurre al presente indicatore di controllo.

82

Per ciascuno dei menzionati poteri, spetta al giudice del rinvio verificare se, nonostante l’autonomia tecnica, organizzativa e di gestione riconosciuta alle federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, richiamata nello statuto di queste ultime, il CONI sia in grado di esercitare un’influenza reale e sostanziale sulla politica generale o sul programma di dette federazioni, ai sensi della definizione accolta al punto 78 della presente sentenza, oppure se l’effetto di siffatti poteri si limiti, per riprendere la terminologia del giudice del rinvio, ad una semplice «vigilanza esterna e formale» che, al pari di un’influenza meramente marginale, non avrebbe un’incidenza determinante su tale politica generale o su tale programma.

83

A detto fine, il giudice del rinvio deve, inter alia, verificare se i poteri di approvare i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi nonché d’introdurre modifiche agli statuti delle federazioni, che sono espressamente menzionati a titolo di esempio nell’allegato A, punto 20.309, lettera i), al regolamento n. 549/2013, equivalgano a concedere al CONI un mero diritto di controllo o, al contrario, un’influenza preponderante sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi della FIG e della FISE, delle attività di dette federazioni e dei relativi aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che siffatte federazioni intendono perseguire nell’esercizio delle loro attività.

84

Il giudice del rinvio deve altresì verificare, eventualmente, che la capacità del CONI di determinare la politica generale o il programma della FIG e della FISE sia effettiva e permanente, nel senso che non deve unicamente esercitarsi temporaneamente in situazioni eccezionali, come sembra il caso del potere di deliberare il commissariamento delle federazioni sportive da parte del CONI in caso di gravi irregolarità o di gravi violazioni nell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi.

85

In terzo luogo, spetta parimenti al giudice del rinvio verificare se gli indicatori di controllo di cui ai punti 67 e 68, nonché ai punti 71 e 72 della presente sentenza, relativi rispettivamente agli accordi contrattuali e all’esposizione ai rischi, siano rilevanti nei procedimenti principali, ed eventualmente contribuiscano ad attestare la sussistenza di un controllo pubblico. In particolare, il giudice del rinvio deve verificare se, in primo luogo, siano stati conclusi accordi tra il CONI o una qualsiasi altra amministrazione pubblica, da un lato, e la FIG o la FISE, dall’altro, e, eventualmente, se, stante il loro contenuto e gli eventuali diritti concessi al CONI o a detta amministrazione, tali accordi conferiscano loro diritti di controllo idonei a determinare la politica generale o il programma della FIG o della FISE, ai sensi della definizione accolta al punto 78 della presente sentenza. In secondo luogo, il giudice del rinvio deve verificare se il CONI o qualsiasi altra amministrazione pubblica possano essere esposti ai rischi connessi all’attività di federazioni sportive nazionali, quali la FIG e la FISE, o se possano, al fine di tutelare la loro eventuale esposizione a siffatti rischi, adottare nei confronti di queste ultime misure che conferiscano loro diritti che consentano loro di determinare la politica generale o il programma delle federazioni in parola, ai sensi della definizione accolta al punto 78 della presente sentenza.

86

Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’indicatore di controllo di cui ai punti 69 e 70 della presente sentenza, esso sarà esaminato ai punti 91 e seguenti della presente sentenza.

87

Occorre peraltro precisare che l’analisi dei diversi indicatori di controllo menzionati ai punti da 80 a 86 della presente sentenza deve essere oggetto di una valutazione complessiva, conformemente alle disposizioni previste a tal fine dall’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310 al regolamento n. 549/2013. Dalle richiamate disposizioni risulta che, se un indicatore unico può essere sufficiente, in taluni casi, a dimostrare un controllo, è un insieme di indicatori che rivelerà, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di tale controllo, fermo restando che taluni indicatori possono non essere rilevanti in relazione alla situazione di cui trattasi e che, come risulta dal punto 70 della presente sentenza, l’indicatore relativo al grado di finanziamento può non essere determinante. Spetta quindi al giudice del rinvio effettuare siffatta valutazione complessiva alla luce delle suddette disposizioni, con la precisazione che una valutazione complessiva del genere implica, per sua natura, conformemente all’allegato A, punto 20.15, ultima frase, al regolamento n. 549/2013, un «giudizio soggettivo».

88

Nell’ambito del menzionato «giudizio soggettivo», il giudice del rinvio deve altresì prendere in considerazione il fatto che il forte accumulo di indizi volti a dimostrare la sussistenza di un controllo all’interno di un unico indicatore può essere sufficiente per indurlo a concludere nel senso della sussistenza di un controllo, con riferimento a tale unico indicatore. Nel caso di specie, occorre ricordare che numerosi poteri di cui il CONI è dotato rientrano nell’indicatore di controllo relativo alla «messa a disposizione di strumenti che consentano l’operatività» e alle «altre disposizioni come gli obblighi contenuti nello statuto dell’istituzione senza scopo di lucro». Pertanto, nel caso in cui il giudice del rinvio considerasse, in esito alla valutazione complessiva che deve svolgere, che tali poteri o una gran parte di essi contribuiscano ad attestare l’esistenza di un controllo, esso dovrebbe ancora verificare se detto indicatore di controllo sia sufficiente, da solo, a dimostrare un controllo.

89

Quanto alla circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che le federazioni sportive nazionali italiane eserciterebbero un’influenza sull’attività del CONI attraverso la partecipazione maggioritaria all’interno dei principali organi collegiali deliberanti di quest’ultimo, quali il Consiglio nazionale o la Giunta nazionale, occorre porre in evidenza che una simile circostanza è rilevante solo se può essere dimostrato che ciascuna delle federazioni, isolatamente considerata, è in grado di esercitare un’influenza significativa sul controllo pubblico svolto dal CONI nei suoi confronti per neutralizzare detto controllo, nonostante l’influenza delle altre federazioni sportive che si trovano in una situazione analoga, e recuperare in tal modo l’autonomia riguardo alla propria politica generale e al proprio programma. Spetta al giudice del rinvio verificare siffatto aspetto, se del caso.

90

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310, a detto regolamento.

Sulla terza questione

91

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, possano essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico e, in caso affermativo, se dette quote associative, che costituiscono la parte preponderante delle entrate di tale istituzione senza scopo di lucro, debbano essere considerate un elemento di finanziamento pubblico o privato.

92

In via preliminare, occorre osservare che il giudice del rinvio formula la sua questione in riferimento non solo al punto 20.15 dell’allegato A al regolamento n. 549/2013, ma anche ai punti 4.125 e 4.126 dell’allegato in parola.

93

A tal riguardo, occorre constatare che le disposizioni dell’allegato A, punti 4.125 e 4.126, al regolamento n. 549/2013 sono irrilevanti per quanto riguarda la risposta da fornire alla terza questione. Infatti, le suddette disposizioni, che figurano nel capitolo 4 di tale allegato, dedicato alle «operazioni di distribuzione e di redistribuzione», vale a dire alle operazioni di distribuzione del valore aggiunto generato dalla produzione e alle operazioni di redistribuzione del reddito e della ricchezza, hanno unicamente lo scopo di definire e precisare la nozione di «trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie», includendovi in particolare «le quote di associazione regolarmente versate dalle famiglie a (…) organizzazioni (...) sportive». Oltre al fatto che tale nozione è, di per sé, estranea alla questione del controllo pubblico, si deve osservare che dette disposizioni si applicano non già a tutte le istituzioni senza scopo di lucro, bensì alle sole istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, vale a dire ad unità istituzionali inquadrate nel settore privato quando si è accertato che esse non sono controllate da pubbliche amministrazioni. Pertanto, le disposizioni di cui trattasi riguardano unità a proposito delle quali è stata esclusa la questione del controllo pubblico e disciplinano un aspetto del tutto diverso da quello del controllo.

94

Ne consegue che la terza questione deve essere analizzata unicamente riguardo all’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, il quale è disciplinato, come risulta dal punto 69 della presente sentenza, dall’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, del regolamento n. 549/2013.

95

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione della presa in considerazione delle quote associative degli aderenti ai fini della verifica dell’esistenza di un controllo pubblico nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, si deve rilevare che l’indicatore menzionato al punto precedente della presente sentenza impone di stabilire, in quanto preliminare a tale verifica, la parte rappresentata dal finanziamento pubblico nel totale delle entrate di un’istituzione senza scopo di lucro. Poiché le quote degli associati fanno parte delle entrate di un’istituzione senza scopo di lucro, quale la FIG e la FISE, esse devono essere prese in considerazione, in un modo o nell’altro, per poter determinare in quale proporzione l’istituzione senza scopo di lucro sia finanziata mediante risorse pubbliche e potere così constatare la sussistenza o meno di un controllo pubblico.

96

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione della natura pubblica o privata delle quote associative degli aderenti, si deve rilevare, al pari del giudice del rinvio, che sembra in effetti trattarsi, a prima vista, di un versamento privatistico di natura non sinallagmatica, effettuato da soggetti privati rientranti, nell’ambito della classificazione del SEC 2010, nelle famiglie a unità istituzionali organizzate sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro.

97

Tuttavia, tenuto conto dell’obiettivo sotteso al regolamento n. 549/2013, vale a dire, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, l’elaborazione dei conti degli Stati membri sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili, in modo da consentire il conseguimento di risultati analoghi, la qualificazione, a fini statistici, delle quote associative degli aderenti tra le fonti di finanziamento privato o pubblico non deve unicamente tenere conto della qualità privata o pubblica del debitore della quota, o del rapporto giuridico esistente fra tale debitore e l’istituzione senza scopo di lucro in forza del diritto nazionale.

98

Occorre difatti parimenti tenere conto di qualsiasi elemento che possa determinare la natura pubblica o privata delle quote associative, come il contesto in cui queste ultime si iscrivono, il loro utilizzo alla luce degli interessi pubblici ai quali esse possono essere collegate, il loro carattere obbligatorio o facoltativo, il fatto che esse costituiscano o meno il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti dall’ente interessato nonché l’autonomia di cui tale ente dispone nella determinazione del loro importo. Pertanto, una quota associativa, come quella che gli aderenti devono versare alle federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, potrebbe, nonostante la qualità di soggetto privato dei suoi debitori e la sua qualificazione giuridica nel diritto nazionale, rivestire, ai fini del SEC 2010, carattere pubblico, una volta che si tratta di un contributo obbligatorio che, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, è percepito in relazione ad un interesse pubblico economico o sociale, a vantaggio, in particolare, di persone giuridiche di diritto privato, quali le federazioni sportive nazionali in discussione.

99

A tal riguardo, nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che, in primo luogo, le federazioni sportive nazionali italiane, quali la FIG e la FISE, detengono, come indicato al punto 52 della presente sentenza, un monopolio nelle discipline sportive di cui rispettivamente si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica, vale a dire la sua pratica in un contesto formalizzato, ufficiale o di rappresentanza, è soggetta alla loro autorità esclusiva. In secondo luogo, l’attività di tali federazioni comporta, conformemente all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 242/1999 nonché all’articolo 7, comma 5, e all’articolo 20, comma 4, dello statuto del CONI, una rilevanza pubblicistica, consistente nella regolare organizzazione delle competizioni, la preparazione olimpica e l’attività sportiva di alto livello. In terzo luogo, tenuto conto del monopolio considerato nel presente punto, il pagamento delle quote associative presenta carattere obbligatorio per chiunque desideri svolgere l’attività sportiva disciplinata dalla federazione sportiva nazionale corrispondente nella sua rilevanza pubblicistica, posto che chiunque intenda partecipare alle attività della federazione è tenuto ad affiliarsi ad essa. In quarto luogo, le quote associative non costituiscono necessariamente il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti dalle federazioni sportive nazionali, in quanto gli associati non praticano tutti l’attività sportiva interessata nella sua rilevanza pubblicistica.

100

Pertanto, le quote associative che gli aderenti devono versare alle federazioni sportive nazionali in discussione nei procedimenti principali potrebbero essere considerate di natura pubblica, giacché esse contribuiscono, stante il loro carattere obbligatorio, a finanziare obiettivi di interesse pubblico perseguiti, per ciascuna disciplina sportiva, da una sola federazione nazionale e intesi a promuovere lo sport in generale e lo sport di alto livello in particolare, senza che dette quote costituiscano un corrispettivo del godimento effettivo dei servizi in tal modo forniti.

101

All’udienza dinanzi alla Corte, la FIG ha tuttavia sostenuto che le federazioni sportive nazionali determinano in piena autonomia l’importo delle quote in parola, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Benché tale elemento, quand’anche fosse dimostrato, debba effettivamente essere preso in considerazione nel valutare la natura privata o pubblica delle quote associative degli aderenti, occorre tuttavia sottolineare che siffatta autonomia non ha necessariamente l’effetto di rimettere in discussione il carattere pubblico delle quote di cui trattasi.

102

Difatti, se è vero che l’autonomia delle federazioni sportive nazionali nella fissazione dell’importo delle quote associative potrebbe, in quanto parte di un’autonomia organizzativa e di bilancio più ampia, ostare a che si consideri che dette federazioni si trovino in uno stato di stretta dipendenza rispetto al CONI, ciò non avverrebbe se il CONI avesse la facoltà, da un lato, nell’ambito del suo potere di controllo del bilancio di dette federazioni, di influenzare in modo significativo l’importo di tali quote o, dall’altro, di ridurre l’importo della sua partecipazione finanziaria in caso di disaccordo sull’importo delle quote in parola, fissato dalle federazioni stesse. Spetta al giudice del rinvio verificare siffatti punti e stabilire, nel caso in cui le federazioni sportive nazionali avessero effettivamente il potere di fissare in piena autonomia l’importo delle quote degli associati, se una simile autonomia sia sufficiente per rimettere in discussione l’analisi effettuata al punto 100 della presente sentenza.

103

Nel caso in cui, in esito a tale verifica, il giudice del rinvio giungesse alla conclusione che le quote associative degli aderenti rivestono natura privatistica, si dovrebbe necessariamente constatare, tenuto conto di quanto indicato al punto 70 della presente sentenza, che il controllo della FIG e della FISE da parte del CONI non sarebbe dimostrato rispetto all’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, stante il fatto che le suddette federazioni, finanziate unicamente per circa il 30% dal CONI, non sarebbero principalmente finanziate mediante risorse pubbliche.

104

Per contro, nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse qualificare come «contributi pubblici» le quote che gli associati devono versare alle federazioni sportive nazionali, dette quote associative dovrebbero allora essere classificate tra le fonti di finanziamento pubblico, così come gli aiuti versati dal CONI. A tal riguardo, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e più specificamente dai conti economici della FIG e dalla FISE relativi all’esercizio 2015, ai quali il giudice del rinvio fa riferimento, emerge che la parte di finanziamento pubblico, includendo tanto gli aiuti del CONI per il 30% circa quanto le quote degli associati per un importo superiore al 60%, supera il 90% delle entrate totali sia della FIG che della FISE, circostanze che spetterà al giudice del rinvio verificare laddove necessario. Pertanto, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, occorrerebbe, in tale ipotesi, constatare che le due federazioni sportive nazionali in parola sono quasi completamente finanziate mediante aiuti e contributi pubblici.

105

Ciò posto, come rilevato al punto 70 della presente sentenza, risulta dall’allegato A, punto 20.15, quinta frase, e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013, che il fatto che un’unità istituzionale quale un’istituzione senza scopo di lucro sia quasi completamente finanziata dal settore pubblico non è sufficiente, di per sé, a concludere per la sussistenza di un controllo pubblico nei suoi confronti, una volta che i controlli effettuati su tali flussi di finanziamento non sono sufficientemente restrittivi per influenzare la politica generale o il programma dell’unità di cui si tratti, e che quest’ultima resta in tal modo in grado di determinare detta politica o detto programma.

106

Il grado di indipendenza che l’istituzione senza scopo di lucro può infatti avere nell’uso e nella destinazione della parte delle entrate derivanti dal finanziamento pubblico, nonché il grado di controllo e di limitazione cui detta istituzione senza scopo di lucro può essere assoggettata a tale riguardo, condizionano la valutazione della sussistenza di un controllo pubblico.

107

Di conseguenza, nel caso di specie, qualora il giudice del rinvio dovesse qualificare come «contributi pubblici» le quote associative che gli aderenti sono tenuti a versare, esso dovrà verificare se il CONI, nell’ambito del controllo esercitato sugli aspetti pubblicistici delle federazioni sportive nazionali in forza dell’articolo 7, comma 5, del proprio statuto, si limiti a controllare l’utilizzo, in tutto o in parte, degli aiuti finanziari che concede alla FIG e alla FISE a concorrenza di circa il 30% oppure se abbia altresì la facoltà di controllare completamente o parzialmente l’uso che le federazioni fanno delle quote in parola. Nell’ambito di tale esame, il giudice del rinvio potrà concludere nel senso della sussistenza di un controllo pubblico solo se i controlli svolti dal CONI nei confronti degli aiuti che esso concede e delle suddette quote siano sufficientemente restrittivi per influenzare la politica generale o il programma della FIG e della FISE, a tal punto che le medesime non siano più in grado di determinare la loro politica o il loro programma.

108

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. Nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma.

Sulle spese

109

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

La nozione di «intervento pubblico in forma di regolamentazione generale applicabile a tutte le unità che svolgono la stessa attività», di cui all’allegato A, punto 20.15, seconda frase, al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa comprende qualsiasi intervento di un’unità del settore pubblico, che stabilisce o applica una regolamentazione volta ad assoggettare indistintamente e uniformemente il complesso delle unità del settore di attività interessato a norme globali, ampie e astratte o ad orientamenti generali, senza che una siffatta regolamentazione possa, per la sua natura o per il suo carattere segnatamente «eccessivo», ai sensi dell’allegato A, punto 20.309, lettera h), al regolamento n. 549/2013, dettare, di fatto, la politica generale o il programma delle unità del settore di attività interessato.

 

2)

La nozione di «capacità di determinar[e] la politica generale o il programma» di un’istituzione senza scopo di lucro, ai sensi dell’allegato A, punto 20.15, prima frase, al regolamento n. 549/2013, deve essere interpretata come la capacità di un’amministrazione pubblica di esercitare stabilmente e permanentemente un’influenza reale e sostanziale sulla definizione e sulla realizzazione stesse degli obiettivi dell’istituzione senza scopo di lucro, delle sue attività e dei loro aspetti operativi, nonché degli indirizzi strategici e degli orientamenti che l’istituzione senza scopo di lucro intende perseguire nell’esercizio di tali attività. In controversie come quelle di cui ai procedimenti principali, spetta al giudice nazionale verificare, alla luce degli indicatori di controllo di cui all’allegato A, punto 2.39, lettere da a) ad e), e punto 20.15, lettere da a) ad e), al regolamento n. 549/2013, nonché alla luce degli indicatori di controllo corrispondenti applicabili alle istituzioni senza scopo di lucro, previsti all’allegato A, punto 20.309, al medesimo regolamento, se un’amministrazione pubblica, come il comitato olimpico nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, eserciti un controllo pubblico su federazioni sportive nazionali costituite sotto forma di istituzioni senza scopo di lucro, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, effettuando, a tal fine, una valutazione complessiva che implica, per sua natura, un giudizio soggettivo, conformemente all’allegato A, punto 2.39, ultima frase, punto 20.15, frasi dalla quinta all’ottava, e punto 20.310, a detto regolamento.

 

3)

L’allegato A, punto 2.39, lettera d), punto 20.15, lettera d), e punto 20.309, lettera i), ultima frase, al regolamento n. 549/2013 deve essere interpretato nel senso che le quote associative versate dagli aderenti ad un’istituzione senza scopo di lucro di diritto privato, come le federazioni sportive nazionali di cui trattasi nei procedimenti principali, devono essere prese in considerazione al fine di verificare la sussistenza di un controllo pubblico. Dette quote associative, nonostante la qualità privatistica dei loro debitori e la loro qualificazione giuridica nel diritto nazionale, possono presentare, nell’ambito dell’indicatore di controllo relativo al grado di finanziamento, di cui all’allegato A, punto 2.39, lettera d), e punto 20.15, lettera d), al menzionato regolamento, un carattere pubblico quando si tratta di contributi obbligatori i quali, senza necessariamente costituire il corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti, sono percepiti in relazione ad un interesse pubblico a favore delle federazioni sportive nazionali esercenti un monopolio nella disciplina sportiva di cui si occupano, nel senso che la pratica dello sport nella sua rilevanza pubblicistica è soggetta alla loro autorità esclusiva, a meno che tali federazioni non conservino l’autonomia organizzativa e di bilancio riguardo alle suddette quote associative, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Nel caso in cui detto giudice giungesse alla conclusione che le quote in parola devono essere considerate contributi pubblici, esso dovrà ancora verificare se, nonostante il finanziamento quasi completo delle federazioni sportive nazionali interessate da parte del settore pubblico, i controlli esercitati su tali flussi di finanziamento siano sufficientemente restrittivi per influenzare in modo reale e sostanziale la politica generale o il programma delle summenzionate federazioni, o se queste ultime rimangano in grado di determinare la suddetta politica o detto programma.

 

Arabadjiev

Lenaerts

Vajda

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 settembre 2019.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente della Seconda Sezione

A. Arabadjiev


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.