SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

6 febbraio 2019 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 – Rispettivi ambiti di applicazione – Fallimento di un ufficiale giudiziario – Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell’amministrazione e della liquidazione del fallimento»

Nella causa C‑535/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione dell’8 settembre 2017, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2017, nel procedimento

NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI

contro

BNP Paribas Fortis NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev, E. Regan, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI, da B.I. Kraaipoel, T.V.J. Bil, P.M. Veder e R.J.M.C. Rosbeek, advocaten;

per la BNP Paribas Fortis NV, da F.E. Vermeulen e R.J. van Galen, advocaten;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e P. Lacerda, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Troosters e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), nonché dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone NK, in qualità di curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI (in prosieguo: il «curatore»), alla BNP Paribas Fortis NV (in prosieguo: la «Fortis»), in merito al recupero da parte del curatore, nell’ambito di fallimenti aperti nei Paesi Bassi, di una somma indebitamente prelevata da uno dei falliti su un conto aperto presso la Fortis, in Belgio.

Contesto normativo

Regolamento n. 1346/2000

3

I considerando 4, 6, 7 e 23 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:

«(4)

È necessario, per un buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica (“forum shopping”).

(…)

(6)

Secondo il principio di proporzionalità, il presente regolamento dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse. Il regolamento dovrebbe inoltre contenere disposizioni relative al riconoscimento di tali decisioni e alla legge applicabile, che soddisfano anch’esse tale principio.

(7)

Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1)].

(…)

(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono – nel loro ambito d’applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura d’insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d’insolvenza».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento così recita:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

5

L’articolo 4 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(…)

c)

i poteri, rispettivamente, del debitore e del curatore;

(…)

e)

gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f)

gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;

(…)

h)

le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

(…)

m)

le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

6

Ai sensi dell’articolo 13 del medesimo regolamento:

«Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,

e che

tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».

Regolamento n. 44/2001

7

L’articolo 1 del regolamento n. 44/2001, che disciplina l’ambito di applicazione del regolamento stesso, è così formulato:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b)

i fallimenti, i concordati e [le] procedure affini;

c)

la sicurezza sociale;

d)

l’arbitrato.

(…)».

Regolamento n. 864/2007

8

L’articolo 17 del regolamento n. 864/2007 così recita:

«Nel valutare il comportamento del presunto responsabile del danno prodotto si tiene conto, quale dato di fatto e ove opportuno, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo e nel momento in cui si verifica il fatto che determina la responsabilità».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

PI era ufficiale giudiziario dal 2002 sino alla sua rimozione dall’incarico nel mese di dicembre 2008. Per le esigenze del suo studio di ufficiale giudiziario, PI era titolare di un conto corrente aperto in Belgio presso la Fortis. Tale conto era quello destinato a ricevere i pagamenti effettuati dalle persone contro le quali detto ufficiale giudiziario agiva per il recupero dei crediti vantati nei loro confronti.

10

Durante il 2006, PI ha costituito la PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV (in prosieguo: la «PI.BV»), società di diritto dei Paesi Bassi, di cui era socio unico nonché amministratore. Tale società aveva come oggetto sociale la gestione dello studio di ufficiale giudiziario di PI, il quale ha conferito nella PI.BV il patrimonio dello studio di ufficiale giudiziario, ivi compreso il conto corrente aperto presso la Fortis. La PI.BV era inoltre titolare di un conto a favore di terzi aperto presso un’altra banca, con sede nei Paesi Bassi, in cui erano depositati fondi appartenenti a circa 200 clienti dello studio.

11

Durante il periodo compreso tra il 23 e il 26 settembre 2008, PI ha trasferito tramite bonifico elettronico una somma totale di EUR 550000 da tale conto a favore di terzi verso il conto della Fortis. Qualche giorno dopo, tra il 1o e il 3 ottobre 2008, PI ha ritirato la somma di EUR 550000 in contanti dal conto corrente presso la Fortis. Tale atto è stato qualificato come appropriazione indebita e PI è stato condannato a una pena detentiva a tale titolo.

12

Il fallimento della PI.BV, seguito da quello, a titolo individuale, di PI, sono stati dichiarati rispettivamente il 23 giugno 2009 e il 2 marzo 2010.

13

Nell’ambito di tali procedure fallimentari, il curatore ha instaurato dinanzi al Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht, Paesi Bassi) un’azione diretta alla condanna della Fortis al pagamento della somma di EUR 550000. A sostegno della sua domanda, il curatore faceva valere che la Fortis era divenuta responsabile nei confronti della massa dei creditori della PI.BV e di PI in quanto, collaborando senza riserve ai prelievi in contanti effettuati da PI e violando i suoi obblighi di legge, aveva causato un danno ai creditori della massa dei due fallimenti.

14

Il Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht) ha dichiarato la propria competenza a conoscere della domanda del curatore. Tale decisione è stata confermata dal Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi) con sentenza interlocutoria del 4 giugno 2013, per il motivo che la domanda del curatore trovava il suo fondamento nei fallimenti di PI e della PI.BV e, pertanto, rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

15

In tali circostanze, il Rechtbank Maastricht (Tribunale di Maastricht) ha condannato con sentenza definitiva la Fortis al pagamento della somma di EUR 550000 per il danno causato ai creditori.

16

In appello, il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) ha emesso, il 16 febbraio 2016, una sentenza interlocutoria con la quale ha considerato che, poiché aveva già statuito sulla competenza dei giudici dei Paesi Bassi con la sua sentenza interlocutoria del 4 giugno 2013, esso non poteva, in linea di principio, esaminare nuovamente tale questione. Il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) ha tuttavia indicato, in tale sentenza interlocutoria del 16 febbraio 2016, che dalle sentenze della Corte del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), e dell’11 giugno 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e a. (C‑649/13, EU:C:2015:384), risultava che gli argomenti della Fortis, secondo cui la decisione relativa alla competenza dei giudici dei Paesi Bassi figurante nella sentenza interlocutoria del 4 giugno 2013 era erronea, erano a priori fondati, cosicché esso avrebbe autorizzato la presentazione di un ricorso per cassazione su tale punto.

17

Inoltre, il Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) ha ritenuto che l’azione intentata dal curatore nei confronti della Fortis fosse un’azione cosiddetta «Peeters/Gatzen», il cui principio è stato sancito dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con una sentenza del 14 gennaio 1983. In forza di una siffatta azione Peeters/Gatzen, in determinate circostanze il curatore può intentare un’azione di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito nei confronti di un terzo che abbia partecipato alla realizzazione del danno subito dalla massa dei creditori, quand’anche il fallito non disponesse di un’azione siffatta. Secondo tale giurisprudenza, il ricavato di detta azione proposta dal curatore nell’interesse dell’insieme dei creditori entra a far parte della massa.

18

Il curatore ha proposto un’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), avverso la sentenza del Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch) del 16 febbraio 2016. La Fortis, dal canto suo, ha proposto un’impugnazione incidentale contro la medesima sentenza, addebitando al Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (Corte d’appello di ’s‑Hertogenbosch), tra l’altro, di essersi dichiarato competente in base al regolamento n. 1346/2000 a conoscere dell’azione proposta dal curatore.

19

Il giudice del rinvio ritiene che esista un ragionevole dubbio riguardo alla questione se un’azione Peeters/Gatzen debba essere considerata come un’azione disciplinata esclusivamente dalle norme specifiche della procedura di insolvenza, di modo che essa esulerebbe, a tale titolo, dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

20

Il giudice del rinvio nutre altresì dubbi riguardo alla questione se la qualificazione dell’azione nell’ambito dell’esame vertente sulla competenza sia sempre determinante al fine di individuare il diritto ad essa applicabile, di modo che, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, esisterebbe sempre un nesso tra la competenza e il diritto applicabile.

21

Infine, nel caso in cui il diritto applicabile al merito e, di conseguenza, all’azione Peeters/Gatzen fosse il diritto dei Paesi Bassi, il giudice del rinvio chiede se, in una situazione del genere, per valutare l’illiceità di un determinato atto, si debba tuttavia tenere conto, per analogia con l’articolo 17 del regolamento n. 864/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, delle norme di sicurezza e di condotta in vigore nel luogo in cui si verifica l’asserito evento dannoso, come le norme di condotta imposte alle banche in materia finanziaria.

22

Sulla scorta di tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se un’azione di risarcimento del danno, che sia stata avviata dal curatore nei confronti di un terzo – in forza dell’incarico, ad esso affidato dall’articolo 68, paragrafo 1, della [legge fallimentare], di gestire e liquidare la massa fallimentare a nome dell’insieme dei creditori del fallito –, in quanto siffatto terzo ha agito illecitamente nei confronti di tutti i creditori, e il ricavato della quale, in caso di accoglimento della domanda, andrà a beneficio della massa fallimentare, rientri nell’esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento [n. 44/2001].

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, e qualora dunque siffatta azione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento [n. 1346/2000], se detta azione sia regolata dal diritto dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, sia per quanto riguarda la competenza del curatore ad avviare l’azione, sia sotto il profilo del diritto sostanziale ad essa applicabile.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura d’insolvenza debba tenere conto, eventualmente per analogia:

a)

di quanto disposto dall’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000], nel senso che la parte convenuta può opporsi ad un’azione, promossa dal curatore a favore della massa dei creditori, provando che il suo atto non determinerebbe la sua responsabilità, nel caso in cui esso fosse valutato ai sensi del diritto che sarebbe applicabile all’azione se la suddetta parte fosse stata convenuta per atto illecito non dal curatore, ma da un singolo creditore;

b)

di quanto disposto dall’articolo 17 del regolamento [n. 864/2007], in combinato disposto con l’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000], ossia delle norme di sicurezza e di condotta vigenti nel luogo dell’asserito atto illecito, come le norme di condotta in materia finanziaria vigenti per le banche».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

24

A tale riguardo, occorre ricordare che, basandosi in particolare sui lavori preparatori relativi alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), testo al quale si è sostituito il regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo regolamento e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme giuridiche stabilite da tali testi, nonché qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultimo, in quanto rientranti tra «i fallimenti, i concordati e le procedure affini», ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000. All’inverso, le azioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 ricadono in quello del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 17).

25

La Corte ha altresì rilevato che, come indicato in particolare dal considerando 7 del regolamento n. 44/2001, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata di accogliere una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale», di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, e dunque di prevedere un ambito di applicazione ampio di quest’ultimo. Al contrario, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, conformemente al suo considerando 6, non deve essere oggetto di un’interpretazione ampia (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 18).

26

La Corte ha statuito che solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles e, successivamente, del regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 1979, Gourdain, 133/78, EU:C:1979:49, punto 4, nonché del 19 aprile 2012, F‑Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punti 2224). Di conseguenza, solo tali azioni, così caratterizzate, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

27

D’altronde, è tale stesso criterio, quale elaborato dalla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione della convenzione di Bruxelles, che è stato ripreso al considerando 6 del regolamento n. 1346/2000 al fine di delimitare l’oggetto di quest’ultimo ed è stato confermato dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19), non applicabile ratione temporis alla presente causa, il quale prevede al suo articolo 6 che i giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura di insolvenza sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente da tale procedura e che vi si inseriscono strettamente.

28

Il criterio determinante adottato dalla Corte per identificare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa. Secondo tale approccio, occorre verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale base dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza (sentenze del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 27; del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 22, nonché del 20 dicembre 2017, Valach e a., C‑649/16, EU:C:2017:986, punto 29).

29

Infatti, da un lato, il fatto che, dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, un’azione sia esercitata dal curatore fallimentare designato nell’ambito di tale procedura e che quest’ultimo agisca nell’interesse dei creditori non modifica sostanzialmente la natura dell’azione stessa, che è indipendente da una procedura di insolvenza e che continua ad essere soggetta, quanto al merito, a norme di diritto comune (v., per analogia, sentenze del 10 settembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, punti 3133, nonché del 4 settembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 29).

30

Dall’altro lato, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è l’intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza l’elemento determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 (sentenza del 9 novembre 2017, Tünkers France e Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).

31

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, innanzitutto, che l’azione Peeters/Gatzen, che è stata ammessa per la prima volta dalla giurisprudenza dello Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) con sentenza del 14 gennaio 1983, può essere proposta dal curatore fallimentare nell’interesse dell’insieme dei creditori nell’ambito del suo compito generale, riconosciuto dalla normativa nazionale in materia, di amministrare e di liquidare la massa fallimentare. Poi, il ricavato di tale azione, nel caso in cui la domanda sia accolta, entra a far parte della massa fallimentare a beneficio dell’insieme dei creditori al fine di essere distribuito secondo le regole del piano di liquidazione. Inoltre, per statuire su una siffatta azione esercitata nel corso dello svolgimento della procedura di insolvenza, da un lato, non occorre esaminare la posizione individuale di ciascuno dei creditori interessati e, dall’altro, il terzo nei confronti del quale l’azione è diretta non può opporre al curatore fallimentare gli strumenti di difesa di cui disporrebbe nei confronti di ciascuno dei creditori individualmente considerati.

32

Orbene, si deve necessariamente rilevare che l’insieme delle caratteristiche dell’azione Peeters/Gatzen menzionate al punto precedente fanno parte del contesto procedurale nel quale si inserisce tale azione. Infatti, se una siffatta azione è esercitata nel corso dello svolgimento di una procedura di insolvenza, è il curatore fallimentare, nell’ambito del suo compito di amministrare e di liquidare la massa fallimentare, conformemente alla normativa nazionale in materia, ad esercitare l’azione medesima nell’interesse dell’insieme dei creditori e, di conseguenza, il ricavato di quest’ultima entra a far parte della massa suddetta.

33

Poi, in base agli elementi risultanti dal fascicolo sottoposto alla Corte, l’azione proposta dal curatore fallimentare nei confronti della Fortis è un’azione per responsabilità da fatto illecito. La finalità di una siffatta azione è quindi che la Fortis sia condannata in base a un preteso inadempimento dei suoi obblighi in materia di vigilanza, i quali avrebbero dovuto portarla a rifiutare i prelievi in contanti operati da PI fino all’importo di EUR 550000, i quali sono stati, secondo il curatore, all’origine di un danno causato ai creditori.

34

Pertanto, in base a tali elementi, una siffatta azione risulta avere il proprio fondamento nelle norme comuni di diritto civile e commerciale e non già in norme derogatorie, specifiche della procedura di insolvenza.

35

Infine, anche se, nel procedimento principale, è innegabile l’esistenza di un nesso con la procedura di insolvenza, poiché si tratta di un’azione intentata dal curatore fallimentare nell’interesse dei creditori, ciò non toglie che, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, una siffatta azione può essere proposta dai creditori individualmente, prima, durante o dopo lo svolgimento della procedura di insolvenza.

36

Date tali circostanze, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, da un lato, può essere proposta dal creditore stesso, in modo tale che essa non rientra nella competenza esclusiva del curatore fallimentare, e, dall’altro, è indipendente dall’apertura di una procedura di insolvenza, non può essere considerata come una conseguenza diretta e indissociabile di una procedura del genere.

37

Occorre, pertanto, ritenere che una siffatta azione trovi il suo fondamento non già in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza, bensì, al contrario, in norme comuni del diritto civile e commerciale e, di conseguenza, non si pone al di fuori dell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001.

38

Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

Sulle questioni seconda e terza

39

Atteso che le questioni seconda e terza sono state sollevate solo per il caso in cui la Corte dichiari che un’azione come quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’esclusione prevista all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001, non occorre rispondere alle stesse.

Sulle spese

40

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.