Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2018 – Commissione / Spagna

(causa C‑599/17) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 – Segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del regolamento relativo agli abusi di mercato – Assenza di comunicazione o mancato recepimento entro il termine impartito»

1. 

Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 14)

2. 

Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di una trasposizione chiara e precisa – Direttiva volta a conferire diritti ai singoli – Pubblicazione nella gazzetta ufficiale nazionale di una risoluzione dell’autorità competente senza fornire precisazioni sul suo valore giuridico – Inammissibilità

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva della Commissione 2015/2392)

(v. punti 19, 20)

3. 

Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Trasposizione di una direttiva senza provvedimenti legislativi – Inammissibilità in caso di obbligo esplicito di fare riferimento alla direttiva

(Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva della Commissione 2015/2392, art. 13)

(v. punto 21)

4. 

Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 23)

Dispositivo

1) 

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento di tale direttiva di esecuzione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva di esecuzione, in particolare, dell’articolo 13, primo comma, di quest’ultima.

2) 

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 5 dell’8.1.2018.