SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 dicembre 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche»

Nella causa C‑492/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Tübingen (Tribunale del Land, Tubinga, Germania), con decisione del 3 agosto 2017, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2017, nel procedimento

Südwestrundfunk

contro

Tilo Rittinger,

Patrick Wolter,

Harald Zastera,

Dagmar Fahner,

Layla Sofan,

Marc Schulte,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Settima Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, K. Jürimäe (relatore), C. Lycourgos, E. Juhász e C. Vajda giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

per la Südwestrundfunk, da H. Kube, Hochschullehrer;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da A. Falk, H. Shev, C. Meyer-Seitz, L. Zettergren e A. Alriksson, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da K. Blanck-Putz, K. Herrmann, C. Valero e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49, 107 e 108 TFUE, dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Südwestrundfunk (Radio Sudoccidentale; in prosieguo: la «SWR»), un’emittente radiotelevisiva regionale di diritto pubblico, da una parte, e i sigg. Tilo Rittinger, Patrick Wolter, Harald Zastera, Marc Schulte nonché le sigg.re Layla Sofan e Dagmar Fahner, dall’altra, in merito a titoli esecutivi emessi dalla SWR per il recupero presso questi ultimi del contributo radiotelevisivo che gli stessi non hanno pagato.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 659/1999

3

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), disponeva quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

“aiuti”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo [107], paragrafo 1, del trattato [FUE];

b)

“aiuti esistenti”:

i)

(…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii)

gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono Stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

(…)

c)

“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(…)».

4

Il regolamento n. 659/1999 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9). Quest’ultimo regolamento contiene le stesse definizioni citate al precedente punto della presente sentenza.

Regolamento (CE) n. 794/2004

5

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1, e rettifica in GU 2005, L 25, pag. 74), intitolato «Procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche ad aiuti esistenti», così recita:

«1.   Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del [regolamento n. 659/1999] si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente.

2.   Le seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell’allegato II:

a)

aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;

b)

proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;

c)

inasprimento delle condizioni per l’applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell’intensità dell’aiuto o riduzione delle spese ammissibili.

La Commissione si adopera per adottare una decisione sugli aiuti notificati mediante il modulo di notificazione semplificato entro un mese.

(…)».

Diritto tedesco

6

Il 31 agosto 1991 i Lander hanno concluso lo Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien [accordo statale sulla radiotelevisione e sui mezzi telematici (GBI. 1991, pag. 745), da ultimo modificato dal 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (19° accordo statale di modifica), del 3 dicembre 2015 (GBI. 2016, pag. 126) (in prosieguo: l’«accordo statale sulla radiotelevisione»)]. L’articolo 12 di detto accordo, intitolato «Adeguata dotazione finanziaria, principio di perequazione finanziaria», è formulato come segue:

«(1)   La dotazione finanziaria deve consentire al servizio pubblico radiotelevisivo di adempiere le proprie funzioni definite dalla costituzione e dalla legge; essa deve in particolar modo garantire il mantenimento e lo sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo.

(2)   Il principio di perequazione finanziaria tra le emittenti radiotelevisive regionali è parte integrante del regime di finanziamento dell’[Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (Consorzio delle emittenti di radiodiffusione pubblica della Repubblica Federale Tedesca; in prosieguo: l’«ARD»)]; esso garantisce in particolare che le emittenti Saarländischer Rundfunk (Radiotelevisione del Saarland) e Radio Bremen (Radio Brema) possano adempiere in modo adeguato le proprie funzioni. La quota destinata alla perequazione finanziaria e il suo adattamento al contributo radiotelevisivo sono definiti dal Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (accordo statale sul finanziamento della radiotelevisione)».

7

A norma dell’articolo 13 dell’accordo statale sulla radiotelevisione, intitolato «Finanziamento»:

«Il servizio pubblico radiotelevisivo è finanziato per mezzo del contributo radiotelevisivo, dei proventi della pubblicità e di entrate di altro tipo; il contributo radiotelevisivo costituisce la principale fonte di finanziamento. Nell’adempimento della sua missione, il servizio pubblico radiotelevisivo non può proporre programmi od offerte a pagamento (…)».

8

L’articolo 14 del summenzionato accordo, intitolato «Fabbisogno finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo», stabilisce quanto segue:

«(1)   Il fabbisogno finanziario del servizio pubblico radiotelevisivo è esaminato e definito con regolarità, conformemente ai principi di economia e di efficienza e tenendo altresì conto delle possibilità di razionalizzazione, sulla base delle esigenze comunicate dalle emittenti radiotelevisive regionale riunite nella ARD, dalla [Zweites Deutsches Fernsehen (Seconda Televisione Tedesca; in prosieguo: la «ZDF»)] e dall’ente di diritto pubblico «Deutschlandradio», dall’unabhängige Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (Commissione indipendente per il controllo e la valutazione del fabbisogno finanziario delle emittenti radiotelevisive).

(2)   Il fabbisogno finanziario è esaminato e valutato in particolare sulla base dei seguenti fattori:

1.

il mantenimento della competitività dei programmi radiotelevisivi esistenti e dei programmi televisivi autorizzati con convenzione statale da parte dei Länder (fabbisogno legato al mantenimento);

2.

i nuovi programmi radiotelevisivi autorizzati conformemente alla normativa dei Länder, l’impiego di nuove possibilità tecniche radiotelevisive nella produzione e nella diffusione di programmi radiotelevisivi nonché la possibilità di predisporre nuove modalità di radiotelevisione (fabbisogno legato allo sviluppo);

3.

l’evoluzione dei costi in generale e quella specifica al settore dei mezzi di informazione;

4.

l’evoluzione delle entrate derivanti dal contributo, dei proventi della pubblicità e delle entrate di altro tipo;

5.

l’investimento, la remunerazione e l’utilizzo conforme agli scopi prefissi dell’eccedenza che si determina allorché l’ammontare totale annuale delle entrate realizzate dalle emittenti radiotelevisive regionali riunite nell’ARD, dalla ZDF o dalla Deutschlandradio è superiore all’insieme delle spese necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

(…)

(4)   Il contributo è stabilito mediante accordo statale».

9

Con il baden-württembergisches Gesetz zur Geltung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (legge del Baden-Württemberg recante applicazione dell’accordo statale sul contributo radiotelevisivo), del 18 ottobre 2011, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del 19° accordo statale di modifica, del 3 dicembre 2015 (in prosieguo: la «legge sul contributo radiotelevisivo»), il Land del Baden-Württemberg (Germania) ha dato attuazione all’accordo statale sul contributo radiotelevisivo che ha previsto l’abbandono del precedente sistema di tassazione in favore di tale contributo dal 31 dicembre 2012. Detta legge disciplina il regime di riscossione del contributo in discorso, il cui pagamento è divenuto obbligatorio per i suoi debitori a partire dal 1o gennaio 2013. All’articolo 1 essa dispone quanto segue:

«Il contributo radiotelevisivo è finalizzato ad assicurare l’adeguato finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo statale relativo alla radiotelevisione e in conformità alle funzioni indicate all’articolo 40 di tale accordo».

10

L’articolo 2 della legge sul contributo radiotelevisivo, intitolato «Contributo radiotelevisivo corrisposto nel settore privato», così recita:

«(1)   Nel settore privato, il pagamento del contributo radiotelevisivo è dovuto per ogni abitazione da parte del suo detentore (debitore del contributo).

(2)   Con detentore di un’abitazione si intende qualunque persona maggiorenne che vi alloggi personalmente. Si presume essere detentore di un’abitazione chiunque:

1.

vi abbia dichiarato il proprio domicilio, in applicazione delle disposizioni in materia di residenza, o

2.

sia designato come conduttore nel contratto di locazione relativo all’abitazione.

(…)

(3)   Qualora più persone siano tenute al pagamento del medesimo contributo, esse ne sono debitrici in solido ai sensi dell’articolo 44 dell’Abgabenordnung (codice fiscale). (…)

(4)   Il contributo radiotelevisivo non è dovuto dai soggetti passivi che, in applicazione dell’articolo 2 del Gesetz zu dem Wiener Übereinkommen vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen (legge sulla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961), del 6 agosto 1964 (BGBl. 1964 II pag. 957) o di altre disposizioni equivalenti, beneficiano di esenzioni».

11

Ai termini dell’articolo 10 della legge sul contributo radiotelevisivo:

«(1)   Le entrate derivanti del contributo radiotelevisivo sono destinate all’emittente radiotelevisiva regionale e, nella misura stabilita dal Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (accordo statale sul finanziamento della radiotelevisione), alla [ZDF], alla Deutschlandradio nonché al Landesmedienanstalt (ente regionale per i mezzi di informazione), a seconda del luogo di ubicazione dell’abitazione o dei locali della sede operativa del soggetto debitore del contributo o del luogo di immatricolazione del veicolo.

(…)

(5)   L’importo degli arretrati del contributo radiotelevisivo è stabilito dalla competente emittente radiotelevisiva regionale. (…)

(6)   Gli avvisi di accertamento sono eseguiti mediante procedura di esecuzione amministrativa. (…)

(7)   Ciascuna emittente radiotelevisiva regionale assume le funzioni assegnatele dalla presente legge nonché i diritti e gli obblighi ad esse connessi, in tutto o in parte, per mezzo del servizio delle emittenti radiotelevisive pubbliche regionali gestito nell’ambito di un ente amministrativo di diritto pubblico privo di personalità giuridica. L’emittente radiotelevisiva regionale può affidare a terzi lo svolgimento di diverse attività connesse al recupero del contributo radiotelevisivo e all’identificazione dei soggetti debitori, di cui essa definisce le modalità per mezzo di regolamento conformemente all’articolo 9, paragrafo 2. (…)».

12

Dal momento che anche le modalità del recupero amministrativo («Beitreibung») ricadono nella competenza dei Lander, il 12 marzo 1974 il Land del Baden‑Württemberg ha adottato al riguardo il Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Baden-Württemberg, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (legge del Baden-Württemberg sull’esecuzione amministrativa).

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

13

I ricorrenti nei procedimenti principali sono soggetti debitori del contributo radiotelevisivo («Rundfunkbeitrag») che non hanno provveduto al pagamento, totale o parziale, dello stesso.

14

Negli anni 2015 e 2016, la SWR, l’emittente radiotelevisiva regionale competente, ha inviato ai debitori del suddetto contributo titoli esecutivi al fine di procedere al recupero degli importi insoluti per il periodo compreso tra il gennaio 2013 e la fine del 2016.

15

Non avendo i debitori del suddetto contributo provveduto al pagamento dello stesso, la SWR ha proceduto al recupero forzato del suo credito sulla base dei summenzionati titoli.

16

Dalla decisione di rinvio emerge che detti debitori hanno presentato reclamo dinanzi al giudice territorialmente competente nei loro confronti, ossia l’Amtsgericht Reutlingen (Tribunale circoscrizionale di Reutlingen, Germania), l’Amtsgericht Tübingen (Tribunale circoscrizionale di Tubinga, Germania) e l’Amtsgericht Calw (Tribunale circoscrizionale di Calw, Germania), contro il procedimento esecutivo ad essi relativo.

17

L’Amtsgericht Tübingen (Tribunale circoscrizionale di Tubinga) ha accolto i tre reclami presentati dinanzi ad esso dai debitori interessati. I reclami introdotti dinanzi all’Amtsgericht Reutlingen (Tribunale circoscrizionale di Reutlingen) e all’Amtsgericht Calw (Tribunale circoscrizionale di Calw) sono stati invece respinti.

18

Dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che ciascuna delle parti i cui reclami sono stati respinti ha impugnato la decisione di rigetto ad essa relativa dinanzi al giudice del rinvio.

19

Detto giudice, che ha riunito le cause summenzionate, riferisce che le controversie di cui al procedimento principale vertono fondamentalmente su questioni riconducibili al diritto dell’esecuzione delle pretese creditorie insolute, ma che tali questioni sono strettamente connesse alle disposizioni del diritto sostanziale applicabile.

20

Il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni della normativa in esame siano contrarie al diritto dell’Unione.

21

In primo luogo, detto giudice afferma che la radiotelevisione pubblica tedesca è parzialmente finanziata dal contributo radiotelevisivo. In linea di principio tale contributo deve essere pagato, pena l’irrogazione di un’ammenda, da qualunque persona maggiorenne che abiti in Germania e, nel Land del Baden-Wurttemberg, esso è corrisposto segnatamente alle emittenti radiotelevisive pubbliche SWR e ZDF. Il contributo di cui trattasi configurerebbe un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a vantaggio di dette emittenti radiotelevisive che avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

22

Al riguardo, lo stesso giudice sottolinea come il precedente canone radiotelevisivo, che era dovuto per il possesso di un apparecchio ricevente, sia stato modificato in modo sostanziale il 1o gennaio 2013, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di pagamento del contributo radiotelevisivo, dovuto adesso da chiunque detenga un’abitazione. Esso ricorda che il regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca è stato sottoposto a valutazione da parte della Commissione, nell’ambito dell’esame permanente dei regimi di aiuto esistenti negli Stati membri, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE. Dal fascicolo a disposizione della Corte al riguardo emerge che, nell’ambito della decisione della Commissione, del 24 aprile 2007 [C(2007) 1761 definitivo, relativa all’aiuto di Stato E 3/2005 (ex CP 2/2003, CP 232/2002, CP 43/2003, CP 243/2004 e CP 195/2004) – Die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunanstalten in Deutschland (ARD/ZDF)] (in prosieguo: la «decisione del 24 aprile 2007»), concernente detto regime, la Commissione ha ritenuto che il canone radiotelevisivo dovesse essere qualificato come aiuto esistente. Allo stesso modo, il giudice del rinvio è dell’avviso che, a causa delle sostanziali modifiche apportate dalla legge sul contributo radiotelevisivo al finanziamento della radiotelevisione, il nuovo regime di finanziamento avrebbe dovuto essere notificato. In più, l’aiuto di Stato che ne deriverebbe non sarebbe compatibile con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.

23

In secondo luogo, il contributo radiotelevisivo sarebbe contrario al diritto dell’Unione, dal momento che le entrate provenienti da tale contributo servono a finanziare la realizzazione di un nuovo sistema di trasmissione digitale terrestre, vale a dire il DVB-T2, che non si prevede possa essere utilizzato da emittenti radiotelevisive straniere. Secondo il giudice del rinvio, la situazione è assimilabile a quella della causa definita con la sentenza del 15 settembre 2011, Germania/Commissione (C‑544/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:584), relativa al passaggio dalla tecnologia di trasmissione analogica a quella di trasmissione digitale.

24

Il giudice del rinvio ritiene che il contributo di cui trattasi nel procedimento principale debba in realtà essere assimilato ad un’imposta finalizzata ad un determinato scopo («Zwecksteuer»). La circostanza che il canone radiotelevisivo precedentemente prelevato sia stato sostituito da un contributo radiotelevisivo avente carattere personale ha configurato una modifica sostanziale del sistema di finanziamento della radiotelevisione pubblica. Infatti, a differenza del sistema di finanziamento antecedente, il pagamento di detto contributo non determinerebbe alcuna controprestazione individuale per i debitori dello stesso. Tutta la popolazione maggiorenne che detiene un’abitazione in Germania parteciperebbe pertanto al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come in materia fiscale. Si tratterebbe di un finanziamento maggioritario dello Stato, ai sensi della giurisprudenza della Corte elaborata nella sentenza del 13 dicembre 2007, Bayerischer Rundfunk e a. (C‑337/06, EU:C:2007:786). L’attuale regime di contributo configurerebbe quindi un aiuto illegale destinato all’introduzione del sistema DVB-T2, finanziata mediante l’imposta.

25

In terzo luogo, le emittenti radiotelevisive pubbliche beneficerebbero, grazie alla normativa in esame, di una serie di vantaggi di cui non godono le emittenti private, che configurerebbero un vantaggio economico e, tenuto conto del carattere generale dell’obbligo di pagamento del contributo radiotelevisivo, un aiuto di Stato. Tali vantaggi risiederebbero segnatamente nelle disposizioni derogatorie al diritto comune, che consentono alle emittenti pubbliche di emettere esse stesse i titoli esecutivi necessari all’esecuzione forzata dei crediti. Tale sistema di emissione dei titoli esecutivi sarebbe più rapido, più semplice e meno oneroso rispetto al ricorso ad un procedimento giudiziario di recupero dei crediti. Inoltre, esso causerebbe degli inconvenienti per gli utenti, dal momento che questi ultimi vedrebbero precluse, o rese estremamente difficoltose, le possibilità di presentare un ricorso e una richiesta di controllo giudiziario prima dell’emissione del titolo esecutivo e dell’esecuzione.

26

In quarto luogo, la legge sul contributo radiotelevisivo, e in particolare i suoi articoli 2 e 3, metterebbero a repentaglio la libertà d’informazione sancita dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della CEDU. Il contributo radiotelevisivo sarebbe intenzionalmente concepito come un ostacolo all’accesso a qualunque forma d’informazione trasmessa via satellite, cavo o rete di telefonia mobile. Il contributo radiotelevisivo sarebbe dovuto dal singolo indipendentemente dal fatto che questi fruisca effettivamente dei programmi delle emittenti radiotelevisive pubbliche.

27

In quinto luogo, secondo il giudice del rinvio, il contributo radiotelevisivo è contrario alla libertà di stabilimento. Esso pregiudicherebbe altresì il principio della parità di trattamento e comporterebbe una discriminazione nei confronti delle donne. A quest’ultimo riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che detto contributo è dovuto per abitazione, indipendentemente dal numero di persone che vi abitano, cosicché l’importo del contributo che ciascuna persona maggiorenne deve versare varierebbe considerevolmente in funzione del numero di persone che compongono il nucleo familiare. I genitori singoli, per la maggior parte donne, sarebbero svantaggiati rispetto agli adulti conviventi.

28

In tale contesto, il Landgericht Tübingen (Tribunale del Land, Tubinga, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se [la legge sul contributo radiotelevisivo] sia incompatibile con il diritto dell’Unione, nella parte in cui il contributo riscosso in base a tale legge dal 1o gennaio 2013, in linea di principio, incondizionatamente da qualsiasi soggetto adulto residente nel Land tedesco del Baden-Württemberg a favore delle emittenti SWR e ZDF, costituisca un aiuto a favore esclusivo di tali emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, discriminatorio nei confronti delle emittenti private e in contrasto con il diritto dell’Unione. Se gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che detta legge, riguardante il contributo, avrebbe necessitato di approvazione da parte della Commissione e se, in difetto, essa sia inefficace.

2)

Se gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che si applicano alla disciplina di cui alla menzionata legge nazionale sul contributo radiotelevisivo, per effetto della quale, in linea di principio, ogni adulto residente nel Baden-Württemberg è tenuto incondizionatamente alla corresponsione di un contributo esclusivamente a favore di emittenti radiotelevisive del servizio pubblico, costituendo detto contributo un aiuto discriminatorio in contrasto con il diritto dell’Unione che esclude, sotto il profilo tecnico, emittenti di Stati membri dell’UE, dal momento che i canoni vengono utilizzati per allestire uno standard di trasmissione concorrente (monopolio DVB-T2), non accessibile da parte di emittenti straniere. Se gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che si applicano anche ai finanziamenti non diretti, tra cui altri privilegi economicamente rilevanti (facoltà di emettere direttamente titoli esecutivi, facoltà di agire sia come impresa economica sia come pubblica autorità, posizione di vantaggio rispetto alla determinazione dei debiti).

3)

Se sia compatibile con il principio della parità di trattamento e il divieto di aiuti discriminatori una situazione in cui, sulla base di una legge nazionale come quella del Land Baden-Württemberg, un’emittente televisiva tedesca organizzata sotto forma di autorità per il servizio pubblico, operante tuttavia in concorrenza con emittenti private sul mercato della pubblicità, goda rispetto a queste ultime di un trattamento privilegiato, nel senso di non essere tenuta, al pari dei suoi concorrenti privati, ad adire l’autorità giudiziaria ordinaria per rendere esecutivi i crediti vantati nei confronti degli utenti, prima di procedere all’esecuzione forzata, bensì possa emettere direttamente titoli esecutivi senza necessità di ricorrere al giudice.

4)

Se sia compatibile con l’articolo 10 della CEDU e l’articolo 11 della Carta (…) che uno Stato membro preveda, come nella legge nazionale adottata dal Land Baden-Württemberg, che un’emittente televisiva organizzata come pubblica autorità possa esigere da ogni soggetto adulto residente nella zona di diffusione, pena l’irrogazione di un’ammenda, un contributo per il finanziamento proprio di tale emittente, a prescindere dalla circostanza che l’interessato possieda o meno un apparecchio di ricezione o che utilizzi solo altre emittenti, segnatamente straniere o comunque private.

5)

Se [la legge sul contributo radiotelevisivo], in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il contributo che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento delle emittenti televisive del servizio pubblico grava su un nucleo monogenitore con una quota pro capite pari a un multiplo della cifra dovuta da un membro di un nucleo di persone conviventi. Se la [direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU 2004, L 373, pag. 37),] debba essere interpretata nel senso che comprenda parimenti il contributo controverso nella specie e che, a tal fine, sia sufficiente uno svantaggio indiretto, considerato che sulla base dei dati reali i soggetti cui viene addebitato un onere più gravoso sono per il 90% donne.

6)

Se [la legge sul contributo radiotelevisivo], in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con i principi di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione, nella parte in cui il contributo che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un’emittente televisiva del servizio pubblico grava parimenti su coloro che, per motivi professionali, necessitino di una seconda residenza in misura pari al doppio di quello versato da altri lavoratori.

7)

Se [la legge sul contributo radiotelevisivo], in particolare gli articoli 2 e 3, sia compatibile con il principio di diritto dell’Unione della parità di trattamento e di non discriminazione e con la libertà di stabilimento sancita dal diritto dell’Unione, nella parte in cui il contributo che ciascun abitante è tenuto a versare incondizionatamente per il finanziamento di un’emittente televisiva del servizio pubblico grava sugli utenti in modo tale che un cittadino tedesco in prossimità del confine con lo Stato membro dell’UE limitrofo, con pari possibilità di ricezione, è tenuto al pagamento del contributo esclusivamente in funzione della posizione della sua abitazione, mentre un cittadino tedesco immediatamente al di là del confine non è soggetto ad alcun contributo, e allo stesso modo al cittadino UE straniero che per motivi professionali debba stabilirsi nelle immediate vicinanze di un confine interno UE si trova soggetto al contributo medesimo, laddove ne resta invece esente il cittadino UE abitante appena oltre il confine, sebbene entrambi non siano interessati alla ricezione dell’emittente tedesca».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

29

La SWR fa valere che, conformemente alle pertinenti norme processuali nazionali, il giudice del rinvio, che è un giudice monocratico, avrebbe dovuto trasferire i procedimenti ad una formazione giudicante collegiale all’interno dello stesso organo giurisdizionale del rinvio e, pertanto, non sarebbe legittimato a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

30

In proposito è sufficiente ricordare che, a norma dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, quando viene sollevata dinanzi ad una giurisdizione nazionale di uno Stato membro una questione che può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale in un giudizio pendente davanti ad essa, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

31

In tale contesto, occorre sottolineare che il funzionamento del sistema di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, istituito dall’articolo 267 TFUE, e il principio del primato del diritto dell’Unione esigono che il giudice nazionale sia libero di sottoporre alla Corte, in qualsiasi fase del procedimento che reputi appropriata, qualunque questione pregiudiziale che esso consideri necessaria (v., in questo senso, sentenza del 4 giugno 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

32

Inoltre, va ricordato che non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura (ordinanza del 6 settembre 2018, Di Girolamo, C‑472/17, non pubblicata, EU:C:2018:684, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

33

Pertanto, l’argomento della SWR, fondato sulla presunta violazione delle norme nazionali d’organizzazione giudiziaria, non è tale da impedire al giudice del rinvio di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

34

Di conseguenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità delle questioni

35

La SWR e il governo tedesco adducono, in sostanza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice del rinvio non ha, per quanto riguarda la maggior parte delle questioni poste, alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto delle controversie di cui al procedimento principale e che la problematica sollevata sarebbe di natura ipotetica. Solo le questioni relative ai privilegi dell’emittente radiotelevisiva pubblica in materia di esecuzione forzata sarebbero al riguardo pertinenti.

36

Occorre ricordare che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del procedimento, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

37

La Corte non può però statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria chiesta dal giudice nazionale non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia di cui trattasi, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure ancora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 31 gennaio 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 53).

38

Si deve ricordare che la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, i quali si presumono noti al giudice del rinvio (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punto 27). Tali requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2018, C 257, pag. 1).

39

In tal senso è indispensabile, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio stessa contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale. È altresì indispensabile, come stabilito dall’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio medesima contenga, quantomeno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tali requisiti valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, il quale è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenza del 26 luglio 2017, Persidera, C‑112/16, EU:C:2017:597, punti 2829).

40

Nel caso di specie, innanzitutto, con le sue questioni prima, seconda e terza il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di interpretare gli articoli 107 e 108 TFUE, per stabilire se la modifica apportata al regime di finanziamento della radiotelevisione tedesca dalla legge sul contributo radiotelevisivo avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e se i citati articoli 107 e 108 TFUE ostino ad un siffatto regime.

41

Da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla SWR e dal governo tedesco, il fatto che le controversie di cui al procedimento principale vertano sul recupero del contributo radiotelevisivo non esclude che il giudice del rinvio possa essere indotto ad interpretare e ad applicare la nozione d’aiuto, di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare allo scopo di stabilire se tale contributo radiotelevisivo avrebbe dovuto essere sottoposto o meno alla procedura di controllo preventivo contemplata dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e, eventualmente, di verificare se lo Stato membro interessato abbia rispettato tale obbligo.

42

Infatti, dall’effetto diretto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE discende che i giudici nazionali devono garantire ai singoli che da una violazione di tale disposizione vengano tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti di esecuzione che il recupero degli aiuti finanziari accordati in violazione di tale disposizione o di eventuali misure provvisorie (v., in questo senso, sentenze dell’11 luglio 1996, SFEI e a., C‑39/94, EU:C:1996:285, punti 3940; del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, C‑690/13, EU:C:2015:235, punto 52, nonché dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C‑505/14, EU:C:2015:742, punti 2324).

43

Inoltre, la Corte è competente a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che possano consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità di una misura nazionale con tale diritto, ai fini della soluzione della controversia portata alla sua cognizione. In materia di aiuti statali, la Corte può in particolare fornire al giudice del rinvio gli elementi di interpretazione che gli consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione (sentenza del 10 giugno 2010, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑140/09, EU:C:2010:335, punto 24) o, eventualmente, se detta misura configuri un aiuto esistente o un aiuto nuovo (v., in questo senso, sentenza del 19 marzo 2015, OTP Bank, C‑672/13, EU:C:2015:185, punto 60).

44

Pertanto, alla luce dell’oggetto delle controversie di cui al procedimento principale, la prima, la seconda e la terza questione non risultano manifestamente prive di pertinenza, in quanto vertono sull’interpretazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

45

Dall’altro lato, occorre rilevare che, con la prima parte della seconda questione, il giudice del rinvio s’interroga più specificamente sulla conformità del contributo radiotelevisivo in esame agli articoli 107 e 108 TFUE, in quanto detto contributo implicherebbe l’esistenza di un aiuto di Stato destinato alla realizzazione del sistema di trasmissione rispondente allo standard DVB-T 2, che non potrebbe essere utilizzato dalle emittente radiotelevisive stabilite in altri Stati membri dell’Unione.

46

Tuttavia, la decisione di rinvio non contiene elementi di fatto o di diritto che consentano alla Corte di rispondere in modo utile agli interrogativi del giudice del rinvio a questo riguardo. In particolare, se è vero che detto giudice riferisce che il contributo radiotelevisivo ha permesso di finanziare tale sistema a vantaggio esclusivo delle emittenti radiotelevisive in Germania, esso non precisa però le condizioni di finanziamento di detto sistema né i motivi per cui altre emittenti sarebbero escluse dall’utilizzo dello stesso.

47

Di conseguenza, la prima parte della seconda questione è irricevibile. Invece, la prima, la seconda e la terza questione devono essere dichiarate ricevibili.

48

In secondo luogo, con le sue questioni quarta, quinta, sesta e settima il giudice del rinvio interroga la Corte sull’interpretazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, di cui all’articolo 11 della Carta e all’articolo 10 della CEDU, delle disposizioni della direttiva 2004/113, dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nonché della libertà di stabilimento.

49

Si deve rilevare che detto giudice non fornisce tuttavia alcun chiarimento circa il nesso che stabilisce tra le disposizioni del diritto dell’Unione che intende considerare con le questioni di cui trattasi e le controversie di cui al procedimento principale. In particolare, esso non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere che le persone di cui al procedimento principale si trovino in una delle situazioni considerate dalle suddette questioni.

50

Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia vertente sul diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a., C‑203/15 e C‑698/15, EU:C:2016:970, punto 130 nonché giurisprudenza ivi citata).

51

Di conseguenza, la quarta, la quinta, la sesta e la settima questione poste sono irricevibili.

52

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, sono ricevibili solo la prima questione, la seconda parte della seconda questione e la terza questione.

Nel merito

Sulla prima questione

53

In via preliminare occorre ricordare che, come l’avvocato generale ha sottolineato al paragrafo 45 delle sue conclusioni, è pacifico che l’adozione della legge sul contributo radiotelevisivo modifichi un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999.

54

Ciò premesso, occorre ritenere che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 debba essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consiste nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo dovuto segnatamente per l’occupazione di una abitazione o di locali commerciali, configuri una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di tale disposizione, che deve essere notificata alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

55

Va rammentato che l’articolo 4, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 794/2004 stabilisce che, ai fini dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, per modifica di un aiuto esistente si intende qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato interno. Al riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 794/2004 stabilisce che un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è considerato una modifica ad un aiuto esistente.

56

Per fornire una risposta utile al giudice del rinvio occorre quindi stabilire se la legge sul contributo radiotelevisivo, laddove modifica il fatto generatore dell’obbligo di pagamento del contributo finalizzato al finanziamento del servizio pubblico della radiotelevisione in Germania, prevedendo che questo non sia più dovuto per il fatto di possedere un apparecchio ricevente ma, segnatamente, per l’occupazione di un’abitazione, configuri una modifica di un aiuto esistente, ai sensi delle disposizioni citate al precedente punto della presente sentenza.

57

In definitiva, tale questione conduce a verificare se l’adozione della legge sul contributo radiotelevisivo implichi una modifica sostanziale dell’aiuto esistente che è stato oggetto della decisione del 24 aprile 2007 oppure se detta legge si limiti ad apportare una modifica di carattere puramente formale o amministrativo che non può alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

58

Come sostenuto dalla SWR, dai governi tedesco e svedese nonché dalla Commissione nelle loro osservazioni presentate alla Corte, e come si evince inoltre dagli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione della Corte, la sostituzione del contributo radiotelevisivo al canone radiotelevisivo si limita ad una modifica dell’aiuto esistente che è stato oggetto della decisione del 24 aprile 2007, modifica che non può essere giudicata sostanziale.

59

Infatti, la modifica del fatto generatore dell’obbligo di pagamento del contributo radiotelevisivo non ha inciso sugli elementi costitutivi del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca, che sono stati oggetto della valutazione della Commissione nell’ambito della decisione del 24 aprile 2007.

60

Infatti, innanzitutto, è pacifico che la legge sul contributo radiotelevisivo non abbia modificato l’obiettivo perseguito dal regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca, giacché il contributo radiotelevisivo permane, al pari del canone radiotelevisivo che esso sostituisce, destinato al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

61

È del pari pacifico, poi, che la cerchia dei beneficiari del regime in discorso sia identica a quella anteriormente esistente.

62

Inoltre, dagli elementi sottoposti al contraddittorio dinanzi alla Corte non emerge che la legge sul contributo radiotelevisivo abbia modificato la missione di servizio pubblico affidata alle emittenti radiotelevisive pubbliche o le attività di tali emittenti che possono essere sovvenzionate con il contributo radiotelevisivo.

63

Infine, la legge sul contributo radiotelevisivo ha modificato il fatto generatore del contributo stesso.

64

Tuttavia, da un lato, come evidenziato in particolare dalla SWR, dal governo tedesco nonché dalla Commissione, la modifica di cui al procedimento principale mirava essenzialmente a semplificare le condizioni di riscossione del contributo radiotelevisivo, nel contesto di un’evoluzione delle tecnologie che consentono la ricezione dei programmi delle emittenti radiotelevisive pubbliche.

65

Dall’altro, come il governo tedesco e la Commissione hanno fatto valere nelle loro osservazioni presentate alla Corte e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, la sostituzione del canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo non ha portato ad un aumento sostanziale della compensazione percepita dalle emittenti pubbliche per coprire i costi connessi alla missione di servizio pubblico loro affidata.

66

In tali circostanze, alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo a disposizione della Corte, non risulta dimostrato che la legge sul contributo radiotelevisivo abbia comportato una modifica sostanziale del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica in Germania tale da richiedere la notifica della sua adozione alla Commissione in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

67

Considerato quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Sulla seconda parte della seconda questione e sulla terza questione

68

Con la seconda parte della seconda questione e con la terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 107 e 108 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata di crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

69

Al riguardo, come sottolineato dalla SWR e dal governo tedesco nelle loro osservazioni presentate alla Corte, le prerogative di autorità pubblica di cui beneficiano le emittenti radiotelevisive pubbliche in materia di recupero del canone radiotelevisivo sono state valutate dalla Commissione in sede di esame del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica, e più in particolare di tale canone, nell’ambito della decisione del 24 aprile 2007. Alla luce di tale decisione, dette prerogative, che riguardano specificamente il recupero del canone di cui trattasi, devono essere considerate come facenti parte integrante dell’aiuto esistente da essa costituito.

70

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, la legge sul contributo radiotelevisivo non ha comportato alcuna modifica di tali prerogative.

71

In tali circostanze, occorre rilevare che la legge sul contributo radiotelevisivo non è idonea a inficiare la valutazione che la Commissione ha effettuato nell’ambito della decisione del 24 aprile 2007 relativamente alle suddette prerogative.

72

Inoltre, come osservato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, le prerogative di autorità pubblica di cui si avvalgono le emittenti pubbliche in materia di recupero del contributo radiotelevisivo sono inerenti alla loro missione di servizio pubblico.

73

Pertanto, si deve rispondere alla seconda parte della seconda questione e alla terza questione dichiarando che gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], deve essere interpretato nel senso che una modifica del regime di finanziamento della radiotelevisione pubblica di uno Stato membro che, come quella di cui al procedimento principale, consista nel sostituire ad un canone radiotelevisivo, dovuto per il possesso di un apparecchio di ricezione radiotelevisiva, un contributo radiotelevisivo, dovuto segnatamente per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali, non configura una modifica di un aiuto esistente, ai sensi di detta disposizione, che debba essere notificata alla Commissione europea in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

 

2)

Gli articoli 107 e 108 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che conferisce alla emittente radiotelevisiva pubblica poteri derogatori del diritto comune in forza dei quali essa stessa può procedere all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.